g-docweb-display Portlet

Notificazioni in ambito sanitario: precisazioni del Garante - 26 aprile 2004

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Notificazioni in ambito sanitario: precisazioni del Garante

L’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo a quesiti formulati nei giorni scorsi dalla Fimmg, dalla FnomCeo e dall’Anisap, ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni relative ai trattamenti in ambito sanitario che non devono essere notificati entro il 30 aprile 2004 in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti (provvedimento consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it).

Nel rammentare che la notificazione deve essere effettuata solo se il trattamento è indicato dal Codice in materia di protezione dei dati personali e può essere esclusa per effetto di un provvedimento di esonero che è stato adottato dalla stessa Autorità lo scorso 31 marzo, precisa tra l’altro quanto segue:


Dati genetici e biometrici

Sono esonerati dalla notificazione sia i professionisti che trattano dati genetici e biometrici individualmente, sia i medici che in forma associata condividono il trattamento con altri professionisti, specie all’interno di uno stesso studio medico

Il trattamento dei dati genetici non va notificato quando il professionista, nell’ambito di ordinari rapporti con il paziente, viene a volte a conoscenza di informazioni di tipo genetico (esame di screening  o test genetici, indagini prenatali, diagnosi e cura di determinate patologie genetiche).

La notifica deve essere effettuata  solo se il trattamento dei dati genetici è sistematico ed assume il carattere di costante e prevalente attività del medico (ad es. un genetista).

L’esonero non opera invece per i trattamenti di dati  genetici e biometrici effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo aziende sanitarie laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive). L’esonero è stato infatti disposto solo in favore di persone  fisiche  esercenti le professioni sanitarie e non per i trattamenti in quanto tali.


Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive,  diffusive e sieropositività

Le considerazioni sull’esonero espresse in tema di dati genetici e biometrici per i professionisti che effettuano il trattamento individualmente o in forma associata valgono anche per i trattamenti relativi a  procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive,  diffusive e sieropositività.

Nell’esonero rientrano anche i trattamenti effettuati da un medico specialista nell’ambito di un’attività di consulenza o di procreazione assistita, sempre che non siano effettuati in modo sistematico.
Per quanto riguarda malattie infettive il trattamento da notificare  è solo quello che deve essere effettuato "a fini di … rilevazione ..." di tali patologie e in linea generale riguarda gestori di strutture anziché singoli professionisti che occasionalmente vengono a conoscenza di tali.


Prestazioni di servizi sanitari on line

Le prestazioni di servizi sanitari on line vanno notificate  solo se i servizi sono:

a) relativi ad una banca dati o siano prestati per via telematica
b) relativi alla fornitura di beni.

Non vanno quindi notificati:

a) i trattamenti di dati sanitari nell’ambito della teleassistenza (consultazione di specialisti per via telefonica)
b) i trattamenti di dati organizzati in banche dati trattati manualmente (archivi cartacei)
c) i trattamenti di dati  organizzate in banche dati informatizzate ma non collegate ad una rete telematica

Non devono, infine, notificare i medici che usano unicamente un computer nel proprio ufficio; usano la posta elettronica per dialogare con i pazienti, effettuano prenotazioni per gli assistiti, ecc.

Anche sulla base di altri esempi sono stati considerati quindi esonerati dalla notificazione diversi trattamenti effettuati nell’ambito della cd. medicina in rete. Per altri casi di accesso a banche dati da parte di medici è stato precisato che la notificazione compete invece alla a.s.l. o all’ente locale.


Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro

Poiché non rientrano nel monitoraggio della spesa sanitaria non vanno notificati i trattamenti di dati sanitari effettuati da strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, solo per ottenere il rimborso delle prestazioni specialistiche erogate.


Roma, 26 aprile 2004