Consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del Codice
Consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del Codice
CONSULTAZIONE DEL GARANTE
Il Regolamento europeo 2016/679 ha ampliato il novero degli atti e dei provvedimenti da sottoporre al parere deI Garante rispetto a quanto previsto dall'art. 154, comma 4, del Codice (obbligo per le pubbliche amministrazioni di consultare l'Autorità sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi suscettibili di incidere sulla materia della protezione dei dati personali).
Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo, 4, del Regolamento, infatti, l'autorità di controllo deve essere consultata "durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato" dal Parlamento o "di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento".
La previsione si colloca, anche dal punto di vista sistematico, nell'ambito della disciplina della "valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" (artt. 35 e 36 Reg.) ed è volta a porre il Parlamento nazionale e le competenti autorità di governo nella condizione di valutare adeguatamente l'impatto sulla protezione dei dati e sui diritti delle persone anche nel contesto dell'adozione della base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali (normativa di rango primario e secondario).
ANNO 2015
Nessun caso rilevato
ANNO 2014
Nessun caso rilevato
ANNO 2013
1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 recante disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente (in G.U. 2 ottobre 2013, n. 231);
2) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2013 recante disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013 in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente (in G.U. 10 dicembre 2013, n. 231);
3) decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, recante il regolamento sulle norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in G. U. 3 ottobre 2013, n. 232);
4) decreto del Ministro della salute 6 agosto 2013 di modifica del decreto 9 luglio 2012, recante contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in G.U. 10 settembre 2013, n.212);
5) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2013 recante la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia (in G.U. 26 marzo 2013 n. 72).