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Provvedimento del 30 novembre 2023 [9971417]

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[doc. web n. 9971417]

Provvedimento del 30 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 560 del 30 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale della Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, trasmesso con nota del 14.7.2022, il quale riferisce un controllo effettuato in data 13.7.2022, presso gli uffici della sede legale ed operativa della Società sportiva dilettantistica A R.L Spartan Gym, (di seguito la “Società”), esercente l’attività di “gestione di palestre” con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da 4 telecamere funzionanti dislocate all’interno e all’esterno della struttura mancanti dell’apposito cartello informativo e in assenza delle garanzie previste all’art. 4 della L. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento.

Con nota dell’11.1.2022, veniva segnalata al Garante la non conforme installazione di un impianto di videosorveglianza presso la Palestra “S.S.D. Spartan Gym”, sita in Roma, Largo Beata Teresa Verzeri 3/10, in quanto le telecamere non sarebbero state segnalate da opportuni cartelli informativi e sarebbero state installate in assenza delle garanzie previste dall’art. 4 della L. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice.

A seguito di attività ispettiva richiesta dall’Ufficio, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, con nota del 14.7.2022, inviava al Garante gli atti relativi al controllo effettuato in data 13.7.2022 presso gli uffici della sede legale ed operativa della Società sportiva dilettantistica A R.L Spartan Gym, situati in Roma, Largo Beata Teresa Verzeri 3/10, esercente l’attività di “gestione di palestre”, con cui si accertava la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da 4 telecamere funzionanti dislocate all’interno e all’esterno della struttura.

Il verbale riferiva la mancanza sia dei cartelli informativi della presenza delle telecamere che dell’informativa estesa sul trattamento dei dati effettuato dalla società. Inoltre, emergeva, in sede di accertamento, che la Società non aveva richiesto la necessaria autorizzazione all’installazione dell’impianto all’Ispettorato del Lavoro competente, nonostante risultasse in atti che le telecamere erano idonee a riprendere i dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.   

Successivamente, l’Ufficio, con nota del 4.10.2022 (prot. n. 53507), provvedeva a notificare l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e 13, 88 del Regolamento e 114 del Codice.

Con nota del 7.11.2022, la Società inviava scritti difensivi rappresentando:

- di aver provveduto, immediatamente dopo il controllo effettuato in loco dalla Guardia di finanza, ad apporre 3 cartelli informativi all’interno e all’esterno della struttura, come comprovato da documentazione fotografica allegata agli scritti difensivi.

- che i dipendenti erano al corrente dell’installazione delle telecamere poste all’interno del locale;

- di aver attivato la procedura di autorizzazione presso l’Ispettorato del Lavoro, come risulta dal modulo di richiesta allegato alle memorie difensive.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).

Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

I trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 114 del Codice.

Né è idonea a far venir meno l’obbligo di conformarsi alla richiamata disciplina la circostanza, rappresentata dalla società, che i lavoratori “fossero al corrente” del trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza.

Infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che l’art. 4, l. n. 300 del 1970 cit., “tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale”, pertanto anche il consenso, eventualmente prestato dai singoli lavoratori all’installazione di impianti, non è equivalente alla necessaria attivazione della procedura con le rappresentanze dei dipendenti o, in mancanza, sotto il controllo dell’autorità pubblica (v., tra le altre, Cass., sez. III pen., 8 maggio 2017, n. 22148 e 17.12.2019, n. 50919 cit.).

In proposito, inoltre, si rappresenta che il Garante ha più volte ribadito che in ambito lavorativo il consenso non costituisce base giuridica idonea per il trattamento dei dati personali dei dipendenti (v., tra gli altri, provv. 13.12.2018, n. 500, doc. web n. 9068983, punto 3.1.; con specifico riferimento alla videosorveglianza v. provvedimenti 4 luglio 2013, n. 336, doc. web n. 2578071 e 18 luglio 2013, n. 361, doc. web n. 2605290).

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso i locali della Spartan Gym S.S.D. a r.l., era attivo e funzionante e che non risultava essere stato apposto alcun cartello recante l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento; inoltre lo stesso è stato installato in assenza delle garanzie previste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice, in relazione alla attività lavorativa svolta, nel locale videosorvegliato, dal personale della Società.

Nel caso di specie, risulta pertanto comprovato che è stato effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa.

Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento; poiché l’installazione del sistema di videosorveglianza non era stata precedentemente autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro, il trattamento è stato effettuato anche in violazione dell’art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Spartan Gym S.S.D. a r.l. risulta pertanto illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 (informativa) del Regolamento e art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La violazione accertata nei termini di cui in motivazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del grado di responsabilità e della maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. cons. 148 del Regolamento).

Va peraltro tenuto in conto che, successivamente al controllo ispettivo in loco, la Società ha provveduto a conformarsi alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; ciò è stato confermato anche negli scritti difensivi inviati dalla parte al Garante.

5. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e all’art. 114 del Codice.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati e di attuare la procedura di garanzia prevista dall’art. 114 del Codice;

l’assenza di precedenti specifici a carico della Società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la Società, titolare del trattamento, abbia inviato scritti difensivi al Garante comprovando quanto dichiarato con idonea documentazione;

Si ritiene inoltre che assumano rilevanza, nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), le condizioni economiche del contravventore, determinate con riferimento al bilancio di esercizio per l’anno 2022.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000,00 (tremila) per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice.
In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla Società sportiva dilettantistica A R.L Spartan Gym, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la sede operativa della società, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice;

ORDINA

alla Società sportiva dilettantistica A R.L Spartan Gym, P.I. 15748931001, con sede legale in Roma, Largo Beata Teresa Verzeri 3/10, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi alla stessa Società sportiva dilettantistica A R.L Spartan Gym, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei