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Provvedimento del 24 giugno 2020 [9471155]

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[doc. web n. 9471155]

Provvedimento del 24 giugno 2020

Registro dei provvedimenti
n. 112 del 24 giugno 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito "Codice");

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 10 aprile 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il dott. XX, rappresentato e difeso dall’Avv. XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione all’articolo di XX dal titolo "XX" pubblicato sul Corriere della Sera in data XX (e rinvenibile anche sull’edizione on-line "Corriere.it"), il quale consentiva l’identificazione dei propri figli, minori di età, «nonché delle loro inclinazioni ideologiche e aspirazioni personali»;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato che:

- in data 18 marzo 2019 ha inviato a RCS MediaGroup S.p.a. una richiesta volta ad ottenere la rimozione del predetto articolo dal sito web "Corriere.it", o comunque la cancellazione dei dati identificativi dei figli, e che tale richiesta, da inquadrarsi alla luce dell’art. 17 del Regolamento, è rimasta insoddisfatta;

- il trattamento posto in essere ha determinato una violazione delle disposizioni  vigenti che riconoscono la prevalenza del diritto alla riservatezza del minore rispetto al diritto di critica e di cronaca e prescrivono al giornalista di attenersi all’essenzialità dell’informazione nel trattare fatti di interesse pubblico, anche quando relativi a personaggi di rilievo pubblico (artt. 50 e 137, comma 3 del Codice; art. 7 delle "Regole deontologiche"; art.13 della Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 89 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176);

- la violazione delle regole deontologiche costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza del trattamento (art. 2-quater del Codice) e che pertanto l’illiceità del trattamento in questione − che trova conferma anche in diverse pronunce del Garante e della Cassazione (indicate nel reclamo) − ha per l’effetto l’inutilizzabilità dei dati ai sensi dell’art. 2 decies del Codice;

VISTA la nota di RCS MediaGroup S.p.a. del 27 maggio 2019 nella quale si replica che:

- il giornalista si era limitato a riprendere il contenuto di «alcuni tweet postati pubblicamente dal reclamante» e che era stato dunque il padre a diffondere pubblicamente sia le generalità dei propri figli, sia il loro pensiero, «così acconsentendo per pacifici fatti concludenti, all’eventuale utilizzo dei dati stessi».

- la richiesta eliminazione dei dati dei minori dall’articolo avrebbe dovuto essere preceduta da quella dei "tweet" predetti e, solo dopo tale eliminazione, la Società stessa avrebbe provveduto alla rimozione richiesta;

VISTA la nota del 28 maggio 2019 nella quale il reclamante ribadisce la propria posizione evidenziando il fatto di essersi limitato a riportare le reazioni dei propri figli alla "XX" omettendo di riportare sia il nome, sia altri dati idonei alla loro identificazione, rinnovando la sua richiesta di rimozione dell’articolo o cancellazione dei dati;

VISTE la nota del 29 maggio 2019 con la quale RCS MediaGroup S.p.a, nel subordinare l’accoglimento della richiesta di rimozione alla previa eliminazione dei commenti ("post", "tweet") del reclamante, ha ulteriormente replicato che:

- «mentre il contenuto dei post è stato ripreso fedelmente, come il reclamante stesso documenta, indicando i link ai quali essi sono ancora leggibili, le generalità e l’età degli stessi sono stati divulgati più volte o dal padre o con il consenso implicito dello stesso, in diverse pubblicazioni» di cui fornisce alcuni esempi; pertanto «l’articolo de quo, composto dalla mera trascrizione dei post del reclamante, integrata, per quel che riguarda nomi ed età da quanto pubblicamente divulgato anche dal reclamante e, comunque, senza alcuna opposizione da parte sua, non viola alcuna norma vigente ed  effettua un legittimo trattamento dei dati dei minori»;

- che le norme invocate nel reclamo inibiscono il trattamento dei minori solo ove questi ultimi vengano coinvolti in fatti di cronaca, presupposto non ravvisabile nel caso in esame in cui il trattamento trae invece origine da una scelta del padre di divulgare il pensiero dei figli;

VISTE le ulteriori comunicazioni del reclamante:

- del 4 giugno 2019 − con cui contesta la verità delle affermazioni del titolare ribadendo che egli «non ha reso note le generalità dei figli, associando alle stesse il pensiero dei ragazzi, come risulta proprio dalla lettura degli articoli on line richiamati da RCS» e che in termini generali «la notorietà del padre non giustifica un'indiscriminata divulgazione di dati sensibili relativi ai figli», richiamando altresì i principi in materia espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 27381 del 06.12.2013 − e

- del 9 gennaio 2020 con cui, prendendo atto dell’intervenuta rimozione dell’articolo, insiste sulla asserita illiceità del trattamento;

VISTA la nota dell’Ufficio del 10 febbraio 2020 (prot. n. 5479/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a RCS Media Group S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento e degli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 10 marzo 2020 con cui RCS MediaGroup S.p.a., nel richiamare le precedenti difese, ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio reiterando le argomentazioni esposte ed aggiungendo che:

- la preventiva richiesta di rimozione formulata dal reclamante in data 18 marzo era stata esaminata ed istruita mediante la predisposizione di una lettera con cui si esplicavano le ragioni per cui non poteva essere accolta, lettera che «per un inconveniente tecnico non risulta essere stata inoltrata»;

- in diversi articoli «tuttora visibili a mezzo dei motori di ricerca» vengono riportati i nomi e le età dei figli del reclamante associati a loro affermazioni riguardo all’euro e alle manifestazioni a tutela del clima;

- il reclamante ha diffuso «se non il nome, che risultava superfluo in quelle comunicazioni, idee sociali e politiche dei figli...per divulgare e avallare le proprie idee politiche, contrapponendo a volte il loto pensiero al proprio» utilizzando «le stesse modalità comunicative che oggi gli appaiono inaccettabili, poiché utilizzate da altri;

- il giornalista ha ritenuto legittimo l’uso di quei dati e di quelle posizioni sul presupposto di «un’implicita accettazione» del trattamento dei dati stessi e «per sviluppare un’opinione critica sulla condotta dell’uomo politico e non certo dei minori»;

- le norme deontologiche invocate dal reclamante limitano il trattamento di dati relativi a minori nella misura in cui essi vengano collocati in un contesto negativo, quale non può ritenersi quello caratterizzante l’articolo oggetto di contestazione; né potrebbe addursi in senso contrario, a dimostrazione del disagio della figlia, la comunicazione inviata da quest’ultima all’autore dell’articolo nella quale la stessa ha replicato al giornalista con ironia e "da pari a pari", senza evidenziare alcun turbamento;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante";

RILEVATO che nell’articolo oggetto di reclamo, pubblicato anche nell’edizione on-line del quotidiano:

- sono stati pubblicati i nomi e l’età dei figli del reclamante, associati ad informazioni idonee a rivelare loro opinioni su temi di attualità politica e che

- l’articolo medesimo, seppur abbia ripreso contenuti già resi noti dal reclamante, ha aggiunto ulteriori dati idonei ad identificare direttamente i minori esponendoli nuovamente all’attenzione del pubblico in un contesto informativo avente, di fatto, toni critici nei confronti dei minori stessi, oltre che del padre;

CONSIDERATO che l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art.137, comma 3 del Codice e gli artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della "essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico", al cui rispetto il giornalista è tenuto, in particolare quando tratta informazioni concernenti i congiunti della persona oggetto di notizia; a maggior ragione quando sono minori di età e le informazioni sono idonee a rivelarne opinioni di natura politica;

CONSIDERATO, peraltro, che l’art. 7 delle citate Regole deontologiche prescrive espressamente al giornalista di garantire l’anonimato dei minori interessati da fatti di cronaca, sancendo che il diritto del minore deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;

CONSIDERATO inoltre che, come indicato nella Carta di Treviso, richiamata dal citato articolo 7, tali garanzie devono essere salvaguardate a prescindere dalla notorietà e rilevanza pubblica del genitore e anche dall’eventualità che sia lo stesso a rivelare informazioni relative ai figli (cfr. anche, ex pluribus, provv. Garante 21 aprile 2016, doc. web n. 5029484, provv. Garante 18 ottobre 2012, n. 293 doc. web n. 2109781 e provv. 23 novembre 2005 doc. web n. 1200112 che ha trovato conferma in Cass. I sez. civ 6 dicembre 2013, n. 27381);

CONSIDERATO pertanto che l’articolo oggetto di reclamo si pone in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 5, 6 e 7 delle Regole deontologiche − e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 – quater del Codice);

PRESO atto dell’avvenuta rimozione dell’articolo da parte di RCS MediaGroup S.p.a. in fase istruttoria e ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per l'adozione di misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, del Regolamento in merito alla richiesta di cui all’art. 17 del Regolamento avanzata dal reclamante;

RITENUTO comunque, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover adottare nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a. la misura dell’ammonimento in ragione delle violazioni riscontrate e sopra indicate;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti delle citate testate deriva da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, la relativa iscrizione nel registro interno suindicato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti dei medesimi titolari del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento

a) prende atto di quanto comunicato da RCS MediaGroup S.p.a. in ordine all’avvenuta rimozione dell’articolo oggetto di reclamo e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di specifici provvedimenti prescrittivi in merito a detto trattamento da parte dell'Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento dispone nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a. la misura dell’ammonimento in ragione delle violazioni riscontrate;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia