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Provvedimento del 26 ottobre 2023 [9955735]

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[doc. web n. 9955735]

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 506 del 26 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente,  e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 21 gennaio 2022, con il quale XX, assistita dal proprio legale Avv. , ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ad un articolo de “Il Quotidiano del Sud”  del 21 dicembre 2021  −dal titolo “Il Covid entra a Palazzo di Città”, con successivo occhiello: “IL VIRUS Positiva la consigliera XX, due assessori in quarantena” − nel quale si riferiva che la stessa fosse stata sottoposta ad un tampone e fosse in isolamento; notizia non vera, riportata anche in  un successivo articolo del 23 dicembre 2021

CONSIDERATO, in particolare, che nel reclamo viene rappresentato che:

- l’articolo riportava la notizia della diffusione del contagio da Covid nel settore Ragioneria del Comune e la circostanza che diversi appartenenti ad esso erano stati sottoposti a tampone molecolare (con «indicazioni precise anche sull’orario di effettuazione del tampone e persino l’orario previsto di rilascio dei risultati»); il servizio veniva corredato da una fotografia in primo piano della reclamante e dalla seguente didascalia: “L’assessore al XX XX si è sottoposta a tampone ed è ora in isolamento”

- detta pubblicazione, oltre a ledere il diritto di far conoscere o meno determinate situazioni attinenti alla sfera della salute dell’interessata, ha fornito un’informazione non corrispondente al vero, posto che la stessa «non era tra i dipendenti sottoposti a tampone obbligatorio in quanto tracciati, e men che meno era in isolamento»;

- il giorno di pubblicazione dell’articolo - 21 dicembre 2021 – l’interessata ha inviato diverse PEC alla società-titolare del trattamento e alle redazioni del quotidiano chiedendo la cancellazione dell’articolo; comunicazioni regolarmente consegnate ma non riscontrate dai destinatari;

- il successivo 23 dicembre 2021 – giorno di riunione del Consiglio comunale − un nuovo articolo de “Il Quotidiano del Sud” riportava la notizia “non attuale” dei provvedimenti deliberati nel precedente consiglio del 20 dicembre e pubblicati nel sito del Comune il successivo 21 dicembre (date che tuttavia non erano specificate nell’articolo), che riportava testualmente questa precisazione: “Da sottolineare che entrambi i provvedimenti sono stati approvati in assenza dell’assessore al ramo, ovvero XX, che è in quarantena per il focolaio sviluppatosi all’interno del settore Ragioneria”;

- la pubblicazione di questo secondo articolo proprio in occasione della convocazione del consiglio comunale al quale invece la reclamante aveva presenziato, oltre a violare la propria privacy, «produceva una significativa lesione della sua sfera morale e reputazionale, veicolando l’immagine di una persona con problemi di salute legati al SARS-COV-2 e non rispettosa delle norme per il contenimento del contagio»;

- gli articoli menzionati hanno quindi concretizzato un illecito trattamento di dati personali in quanto effettuato in violazione degli articoli:

2-septies, comma 8, del Codice e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, in ragione della avvenuta diffusione del proprio nome, cognome e foto abbinati all’informazione – falsa – dell’isolamento (articolo del 21 dicembre 2021) e della quarantena (articolo del 23 dicembre 2021), atteso che sono situazioni che si riferiscono a pazienti presumibilmente affetti dal virus;

167 del Codice, con riferimento al trattamento illecito dei dati personali “sensibili” nell’attività giornalistica, posto che in tale ambito, la comunicazione e la diffusione anche senza il consenso dell’interessato è ammessa, ma solo nei limiti dettati dal diritto di cronaca, ovvero dalla essenzialità della notizia e dall’interesse pubblico (Cass. N. 16311 del 2018), che nel caso di specie sono stati ampiamente oltrepassati, posto che «per i lettori sarebbe stato sufficiente sapere che vi erano stati dei casi di positività accertati negli uffici economico-finanziari del Comune e che era stato regolarmente applicato il protocollo per il tracciamento».

VISTA la nota del 26 ottobre 2022 (prot. n. 58673) con cui l’Autorità ha chiesto a Edizioni Proposta Sud S.r.l di fornire osservazioni al reclamo, anche con riferimento al profilo dell’asserito mancato riscontro all’istanza preventivamente presentata dalla reclamante in data 21 dicembre 2021;

RILEVATO il mancato riscontro alla predetta nota;

VISTA la nota del 30 dicembre 2022 (prot. n. 87956) con cui è stata quindi contestata alla predetta Società la violazione dell’art. 157 in combinato disposto con l’art. 166, comma 2 del Codice ed è stata reiterata la richiesta di osservazioni in merito alle doglianze della reclamante;

VISTA la nota del 30 gennaio 2023 con cui la Società ha rappresentato che:

- si trattava di una notizia vera e di evidente interesse pubblico − in quanto «rivolta semplicemente ad informare l'opinione pubblica circa la diffusione del virus anche all’interno del Palazzo di Città, ed in particolare nel settore ragioneria, in conseguenza della quale avrebbe potuto esserci un rinvio del Consiglio Comunale già fissato alla data del 23 dicembre 2021» − unita «alla altrettanto evidente continenza espressiva»;

- per come è stata riportata «alcuna certezza sulla presunta positività al Covid è data riscontrare nella notizia pubblicata» la quale va valutata nel complesso del suo contenuto, e non sulla base delle singole espressioni, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12012 del 16/02/2017);

- con riferimento alla pubblicazione della fotografia della reclamante, trova applicazione la disciplina giornalistica che «in determinate circostanze, ricorrenti come nel caso de quo, non richiede il consenso dell’interessato»;

- «sul sito non è presente alcun articolo relativo al caso de quo. L'articolo è uscito solo nell'edizione cartacea del Quotidiano del Sud, edizione XX, e ovviamente negli archivi digitali del Quotidiano di XX che però non sono accessibili agli utenti dello sfogliatore in quanto non esistono abbonamenti sottoscrivibili a quella edizione che danno accesso agli archivi»;

VISTA la nota del 14 febbraio 2023, con cui la reclamante - tramite il proprio legale - nel replicare alle argomentazioni della Società, ha ribadito le proprie doglianze e, nello specifico:

l’intento lesivo del giornale, confermato dalla circostanza che la testata non ha verificato la veridicità e correttezza delle informazioni pubblicate e non ha riscontrato le richieste di cancellazione della reclamante, ciò che peraltro si inquadra nell’alveo di una vera e propria campagna denigratoria nei confronti della stessa, cominciata sin dai primi giorni del suo insediamento come Assessore al XX e continuata sino al giorno precedente alla pubblicazione degli articoli;

il travalicamento dei limiti del diritto di cronaca, documentato proprio dalla lettura complessiva degli articoli: in particolare, il fatto che la notizia contenente i dati “super-sensibili” non fosse riportata nel testo dell’articolo ma nella didascalia la rende più evidente all’attenzione del lettore ed invero «l’effetto denigratorio e violativo della privacy si accentua proprio con la lettura complessiva e non atomistica dell’articolo invocata dalla difesa»;

la falsità delle informazioni pubblicate, posto che «l’assessore non era in isolamento in quanto, contrariamente a quanto si evince dall’articolo, ella ha effettuato un tampone per una sua abitudine periodica, non perché fosse stata tracciata e dunque obbligata a fare il tampone. Anzi, l’articolo, comunicando l’informazione (vera) della data e ora di effettuazione del tampone e anche della refertazione, produce, in abbinamento alla notizia (falsa) della quarantena dell’assessore pubblicata nell’articolo di due giorni dopo, la falsa certezza che l’assessore fosse risultata positiva al covid (quando invece il tampone aveva dato esito negativo, come da documentazione allegata al reclamo)», con la conseguenza che «la partecipazione dell’assessore XX al consiglio comunale venisse percepita da coloro che avevano letto il giornale o la rassegna stampa (la maggior parte dei presenti all’assise comunale), come in violazione della quarantena »;

i concreti effetti lesivi della sfera privata e della reputazione, comprovati dai segnali di diffidenza, disappunto e preoccupazione ricevuti dalla stessa, se del caso anche documentabili; effetti la cui gravità deve peraltro essere commisurata al contesto in cui sono stati pubblicati gli articoli, cioè «il periodo in cui da pochi mesi era stato introdotto il nuovo reato di violazione della quarantena (art. 13 comma 2bis dl. 52/21 convertito dalla l. 87/21), il periodo in cui si concentra la maggior parte degli articoli scandalistici sui casi di violazione della quarantena additati al pubblico ludibrio e denunciati alle forze dell’ordine (come verificabile facilmente con ricerca su Google); il periodo in cui ai personaggi pubblici era richiesto di essere esempio di cautela e rispetto della salute pubblica, e dunque una violazione delle regole di prevenzione del contagio era vista come estremamente grave e degna di gogna mediatica ((il “dalli all’untore” di manzoniana memoria)»;

VISTA la nota dell’Ufficio del 5 maggio 2023 (prot. n. 73117) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Edizioni Proposta Sud S.r.l titolare del trattamento oggetto specifico del reclamo, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in rapporto all’art. 12, comma 3 del Regolamento, con riferimento all’esercizio dei diritti, nonché in rapporto ai principi generali di liceità e correttezza” del trattamento  di “minimizzazione” e di “esattezza” dei dati di cui all’art. 5 par.1, lett. a), c) e d), del Regolamento e, ancora, in rapporto alle disposizioni in materia di trattamento nell’esercizio dell’attività giornalistica di cui all’art. 137 comma 1  e comma 3 del Codice e all’art. 4 delle Regole deontologiche;

PRESO ATTO del mancato invio di scritti difensivi successivi alla notifica del predetto atto;

VISTA la nota del 6 settembre 2023 (prot. n.124948) con cui l’Ufficio, dando seguito alla richiesta formulata dalla Società con la citata nota del 30 gennaio 2023, ha disposto l’audizione della stessa per il giorno 11 settembre 2023;

VISTA la successiva nota dell’Ufficio del 12 settembre (prot. n.127174) con cui – su richiesta della medesima Società– ha differito l’audizione al successivo 19 settembre 2023;

VISTA la comunicazione del 18 settembre con cui la Edizioni Proposta Sud S.r.l. ha chiesto nuovamente all’Autorità di differire l’audizione «per improcrastinabili impegni delle parti»;

VISTA la nota del 19 settembre con cui l’Autorità ha disposto una nuova data (26 settembre 2023), nota alla quale la Società ha risposto, in data 25 settembre, comunicando di richiamarsi alle proprie precedenti difese e «di non aderire a tale incontro in quanto la condotta dalla società Edizioni Proposta Sud srl non ha integrato alcuna violazione della privacy e, comunque non ha comportato alcun danno nei confronti della dottoressa XX»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTO l’articolo del 21 dicembre 2021 indicato dalla reclamante, dal titolo “Il Covid entra a Palazzo di Città”, il quale:

- contiene, nell’ “occhiello”, l’informazione che vi sono «due assessori in quarantena»;

- è corredato dalla fotografia della reclamante;

- riporta testualmente, in una didascalia a parte (c.d. “catenaccio dell’articolo”), il dato che la reclamante – assessore al XX presso il Comune di XX - fosse stata sottoposta a tampone e fosse in isolamento;

RILEVATO che, come risulta dalla documentazione allegata al reclamo, il giorno stesso della pubblicazione dell’articolo, la reclamante ha comunicato al giornale, utilizzando vari recapiti, anche pec, la non corrispondenza al vero di quanto pubblicato, chiedendo al contempo la cancellazione dell’articolo;

RILEVATO che a tale istanza non risulta essere stato fornito riscontro da parte del titolare;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento «il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa», salve esigenze di proroga del termine da comunicare all’interessato comunque nel termine predetto (comma 3);

RITENUTO che l’omesso riscontro alle istanze della reclamante configuri una violazione di tale disposizione;

RILEVATO inoltre che l’informazione resa dal giornale sullo stato di isolamento o “quarantena” della reclamante -riproposta nell’articolo del 23 dicembre- è risultata non corrispondente alla situazione reale al momento della pubblicazione degli articoli, come dichiarato e comprovato dalla reclamante;

CONSIDERATO che il regime particolare riservato all’attività giornalistica (artt.136 e ss. del Codice) non esime chi opera in tale ambito dal rispetto dei principi generali del trattamento previsti all’art. 5 par.1 del Regolamento e in particolare, i principi di liceità e correttezza” (lett. a), di “minimizzazione” (lett. c) e di “esattezza” dei dati (lett. d);

CONSIDERATO altresì che l’art. 4 delle Regole deontologiche prevede espressamente che «il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge»;

CONSIDERATO che il dovere di verificare l’attendibilità e correttezza delle informazioni e il dovere di correggere le informazioni inesatte costituiscono il fondamento dell’attività giornalistica quale sancito, prima ancora dell’entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, dalle carte deontologiche che disciplinano il settore (ora raccolte nel “Testo unico dei doveri del giornalista”);

CONSIDERATO peraltro che l’aver eseguito un tampone costituisce un’informazione che il Garante ha ritenuto più volte riconducibile al dato sulla salute, indipendentemente dal suo esito, in quanto legata all’esecuzione di una prestazione sanitaria (parere del 3 novembre 2020, doc. web 9563445; cfr. provv. 20 ottobre 2022, doc. web n. 9832507 e provv. 23 gennaio 2022, doc web n. 9744496);

