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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Non luogo a provvedere > Rinuncia al ricorso
In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (nel caso in questione l´interessato ha comunicato l´avvenuta adesione spontanea del titolare alla richiesta e, rinunciando al ricorso, ha chiesto che venisse dichiarato non luogo a provvedere).
Garante 6 novembre 2002 [doc. web n. 1067581]
La rinuncia al ricorso per effetto dell´adempimento, da parte del titolare del trattamento, alle istanze dell´interessato, comprensivo della comunicazione dei dati richiesti, comporta che il procedimento sia definito con una pronuncia di non luogo a provvedere sul ricorso (informazioni sull´invio non richiesto della fatturazione dettagliata degli importi relativi ad un´utenza telefonica).
Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067577]
Alla formale manifestazione di volontà dell´interessato di rinunciare al ricorso, proposto al fine di accedere ai dati personali, in ragione del riscontro ottenuto successivamente all´invito ad aderire formulato dal Garante, consegue la definizione del procedimento con una declaratoria di non luogo a provvedere.
Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079186]