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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di HU Yonghu - 15 maggio 2013 [2615013]

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[doc. web n. 2615013]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di HU Yonghu - 15 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 246 del 15 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Questura di Varese, Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell´immigrazione, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 15 aprile 2011 presso l´esercizio "Mizu Sushi Fusion & Restaurant", con sede in Varese, località Calcinate del Pesce, via Ettore Ponti n. 126, partita IVA n. 03165770128, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da più telecamere, di cui una posta all´ingresso esterno dell´esercizio e altre poste all´interno del locale. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 19 maggio 2011 con cui è stata contestata a HU Yonghu, nato il 21.12.1973 a Zhejiang (Cina), residente a Lonate Ceppino (VA) in via Marco Polo n. 4, in qualità di titolare dell´esercizio pubblico "Mizu Sushi Fusion & Restaurant", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 6 luglio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la parte, ha tenuto a precisare che il sistema di videosorveglianza non era ancora stato collaudato e pertanto il titolare non aveva ancora posizionato i cartelli con la dovuta informativa, e che comunque"(…)si dovrà considerare la brevità del periodo di operatività dello stesso(…)", infatti le prime telecamere sono state installate solo il 5 aprile e l´ispezione da parte dell´organo accertatore è avvenuta in data 15 aprile;

LETTO il verbale di audizione del 11 giugno 2012, richiesta ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la parte, nel ribadire quanto rappresentato nello scritto difensivo, ha evidenziato che, con riferimento al sistema di videosorveglianza,"(…)prima dell´intervento del personale della Questura, egli non lo aveva ancora utilizzato e non è in grado di sapere chi lo avesse acceso all´atto di accesso(…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa in quanto la stessa ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito l´informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, almeno con riferimento alle telecamere che risultavano già installate e funzionanti durante l´accertamento da parte della Questura di Varese;
VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a HU Yonghu, nato il 21.12.1973 a Zhejiang (Cina), residente a Lonate Coppino (VA) in via Marco Polo n. 4, in qualità di titolare dell´esercizio pubblico "Mizu Sushi Fusion & Restaurant", di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2615013
Data
15/05/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca