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Provvedimento del 31 agosto 2023 [9932951]

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[doc. web n. 9932951]

Provvedimento del 31 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 366 del 31 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 17 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale la signora XX, rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, il 23 gennaio 2023, sul sito Internet del Corriere della Sera, di un articolo intitolato: “XX”, contenente una riproduzione fotografica del testamento olografo della attrice XX, deceduta il 16 gennaio 2023, redatto il 5 gennaio 2017. Nel testamento olografo sono visibili il nominativo, la data, il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e la qualifica di testimone assunta, ai fini della procedura testamentaria, dalla reclamante, all’epoca in servizio presso il reparto solventi della struttura sanitaria XX, in cui la sig.ra XX si trovava ricoverata. A seguito della diffusione dell’articolo, la reclamante ha inoltre lamentato di essere stata contattata da conoscenti e giornalisti che volevano informazioni;

CONSIDERATO che la reclamante ha rappresentato di aver previamente esercitato il diritto di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a., titolare del trattamento, senza aver ricevuto alcun riscontro;

VISTA la nota del 2 marzo 2023 con la quale questa Autorità ha chiesto a RCS Mediagroup S.p.a., quale editore de Il Corriere della Sera, di fornire riscontro alle istanze della reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 21 marzo 2023, con la quale il RCS Mediagroup S.p.a. ha dichiarato quanto segue:

- il testamento è un atto pubblico, cui può accedere chiunque vi abbia interesse, e perciò Il Corriere della Sera ha pubblicato l’articolo, riproducendo anche un’immagine della prima pagina del testamento, redatto il 5 gennaio 2017 a Roma, alla presenza di due testimoni, noti al notaio, uno dei quali era la sig.ra XX;

- le generalità dei testimoni costituiscono parte integrante di quell’atto pubblico, essendo la loro presenza necessaria per l’intera durata della compilazione del testamento;

- la natura pubblica del testamento lo priva di qualsiasi profilo di riservatezza, in quanto è interesse di chi ne prende cognizione conoscere altresì l’identità dei testimoni, la cui presenza è indispensabile per la sua stessa validità;

- la riproduzione fotografica della pagina del testamento e la pubblicazione dei dati personali sono dunque avvenute lecitamente;

VISTA la nota della reclamante, pervenuta in data 30 marzo 2023, con la quale, in replica alle osservazioni formulare da RCS Mediagroup S.p.a., la stessa ha evidenziato che:

-  non sussistono, nel caso di specie, le ipotesi indicate dall’art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (di seguito “Regole deontologiche”) di cui all’art. 139 del Codice, in base al quale la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata “quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”;

- pertanto il giornalista, per essere esente da censure e responsabilità e per non ledere il diritto alla riservatezza della reclamante, si sarebbe dovuto astenere dal diffondere nomi e dati di soggetti collegati ai protagonisti solo a causa di mere circostanze di fatto, come nel caso in questione.

VISTA la nota di questa Autorità del 1° giugno 2023, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni dell’art. 5 del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e dell’art. 6 delle Regole deontologiche e infine, in relazione al profilo relativo all’esercizio dei diritti, una presunta violazione degli artt. 15-22 del Regolamento;

VISTA la nota del 22 giugno 2023, con cui RCS Mediagroup S.p.a. ha dichiarato che:

- in via preliminare, per quanto riguarda la contestazione relativa al mancato riscontro, la Società ha valutato la richiesta rilevando come essa fosse di fatto finalizzata ad ottenere il risarcimento di un danno non però dimostrato e ha concluso per la sua non accoglibilità, senza che fosse necessario informare l’interessata; inoltre nella richiesta si avanzava una richiesta poco comprensibile, laddove veniva chiesto di rendere non più visibili i dati dell’interessata nella trasmissione disponibile in streaming, mentre RCS si era limitata a pubblicare sul sito de Il Corriere della Sera un articolo di cronaca e una foto del frontespizio del testamento della signora XX;

- per quanto riguarda i profili di merito, il testamento è stato riprodotto nella sua interezza, essendo la presenza e l’identità dei testimoni essenziali per la sua stessa validità, formandone parte integrante. Infatti, per assicurarne l’imparzialità il teste non deve essere interessato all’atto e non deve essere parente o affine con il notaio o con una delle parti, sicché l’indicazione delle sue generalità è essenziale anche per consentire alle parti o a terzi di verificarne la compatibilità con l’ufficio;

- pertanto il trattamento dei dati personali dell’interessata era essenziale al fine di fornire ai lettori tutti i dati essenziali del documento riprodotto;

- possono essere trattati dati personali se inerenti a “notizie di rilevante interesse pubblico”, quale era il testamento dell’attrice, e tali devono ritenersi indispensabili altresì l’informazione dettagliata e la riproduzione fotografica della prima pagina del testamento;

- tutti i riferimenti anagrafici riferiti alla reclamante e all’altra testimone sono stati cancellati dalla riproduzione della pagina del testamento. Infatti, dopo la notifica dell’avvio del procedimento, la Società si è immediatamente attivata per eliminare dal sito www.corriere.it le immagini interessate dal trattamento segnalato, che sono state rimosse. Nessun ulteriore riferimento al nome e al ruolo della reclamante è stato pubblicato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO preliminarmente che il mancato riscontro all’interpello può considerarsi scusabile, in quanto la richiesta avanzata non era effettivamente chiara, facendo riferimento al risarcimento del danno e a una riproduzione in streaming che RCS Mediagroup S.p.a. non ha mai effettuato;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della relativa istanza;

CONSIDERATO che:

- l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

- l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto;

RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

RILEVATO che:

- l’articolo in questione risulta in contrasto con tali previsioni, e in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione, in quanto pubblica tutti i dati identificativi della reclamante (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza), i quali sono successivamente tutti stati cancellati dal titolare del trattamento a seguito dell’avvio del procedimento; in tal modo, sono stati diffusi dati eccedenti rispetto a quelli necessari ad una corretta informazione, che hanno esposto l’interessata ad un’attenzione che va ben al di là della cerchia dei suoi conoscenti, senza che la diffusione dei suoi dati fosse essenziale alla notizia;

- l’argomento per cui il testamento è un atto pubblico cui può accedere chiunque vi abbia interesse non può essere condiviso, posto che la consultazione del registro dei testamenti presso il Ministero della Giustizia è regolato dalla disciplina di settore; la riproduzione di tali dati, pur pubblici e lecitamente acquisiti, su testate giornalistiche on-line finisce per rendere disponibili in Internet ad una molteplicità indeterminata di persone dati relativi a singoli individui. Tale riproduzione, specie laddove non si tratti di personaggi pubblici, è pertanto sottoposta ai consueti parametri di essenzialità rispetto al fatto di interesse pubblico narrato, di correttezza, di pertinenza e di non eccedenza (cfr. provv. n. 22 del 24 novembre 2023 e il documento “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti - 6 maggio 2004” [doc. web n. 1007634];

- in sostanza, il fatto che i dati della reclamante siano essenziali ai fini della validità del testamento olografo, ciò non vuol dire che essi lo siano anche ai fini del diritto di cronaca, che poteva essere perseguito egualmente, senza necessariamente fornire tutti i dati anagrafici reclamante;

RILEVATA pertanto l’illiceità dell’articolo oggetto di reclamo, in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche − e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

RITENUTO ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, del Regolamento di dover:

- imporre a RCS Mediagroup S.p.a., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, il divieto del trattamento delle generalità della reclamante, della data di nascita e dell’indirizzo di residenza, all’interno dell’articolo in oggetto;

- adottare un’ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, da una parte, quali circostanze aggravanti:

a) la natura della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento), consistente nella diffusione in un sito Internet di interesse nazionale delle generalità, della data di nascita e dell’indirizzo di residenza della reclamante;

b) l’intervento del titolare volto a rimuovere i dati della reclamante soltanto a seguito dell’avvio del procedimento per la contestazione delle violazioni riscontrate (art. 83, par. 2, lett. c, del Regolamento);

c) la sussistenza di precedenti violazioni afferenti alle disposizioni relative all'attività giornalistica, commesse dal titolare del trattamento a far data dall'entrata in vigore del Regolamento (art, 83, par. 2 lett. c);

d) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore (art. 83, par. 2, lett. k, del Regolamento) tenuto conto di quanto emerso nel bilancio d’esercizio relativo all’anno 2021;

e, quali circostanze attenuanti:

e) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili – in termini generali – alla libertà di informazione disciplinate dall’art. 85 del Regolamento e dagli artt. 136 e ss. del Codice;

f) il coinvolgimento della sola reclamante nella vicenda oggetto di contestazione (art. 83, par. 2, lett. a, del Regolamento);

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila euro/00);

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dichiara il reclamo infondato con riferimento al mancato riscontro in seguito all’esercizio dei diritti;

b) ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a. il divieto di ulteriore trattamento del nome e cognome della reclamante, della data di nascita e dell’indirizzo di residenza,  nei termini sopra descritti, in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e gli art. 6 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a RCS Mediagroup S.p.a., con sede con sede in Milano, via Angelo Rizzoli, 8 – c.a.p. 20132, codice fiscale 12086540155, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila euro) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a RCS Mediagroup S.p.a., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila euro) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei