
| 
| 
| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Certificato di assistenza al parto
La materia delle adozioni è regolata da specifiche disposizioni normative, non modificate dalla legge n. 675/1996 (art. 42, comma 2), che non consentono il rilascio dell´unico certificato comprovante la maternità, ossia il certificato di assistenza al parto (art. 2 della legge n. 127/1997, come modificata dalla legge n. 191/1998).
Garante 11 agosto 1999, in Bollettino n. 9, pag. 59 [doc. web n. 41898]