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Provvedimento del 30 maggio 2013 [2601558]

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[doc. web n. 2601558]

Provvedimento del 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 267 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 aprile 2013, presentato da Rosa Maria Di Virgilio (rappresentata e difesa dall´avv. Massimo Melpignano) nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale la ricorrente, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano contenuti in tutta la documentazione relativa ad un prodotto finanziario "derivato" denominato "My Way – N.R. 225(…)", con particolare riguardo a quelli relativi al "contratto quadro e al contratto di acquisto del prodotto, ai documenti sugli obiettivi finanziari, ai vari documenti comprovanti l´avvenuta informazione (…), ai prospetti informativi delle operazioni di investimento (…) e alla rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte, commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni"; rilevato che la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta in data 8 maggio 2013 e la successiva comunicazione del 16 maggio 2013, con le quali l´istituto di credito resistente ha comunicato di avere preso contatti con la ricorrente al fine di fornire alla stessa i riscontri richiesti;

VISTA la nota pervenuta via mail il 15 maggio 2013, con la quale la  ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;

RITENUTO, alla luce della rinuncia comunicata dalla ricorrente, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia