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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1366189]

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[doc. web n. 1366189]

Provvedimento del 9 novembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 20 aprile 2006 con la quale XY  ha chiesto a Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. di ottenere, quale erede del defunto marito RP, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali concernenti le movimentazioni effettuate su tutti i rapporti intestati e cointestati a tale persona (deceduta il 24.09.2001) e a RR (deceduto il 7.04.2000, di cui il figlio RP era diventato erede); ciò, a far data dal gennaio 1999 sino al novembre 2001;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 giugno 2006, con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Bianchini presso il cui studio ha eletto domicilio, ha ribadito la propria richiesta nei confronti del citato istituto di credito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 19 settembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax in data 19 luglio 2006 con la quale la resistente ha indicato i rapporti intestati e cointestati a PR e RR al momento del loro decesso, impegnandosi a trasmettere copia della documentazione relativa a tali rapporti per il periodo circoscritto dalla ricorrente, "non appena completate le necessarie ricerche ";

VISTO il verbale dell´audizione della ricorrente tenutasi il 24 luglio 2006, nel quale la stessa si è riservata di valutare il riscontro fornito dalla resistente sulla base del confronto tra le informazioni comunicate dalla banca e le altre già in suo possesso;

VISTE le memorie inviate via fax il 20 luglio e il 27 luglio 2006, con le quali la ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha chiesto, in particolare, di conoscere: 1. in relazione a quattro assegni circolari non trasferibili, intestati a PR (emessi dalla Banca di credito cooperativo di Fornacette e negoziati presso la Cassa di risparmio di Pisa S.p.A. il 19-20 settembre 2001)  e un assegno bancario non trasferibile, intestato a PR (tratto su Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., per lire 80 milioni) le modalità di pagamento e il soggetto che ha presentato i titoli all´incasso; 2. in relazione alla presunta emissione di libretti al portatore nel periodo 1.1.1999-30.11.2001 eventualmente richiesti da Paolo Ricci e/o Renzo Ricci, la data della relativa estinzione con indicazione della persona che ha presentato i titoli; 3. rispetto ai rapporti elencati dalla resistente nella propria nota del 19 luglio 2006, le modalità dell´estinzione (se per cassa e/o con versamento su altro conto corrente) con indicazione della persona che avrebbe operato l´estinzione;

VISTA la nota datata 23 agosto 2006 con la quale la resistente ha inviato copia della documentazione relativa ai rapporti intestati o cointestati a RP e RR per il periodo 1.1.1999-30.11.2001; rilevato che i 4 assegni circolari e l´assegno bancario, tutti non trasferibili ed intestati a RP, "per complessive L. 430.000.000 sono stati negoziati dal sig. RP in data 19.9.2001 presso la (…) Filiale di Pontedera ed il retratto è stato dallo stesso interamente utilizzato per aprire n. 22 depositi rappresentati da libretti al portatore "; rilevato che in ordine all´andamento dei rapporti relativi a tali libretti la banca ha sostenuto di non poter fornire alcun ulteriore dato personale in quanto trattasi di libretti "al portatore";

VISTA la nota inviata via fax il 1° settembre 2006 con la quale la ricorrente ha chiesto di conoscere il nominativo dell´impiegato della banca che avrebbe operato il 19.9.2001 la negoziazione degli assegni sopra indicati, assumendo tale circostanza, a suo avviso, rilievo anche penale, "essendo PR, in quella data, ricoverato presso l´Ospedale di Pisa (ininterrottamente dal 08.09.01 al 24.09.01) dove decedeva alcuni giorni dopo "; rilevato che nella medesima nota l´interessata ha chiesto anche di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 5 ottobre 2006 con la quale la banca ha dichiarato che i movimenti relativi ai depositi titoli, con specifico riferimento a quelli "che hanno comportato l´azzeramento di quanto depositato, sono descritti negli estratti conto già inviati" alla ricorrente; che il rapporto relativo alla cassetta di sicurezza, anch´esso oggetto di richiesta da parte dell´interessata, (rapporto cointestato a RR e LR) è stato estinto il 7.4.2000, (come peraltro comunicato in una lettera della filiale del 16.11.2000), ma è stato impossibile rinvenire la documentazione relativa a tale estinzione, in quanto "presumibilmente andata distrutta nel corso di un allagamento"; che, infine, la richiesta di conoscere l´identità dell´impiegato bancario che avrebbe provveduto alla contestata negoziazione degli assegni non può essere accolta "per una doverosa riservatezza", pur essendo la resistente disponibile "a prestare eventualmente la massima collaborazione all´autorità inquirente ";

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice comporta per il titolare del trattamento l´obbligo di porre a disposizione dell´interessato i dati stessi secondo le modalità indicate nell´art. 10 del medesimo Codice e con esclusione dei dati personali relativi a terzi;

RILEVATO che la richiesta (formulata peraltro solo nel corso dell´istruttoria) di conoscere l´identità dell´impiegato della resistente che ha operato la contestata negoziazione degli assegni (avvenuta il 19 settembre 2001) non rientra fra le specifiche posizioni giuridiche tutelate dall´art. 7 del Codice ed è pertanto in questa sede inammissibile;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente in ordine all´istanza di accesso ai dati formulata dalla ricorrente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di far valere di fronte all´autorità giudiziaria ordinaria eventuali profili di carattere civile e penale, anche con riferimento alla legittimità della contestata operazione di negoziazione degli assegni in questione avvenuta il 19 settembre 2001;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere l´identità dell´impiegato della resistente che ha operato la contestata negoziazione degli assegni avvenuta il 19 settembre 2001;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai restanti dati;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli