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Parere all'Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive - “bonus vista” - 26 ottobre 2023 [9953525]

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[doc. web n. 9953525]

Parere all'Agenzia delle entrate sullo sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive - “bonus vista” - 26 ottobre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 494 del 26 ottobre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare:

- l’art. 1, comma 1, che prevede, a decorrere dal 2015 e in via sperimentale, che l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

- l’art. 3, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, all’art. 1, commi 437-439, prevede che:

- “[…] nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023” (comma 437);

- “A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente […] non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive” (comma 438);

- “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437” (comma 439);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 ottobre 2022 – su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 319 del 6 ottobre 2022 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9817038) – che, nel definire i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione di un contributo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (di seguito, bonus vista), ai sensi dell'art. 1, comma 439, della l. 178/2020, stabilisce, in particolare, all’art. 6, comma 7, che “I dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini del controllo. Le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali”;

VISTA la richiesta di parere, da parte dell’Agenzia delle entrate, pervenuta da ultimo l’11 ottobre 2023, su uno schema di provvedimento del Direttore recante “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive - “bonus vista” - di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022”;

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento, in particolare, prevede che:

- il Ministero della salute comunichi all’Agenzia delle entrate – in relazione agli acquisti, effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive – i seguenti dati, riferiti a ciascun rimborso (parr. 1.1-2): codici fiscali di richiedente, beneficiario (ovvero intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso) e intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso; importo del rimborso erogato; anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso;

- tali dati, conservati da SOGEI S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022, siano trasmessi, tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato, e memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria (parr. 2 e 3.1);

- gli stessi siano utilizzati dall’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla medesima e per le attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. spec. art. 36-ter, comma 3-bis), nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente, e conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (par. 3.2);

- la sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sia garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni (par. 4.2);

CONSIDERATO che i trattamenti di dati personali disciplinati all’interno dello schema di provvedimento in questione sono conformi a quanto stabilito nel quadro normativo e regolatorio sul bonus vista, e hanno a oggetto i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità connesse alla presentazione e gestione della dichiarazione dei redditi precompilata, comprese quelle di controllo formale delle stesse, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (con particolare riferimento a quelli di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati);

CONSIDERATO, altresì, che lo scambio dei dati avviene, mediante la fornitura di un file cifrato, direttamente nell’ambito dei sistemi informativi di SOGEI S.p.A. che, in tale contesto, agisce in qualità di responsabile del trattamento sia del Ministero della salute che dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza (artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento);

RITENUTO, pertanto, che non ci sono osservazioni da formulare sullo schema di provvedimento in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, nonché dell’art. 6, comma 7, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 ottobre 2022, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive - “bonus vista” - di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022”.

Roma, 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione
    
IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei