g-docweb-display Portlet

Parere all’INPS sui nuovi modelli di domanda del Reddito di cittadinanza - 8 giugno 2023

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9913623]

Parere all’INPS sui nuovi modelli di domanda del Reddito di cittadinanza - 8 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 241 dell'8 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e ss.mm., in materia di Reddito di cittadinanza (di seguito, RDC) e di Pensione di cittadinanza (di seguito, PDC), il quale stabilisce, in particolare, che “Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10”;

VISTI i moduli per la domanda di RDC e PDC di cui al citato art. 5, comma 1, del d.l. 4/2019, adottato dall’INPS nel 2019, nonché la loro versione modificata adottata nel 2022, in entrambi i casi a seguito dei pareri favorevoli espressi dal Garante, rispettivamente, con provv. n. 82 del 29 marzo 2109 e con provv. n. 145 del 28 aprile 2022 (entrambi disponibili sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 9106306 e 9775818);

VISTO l’art. 1, commi 313-319, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che ha introdotto numerose novità in relazione a RDC e PDC, anche apportando modifiche al menzionato d.l. 4/2019, tra cui si evidenziano, in particolare:

- il riconoscimento delle predette misure di sostegno nel limite massimo di sette mensilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, salvo eccezioni;

- la condizione secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del Rdc appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, l'erogazione del Rdc è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione;

- la previsione, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, per cui il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, con conseguente comunicazione all’INPS esclusivamente dei redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente;

- l’eliminazione delle predette misure a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTE le note del 4 e del 24 maggio 2023, con cui il direttore centrale del settore Inclusione e invalidità civile dell’INPS ha richiesto al Garante il parere di cui al menzionato art. 5, comma 1, del d.l. 4/2019 sui nuovi modelli di presentazione, integrazione e comunicazione di variazioni relativi alla domanda di RDC e PDC, predisposti al fine di dare seguito alle citate modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 alla disciplina di RDC e PDC;

CONSIDERATO che la revisione dei modelli in esame tiene conto anche delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio e che tali testi, come rappresentato dall’INPS, sono stati previamente condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sui nuovi modelli, predisposti dall’INPS, di presentazione, integrazione e comunicazione di variazioni relativi alla domanda di RDC e PDC;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, esprime parere favorevole sui nuovi modelli, predisposti dall’INPS, di presentazione, integrazione e comunicazione di variazioni relativi alla domanda di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza.

Roma, 8 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei