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Provvedimento del 21 marzo 2013 [2471263]

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[doc. web n. 2471263]

Provvedimento del 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 152 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 dicembre 2012 nei confronti dell´Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta n. 2, con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Gianfranco Falcone),  che nel febbraio 2002 era stato sottoposto ad un intervento di vitrectomia all´occhio sinistro presso il reparto di oculistica dell´ospedale di Fabriano (intervento che ha successivamente appreso essere stato videofilmato),  nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-di seguito "Codice"),  ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione dei dati personali di carattere sensibile che lo riguardano, con specifico riferimento al "videofilmato dell´intervento di vitrectomia dell´occhio sinistro eseguito in data 19 febbraio 2002"; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 14 febbraio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 10 gennaio 2013 con la quale l´azienda sanitaria resistente ha precisato di avere già rappresentato all´interessato che la difficoltà di evadere "le reiterate richieste di entrare in possesso del videofilmato dell´intervento (…) derivi dal fatto che non vi è alcuna certezza circa l´esistenza di detto filmato" giacché  "la registrazione filmata degli interventi chirurgici non è una procedura routinaria, ma viene effettuata facoltativamente per casi clinici ritenuti di particolare rilievo dal punto di vista scientifico e per studio (…)"; nella medesima nota la resistente, nel rilevare che "dette registrazioni sono anonime (…) e non recano alcuna indicazione del paziente ripreso né contengono dati che in qualche modo possano permetterne la riconducibilità al paziente stesso", ha affermato che in uno spirito di "massima collaborazione", laddove il ricorrente consegni "gli originali delle foto delle angiografie retiniche eseguite prima del ricovero ospedaliero, potrà essere tentato un raffronto con i filmati degli interventi eseguiti (…), raffronto che richiede del tempo, dovendosi esaminare diversi filmati riferiti agli interventi effettuati nel 2002, con durata di ¾ ore ciascuno";

VISTE le note datate 14 e 15 gennaio 2013 e 6 febbraio 2013 con le quali il ricorrente, nel rilevare che la controparte, con la memoria dell´11 gennaio 2013, per la prima volta ha fatto richiesta degli originali delle foto angiografiche (mentre precedentemente ha sempre fatto riferimento a copie delle stesse, peraltro "già depositate presso la cancelleria civile del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano"), ha sostenuto l´insussistenza delle argomentazioni della resistente in ordine all´eventuale inesistenza del videofilmato richiesto in quanto "fu un dirigente dell´ASUR di Fabriano, dott. (…), ad informare il ricorrente e i suoi legali dell´esistenza dello stesso";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 17 gennaio 2013 nel corso della quale il ricorrente, nel rilevare che  "l´esistenza del videofilmato oggetto del ricorso non è mai stata posta in dubbio dalla controparte" nella corrispondenza anteriore al presente procedimento, ha affermato che "qualora il videofilmato fosse stato archiviato in forma anonima (…) è onere della stessa individuare il video richiesto sulla base degli elementi e delle circostanze indicate e rappresentate in cartella clinica, nonché attraverso la strumentazione utilizzata per la ripresa";

VISTE le note datate 31 gennaio 2013 e 13 febbraio 2013 con le quali l´azienda sanitaria resistente, nel ribadire quanto affermato nelle note precedenti in ordine all´anonimato delle videoregistrazioni conservate "senza nemmeno l´indicazione dell´anno", ha dichiarato che, dovendo "visionare e raffrontare 102 videocassette, ciascuna delle quali (…) ha una durata complessiva che varia dalle tre alle quattro ore (…), ritiene di poter esaminare non più di due cassette a settimana (…)";

RITENUTO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nel videofilmato conservato dall´azienda sanitaria resistente e non ancora comunicati all´interessato; rilevato che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); visto che nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risultano elementi che fanno ritenere molto probabile l´esistenza (sotto forma di videofilmato) di dati personali relativi all´interessato in quanto allo stesso riconducibili - anche qualora archiviati senza particolari riferimenti - attraverso il raffronto con altre informazioni sanitarie, come del resto ammesso dal titolare del trattamento;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha fornito idoneo riscontro nel corso del procedimento alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente, avendo manifestato allo stato solo la disponibilità ad effettuare un raffronto dei materiali video conservati; ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare  all´azienda sanitaria resistente di mettere a disposizione del ricorrente i dati personali che lo riguardano registrati sul supporto video che li contiene, previo oscuramento delle eventuali immagini relative a terzi  e tenendo anche conto del disposto di cui all´art. 84, comma 1, del Codice, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento la liceità, sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali, del complessivo trattamento svolto dall´Azienda sanitaria resistente attraverso la raccolta e la conservazione delle immagini degli interventi operatori;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all´Azienda sanitaria resistente di mettere a disposizione del ricorrente i dati personali che lo riguardano registrati sul supporto video in questione, previo oscuramento delle eventuali immagini relative a terzi  e tenendo anche conto del disposto di cui all´art. 84, comma 1, del Codice, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico dell´Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia