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Provvedimento del 6 giugno 2013 [2605437]

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[doc. web n. 2605437]

Provvedimento del 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 287 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 13 marzo 2013 nei confronti di Speedy Service s.r.l., con il quale Marco Malatesta, ribadendo alcune delle istanze già avanzate al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), con riguardo all´avvenuta ricezione sulla propria utenza di telefonia mobile di chiamate di carattere commerciale, ha, in particolare, manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati personali per tale finalità, chiedendo altresì la cancellazione del proprio numero di utenza telefonica mobile dagli elenchi utilizzati dalla resistente; l´interessato ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 maggio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 11 aprile 2013, con la quale Speedy Service s.r.l., nel riferire la circostanza che "i numeri di telefono utilizzati per il contatto telefonico sono normalmente forniti direttamente da (…) Telecom Italia S.p.A.", cui è legata da un contratto di agenzia, "salvo il caso nel quale per errore qualche (…) operatrice se li procura arbitrariamente (come accaduto nel caso in esame)", ha dichiarato di aver provveduto "all´immediata cancellazione" dei dati del ricorrente dai sistemi informatici dalla medesima utilizzati;

VISTA la nota, datata 16 aprile 2013, con cui il ricorrente, nel richiamare quanto esposto con il ricorso, ha evidenziato la tardività del riscontro fornito dal titolare del trattamento, insistendo, in particolare, sulla richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali dell´interessato;

RILEVATA l´opportunità, dopo la decisione del ricorso, di verificare con autonomo procedimento la liceità del complessivo trattamento di dati posto in essere dalla resistente, specie con riferimento all´acquisizione dei dati personali utilizzati per comunicazioni promozionali effettuate per conto terzi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Speedy Service s.r.l. nella misura di euro 250, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Speedy Service s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2605437
Data
06/06/13

Tipologie

Decisione su ricorso