CONSIDERATO che, in ambito giornalistico la diffusione dei dati sulla salute è ammessa «nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica» (art.137, comma 3, del Codice e art. 11, comma 2, delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO d’altra parte che la valutazione circa l’essenzialità dell’informazione presuppone preliminarmente una verifica sulla esattezza dell’informazione stessa e che detta verifica, nel caso di specie non risulta essere stata effettuata, nonostante la natura particolarmente delicata dell’argomento che si intendeva trattare, in quanto afferente alla diffusione del Covid, in un epoca − quella di pubblicazione degli articoli de quo – in cui l’allarme sullo stato della pandemia era ancora fortemente percepito e vi era una particolare attenzione al rispetto delle misure finalizzate a contenere il contagio;

RILEVATO, per inciso, che la pronuncia giurisprudenziale richiamata dalla Società (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12012 del 16 febbraio 2017 – i cui contenuti si prestano a diverse letture ed è stata comunque seguita da nuove pronunce (Cass. Pen. sez. V, n. 6110 del 7 febbraio 2019,) – non appare idonea a sostenere le proprie difese, posto che gli elementi dell’articolo del 21 dicembre 2021 sopra individuati (occhiello, titolo e canovaccio) forniscono un’informazione (lo stato di isolamento post tampone della reclamante) che non viene chiarita e completata dal resto dell’articolo (né in quello successivo del 23 dicembre);

RITENUTO pertanto che, sotto il profilo dei contenuti degli articoli, la condotta del titolare configuri una violazione dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento, di minimizzazione ed esattezza dei dati personali, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), del Regolamento, nonché una violazione delle disposizioni attinenti all’attività giornalistica di cui agli artt. 137, commi 1 e 3, e 139 del Codice e 4 delle Regole deontologiche;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 quater del Codice);

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento, di dover valutare fondato il reclamo e per l’effetto, in ragione delle violazioni riscontrate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), di dover disporre nei confronti di Edizioni Proposta Sud S.r.l. il divieto di ulteriore diffusione dei dati relativi alla reclamante nei termini sopra descritti, anche on line ivi compreso l’archivio storico, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

CONSIDERATO inoltre che il mancato rispetto degli artt. 5 e 12 del Regolamento è sanzionata dall’art. 83, par. 5, lett. a) e b) del Regolamento e che, parimenti, il mancato rispetto delle Regole deontologiche è sanzionata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;

CONSIDERATO altresì che la violazione dell’art. 157 del Codice è sanzionata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166, comma 2 del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Edizioni Proposta Sud S.r.l. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione, tenuto conto della natura particolare dei dati relativi alla reclamante afferenti alla salute, diffusi senza una adeguata verifica della loro esattezza e in un contesto temporale ancora caratterizzato da un forte allarme sociale connesso alla pandemia;

b) la mancata adozione di misure volte ad attenuare la condotta pregiudizievole derivante dalla diffusione di informazioni inesatte, non avendo provveduto a pubblicare rettifiche e a dare comunque riscontro alle istanze della reclamante;

c) la condotta assunta nel corso del procedimento, aggravato dal riscontro tardivo o assente alle richieste dell’Ufficio e dall’immotivato ripetuto differimento dell’audizione richiesta dallo stesso titolare, alla quale infine ha inteso rinunciare;

e, quali fattori attenuanti:

d) la dichiarazione del titolare del trattamento di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto ad un tema (la diffusione del Covid e le relative ripercussioni sull’andamento dell’attività amministrativa locale) di particolare interesse pubblico;

e) l’assenza di precedenti provvedimenti adottati in materia nei confronti della Società;

RILEVATO che, sulla base dei dati di bilancio della Società, nel caso di specie il massimo edittale applicabile è pari a euro 20.000.000 (20 milioni);

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1 del Regolamento, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), pari allo 0,1 del massimo edittale;

RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza ;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di Edizioni Proposta Sud S.r.l. il divieto di ulteriore diffusione dei dati relativi alla reclamante nei termini sopra descritti, anche on-line ivi compreso l’archivio storico, in quanto in contrasto con gli art. 5, par. 1 lett. a), c) e d), del Regolamento, gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 1 e 3, e 139 del Codice e l’art. 4 delle Regole deontologiche, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) accerta la violazione dell’art. 12 del Regolamento e dell’art. 157 in combinato disposto con l’art. 166, comma 2, del Codice;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Edizioni Proposta Sud S.r.l., con sede in Via Aldo Pini, 10, 83100, Avellino, C.F. e n. iscr. al Registro Imprese n. 02207990645, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

A Edizioni Proposta Sud S.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Edizioni Proposta Sud S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei