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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Italmarmo di Rossin Ezio -23 gennaio 2008 [1503579]

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[doc. web n. 1503579]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Italmarmo di Rossin Ezio -23 gennaio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 6 del 23 gennaio 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 25 luglio 2005 nei confronti dell´impresa individuale "Italmarmo di Rossin Ezio", con sede in Arsero (Vi), via Europa n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che la sig.a Antonia Acquaviva ha presentato un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice in data 17 gennaio 2005, nei confronti della predetta impresa individuale per mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 5441 del 18 marzo 2005 notificata il 5 aprile 2005, ha prorogato, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, il termine per la decisione del ricorso, invitando l´impresa individuale a fornire riscontro all´interessato ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice entro la data del 15 aprile 2005;

CONSTATATO che l´Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 20 aprile 2005;

RILEVATO che solo in data 6 maggio 2005 l´impresa individuale "Italmarmo di Rossin Ezio" ha fornito un parziale riscontro, pervenuto al Garante in data 12 maggio 2005, alle richieste formulate dall´Ufficio ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 13968/40071 del 25 luglio 2005, notificata in data 5 agosto 2005, con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione agli artt. 150, comma 2, e 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 2 settembre 2005 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´impresa individuale ha sostenuto di aver affidato un incarico a un professionista (di cui non è stato fornito alcun elemento identificativo) le cui condizioni di salute e il successivo decesso (anche in questo caso, non documentato in alcun modo) non le avrebbero permesso di adempiere alle richieste del Garante nei termini prescritti;

VISTA la richiesta di audizione, formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 20219 del 17 novembre 2005, inviata dal Garante a mezzo fax in data 18 novembre 2005 e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 23 novembre 2005 nel quale la società ha ribadito quanto lamentato nello scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società risultano inidonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informazione o esibizione al Garante, in quanto l´invito a fornire riscontro era stato rivolto direttamente all´impresa titolare del trattamento e, comunque, quanto sopra dichiarato è in ogni caso privo di alcun riscontro documentale;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, e tenuto conto del riscontro fornito, se pur tardivamente, nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni e le determinazioni di cui alla nota dell´Unità ricorsi in data 11 maggio 2005;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´impresa individuale "Italmarmo di Rossin Ezio" con sede in Arsero (VI), via Europa n.1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Vicenza" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1503579
Data
23/01/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca