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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Lavoro e previdenza > Casi particolari > Istituti di patronato e assistenza sociale
Né la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lg. n. 626/1994), né il testo unico recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) prevedono che gli istituti di patronato ed assistenza sociale, che hanno personalità giuridica di diritto privato (art. 1 della legge n. 112/1980), possano accedere, anche mediante presa visione, alla globalità degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro detenuti dalle autorità locali di pubblica sicurezza. Detti istituti possono, quindi, conoscere esclusivamente i dati riguardanti gli assistiti dai quali abbiano ricevuto esplicito mandato in tal senso.
Garante 27 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 76 [doc. web n. 39584]