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Provvedimento del 18 gennaio 2018 [8276401]

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[doc. web n. 8276401]

Provvedimento del 18 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 24 del 18 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 24 ottobre 2017, presentato da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente, dichiaratasi insoddisfatto del riscontro ottenuto precedentemente, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo di ottenere:

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco, nell´ambito della sezione "cariche aziendali, cariche/qualifiche gestionali, imprese" del c.d. "Dossier persona" Cerved, delle informazioni relative alla carica di amministratore unico da lui ricoperta nella società I.B.C. – Italian Broker Corporation s.r.l. (di seguito: "I.B.C.");

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha:

lamentato la non pertinenza ed eccedenza nel prodotto informativo Cerved delle informazioni in questione, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dall´esercizio della carica aziendale ricoperta nella società I.B.C. (oltre 19 anni) attualmente cancellata dal Registro delle Imprese che giustificherebbe l´accoglimento delle misure richieste;

sottolineato come, in linea con quanto previsto dal "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale", nel proprio "Dossier persona" non vengono attualmente riportate le informazioni riferite al fallimento della società I.B.C. dichiarato in data 25 maggio 1999 e chiuso il 24 dicembre 2008;

evidenziato che l´associazione alla propria persona di tali informazioni pregiudizievoli viene comunque indirettamente ottenuta attraverso il collegamento con il report Cerved riferito alla società I.B.C. (nel quale sono riportate sia le informazioni sulla procedura concorsuale che le cariche aziendali) reso possibile dalla presenza, all´interno del proprio "Dossier persona", dei dati relativi al ruolo ricoperto nella società;

evidenziato il pregiudizio subito a causa delle difficoltà incontrate nell´attuale attività imprenditoriale per effetto del trattamento delle informazioni in questione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 9 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 novembre 2017 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, confermando quanto già in precedenza comunicato, ha sostenuto:

la liceità, pertinenza ed esattezza del trattamento – ritenuto conforme alle previsioni del "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" adottato ai sensi dell´art. 118 del Codice – tenuto conto del fatto che le informazioni riferite al ruolo di amministratore unico ricoperto nella società I.B.C., acquisite dalle fonti pubbliche di provenienza, sono correttamente riportate nel rapporto informativo che riguarda il ricorrente senza alcun riferimento ai dati relativi al fallimento della predetta società, come peraltro confermato dallo stesso interessato;

che, pertanto, la richiesta di cancellazione avanzata con l´atto di ricorso deve ritenersi infondata in quanto i dati gestiti dalla resistente sono "esatti e pertinenti (…), lecitamente utilizzabili senza il consenso degli interessati (…), nonché legittimamente utilizzabili nel rapporto informativo oggetto di contestazione in quanto (…) direttamente riferiti" al soggetto censito "secondo quanto previsto dall´art. 2 del Codice deontologico e conservabili per i termini temporali previsti dal successivo art. 8";

VISTE le memorie di replica del 28 novembre e 4 dicembre 2017 con le quali il ricorrente, nel sostenere come il riferimento alla carica di amministratore da lui ricoperta oltre nove anni fa per la I.B.C., società cancellata dal Registro delle Imprese, non sarebbe riportata nella visura camerale a lui direttamente riferita, che viene attualmente rilasciata dalla CCIAA di competenza, ha rappresentato come "la presenza di tale informazione nel Dossier Persona Cerved è il mero risultato del sistema di aggregazione dati utilizzato da controparte"; ha pertanto insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

VISTA la nota trasmessa in data 12 gennaio 2018 con la quale Cerved, anche attraverso opportuna produzione documentale, ha dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, "dalla visura completa acquisita sulla base delle generalità del ricorrente dal Registro delle Imprese consultabile presso le competenti Camere di commercio, risulta indicato puntualmente il ruolo di amministratore unico ricoperto dal medesimo ricorrente nella "I.B.C.";

CONSIDERATO che la liceità del trattamento posto in essere dalla resistente deve essere valutata alla luce delle disposizioni contenute nel "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" – adottato con deliberazione del Garante n. 479 del 17 settembre 2015, pubblicato in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2015,  doc. web. n. 4298343, ed entrato in vigore il 1° ottobre 2016;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che :

i dati trattati dal fornitore ai fini dell´erogazione del servizio di informazione commerciale possono essere raccolti, tra l´altro, presso fonti pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, il registro delle imprese (art. 3, punto 1, del codice deontologico);

i predetti dati possono riguardare sia l´interessato, come soggetto direttamente censito, sia le persone fisiche od altri soggetti che risultino legati al primo sul piano giuridico e/o economico (art. 2, punto 3, del citato codice deontologico);

il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi (quali, ad esempio, fallimenti o procedure concorsuali, ipoteche, pregiudizievoli, pignoramenti, protesti), provenienti da fonti pubbliche, riguardanti il soggetto direttamente censito o allo stesso associabili nei termini previsti dall´art. 7, commi 2 e 3, del citato codice deontologico, sono soggetti ai limiti temporali di conservazione da parte del fornitore del servizio previsti dall´art. 7, comma 4;

fatti salvi i limiti temporali riguardanti gli eventi negativi, "i dati acquisiti dalle fonti pubbliche possono essere conservati dal fornitore ai fini dell´erogazione dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento" (art. 8 del citato codice deontologico);

RILEVATO , nel caso in esame, che:

- il ricorrente ha rivestito all´interno della società I.B.C. la carica di amministratore dal 1996 fino alla dichiarazione di fallimento;

- le informazioni riportate nel c.d. "Dossier persona" direttamente riferito al ricorrente danno conto esclusivamente dell´esercizio della carica di amministratore dal medesimo ricoperta all´interno della società I.B.C. e non riportano alcuna informazione relativa all´evento del fallimento che ha riguardato tale società o qualsiasi altra informazione pregiudizievole relativa alla stessa;

- le informazioni oggetto di ricorso, in linea con quanto attualmente risultante presso le fonti pubbliche di provenienza, possono essere conservate dal fornitore secondo i termini temporali previsti dall´art. 8 del citato codice deontologico;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che appaiano rispettati i presupposti di liceità del trattamento richiesti dal codice deontologico e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda e dell´infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1°settembre 2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia