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Parere su uno schema di decreto interministeriale recante la disciplina dell’attività professionale del mediatore familiare, previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 - 18 luglio 2023 [9920162]

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[doc. web n. 9920162]

Parere su uno schema di decreto interministeriale recante la disciplina dell’attività professionale del mediatore familiare, previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 - 18 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 331 del 18 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle imprese e del Made in Italy;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (di seguito, per brevità: “Ministero”) ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto interministeriale recante la disciplina dell’attività professionale del mediatore familiare, previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149.

Il comma 1 di tale articolo ha, infatti, introdotto, all’interno del titolo II delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, un Capo (I-bis), intitolato “Dei mediatori familiari”.

Tale novella ha, in particolare, previsto l’istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco di mediatori familiari, tenuto dal presidente del tribunale e formato da un apposito Comitato (artt. 12-bis e 12- ter).

Ai sensi dell’articolo 12-quater disp. att. c.p.c., possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari, inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

L’articolo 12-quinquies disp. att. c.p.c., invece, disciplina le domande di iscrizione, prevedendo che coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata da specifici documenti, tra cui anche il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione.

In particolare, la fonte attributiva del potere esercitato con l’adozione del presente (schema di) decreto si rinviene nell’articolo 12-sexies disp. att. c.p.c. Tale norma demanda, infatti, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la regolazione dell’attività professionale del mediatore familiare, la disciplina della formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili alle relative prestazioni.

RILEVATO

Lo schema di decreto, in apertura, individua l’oggetto della disciplina proposta, indicando anche i requisiti formativi e di onorabilità che il mediatore deve possedere per svolgere la relativa attività (art. 1).

L’articolo 2 definisce il mediatore familiare quale figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera- dispone la norma- al fine di facilitare i soggetti coinvolti nella relazione affettiva nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione della relazione.

Il comma 4 dell’art. 2 individua, poi, i requisiti di onorabilità che devono necessariamente possedere i mediatori familiari, tra i quali il godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne irrevocabili per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la famiglia, la persona, o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione, la mancata sottoposizione a misure di prevenzione definitive, salvo sia intervenuta la riabilitazione, la mancata interdizione o inabilitazione.

L’articolo 3 stabilisce le regole dell’attività di formazione permanente dei mediatori familiari, nonché i requisiti di professionalità di onorabilità necessari anche per i formatori, in analogia a quelli previsti dall’articolo 2, comma 4 per i mediatori.

L’articolo 4 individua le regole deontologiche cui il mediatore familiare deve attenersi nell’esercizio dell’attività professionale, comprensive anche dei doveri di riservatezza, aggiornamento professionale permanente continuo, adempimento previdenziale e fiscale, divieto di accaparramento dei clienti. Si dettano inoltre regole di condotta per quanto concerne i rapporti con altre professioni e la correttezza professionale nei confronti dell’utenza e della concorrenza, le regole da seguire nel caso in cui la mediazione familiare sia svolta in pendenza di una procedura giudiziaria, gli obblighi informativi nei confronti dei mediandi, i casi di interruzione di una mediazione familiare, le pubblicità consentite, il divieto di pratiche commerciali scorrette nei confronti dell’utenza, e il divieto per il mediatore familiare, quando sanzionato ai sensi dell’art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di chiedere l’iscrizione presso l’elenco di altro tribunale.

Si prevede che l’annullamento del segreto professionale possa avvenire solo con l’assenso scritto di entrambi i mediandi. Tale ultima manifestazione di volontà, benché non  riducibile integralmente all’istituto di cui all’articolo 7 del Regolamento, in quanto riferibile al complesso istituto del segreto professionale, comporta comunque, di riflesso, anche un trattamento di dati personali rispetto al quale l’interessato deve poter esprimere un consenso valido, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 7 e, pertanto, conforme ai requisiti lì indicati.  L’articolato va, pertanto, integrato in tal senso. 

L’articolo 7 dispone che dei trattamenti dei dati personali previsti -da effettuarsi nel rispetto del Regolamento e del Codice – siano titolari i Tribunali per le attività di cui agli articoli da 12-ter a 12-quinquies disp. att. c.p.c. (gestione dell’elenco e sua revisione) e le associazioni professionali, ovvero gli enti titolati alla certificazione delle competenze (per il controllo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi, tra i quali quelli di onorabilità, dei formatori). Si precisa, peraltro, che i controlli sulla sussistenza, in capo ai mediatori, dei requisiti dichiarati ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, siano svolti dal Comitato istituito presso ciascun Tribunale, ai sensi dell’articolo 12-ter disp. att. c.p.c..

RITENUTO

La formazione e gestione dell’elenco dei mediatori familiari, nonché la verifica della sussistenza, in capo ai formatori, dei requisiti soggettivi necessari per l’esercizio della relativa attività, comporta un trattamento rilevante di dati personali, anche appartenenti alla categoria di cui all’articolo 10 del Regolamento, ai quali l’ordinamento accorda una tutela rafforzata.

Per tali ragioni, il presente schema di decreto necessita di alcune modifiche, indispensabili per assicurare la dovuta tutela ai dati trattati, in analogia peraltro con recenti provvedimenti, di natura regolamentare, sottoposti al parere del Garante, incidenti su materie contigue o disciplinanti analoghe figure ricomprese al Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile, (cfr., in particolare, pareri nn. 215 e 217 del 17 maggio 2023 in materia, rispettivamente, di giustizia riparativa e di albo ed elenchi dei consulenti tecnici d’ufficio; parere del 6 luglio 2023, in materia di registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione).

In primo luogo, il presente parere è reso sul presupposto della natura regolamentare del decreto (sostenuta da indici formali e sostanziali) tale da legittimare, ai sensi dell’articolo 2-octies, c.5 del Codice, la previsione del trattamento dei dati relativi a condanne penali e misure di prevenzione applicate nei confronti degli iscritti nell’elenco dei mediatori (art. 7, c.1); nonché, ai sensi dell’articolo 2-octies, c.1, del Codice, del trattamento dei medesimi dati dei formatori, da parte delle associazioni professionali o degli enti titolati alla certificazione delle competenze,  ai sensi degli articoli 3, c.5 e 7, c.2, dello schema di decreto. E’, pertanto, necessario riconoscere al presente decreto natura regolamentare, - con le conseguenti implicazioni anche di ordine procedurale – non essendo altrimenti la fonte idonea a legittimare un simile trattamento di dati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 10 del Regolamento (cfr., in senso analogo, provv. nn. 172 del 12 maggio 2022 e 191 del 26 maggio 2022)

Inoltre, alcune disposizioni dell’odierno provvedimento meritano alcune precisazioni o integrazioni, di seguito esposte.

In primo luogo, rispetto al trattamento dei dati dei mediatori di cui all’articolo 7, c.1, secondo periodo, è opportuno chiarire se sussista un’autonoma titolarità in capo al Comitato di cui all’articolo 12-ter disp. att. c.p.c.  o se, viceversa, esso operi quale mero organo del Tribunale, legittimato al trattamento ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. In favore dell’assenza di un’autonoma titolarità in capo al Comitato depone, del resto, l’analogia con il sistema delineato all’articolo 14 disp. att. c.p.c. in ordine al rapporto tra Tribunale e Comitato, appunto, per la gestione degli albi circondariali dei consulenti tecnici d’ufficio: figura anch’essa disciplinata dal Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile.

In secondo luogo – e in ragione della tutela rafforzata che esige la tipologia di dati, anche appartenenti alle categorie di cui all’articolo 10 del Regolamento, coinvolti- è opportuno  demandare a un provvedimento attuativo, del Ministero della giustizia ovvero dei singoli uffici giudiziari, la disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli di cui all’articolo 7, c.1, secondo periodo, con le relative garanzie per gli interessati (cfr., per una relazione analoga, il parere del Garante n. 217 del 17 maggio 2023 sullo schema di regolamento di disciplina dell’albo e degli elenchi dei CTU). In favore della prima soluzione deporrebbe, peraltro, l’uniformità che un provvedimento unitario potrebbe garantire, offrendo uno standard omogeneo di tutela ai dati trattati.

Analoghe esigenze di maggiore garanzia esigono dati, quali quelli relativi ai requisiti di onorabilità dei formatori, riconducibili a categorie cui il Regolamento (art. 10) accorda una tutela rafforzata. In tal senso, è opportuno integrare l’articolato con un richiamo alla necessità di adozione- da parte delle associazioni professionali o degli enti titolati alla certificazione delle competenze, nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 3, c.5. e 7, c.2. del decreto - di misure tecniche e organizzative idonee per la tutela dei dati personali trattati e di effettuazione della valutazione d’impatto, ricorrendone i presupposti di cui all’articolo 35 del Regolamento.

Per altro verso, si valuti l’opportunità di chiarire la titolarità del Ministero rispetto al trattamento dei dati personali funzionale alla tenuta, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 4 del 2013, dell’elenco delle associazioni professionali (nella misura in cui coinvolga informazioni riferibili a persone fisiche) e alla pubblicazione – di cui al combinato disposto degli articoli 2, c.7 e 4, c.1, della stessa legge - degli “elementi informativi che presentano utilità per il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza, veridicità”.

Benché non strettamente riconducibile al perimetro d’intervento delineato dall’articolo 12-sexies disp. att. c.p.c., infatti, tale precisazione contribuirebbe, comunque, a conferire al quadro normativo maggiore chiarezza sotto il profilo dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti ni trattamenti considerati.

IL GARANTE

a) ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento esprime, sul proposto schema di decreto, un parere che non può essere favorevole in assenza dell’adeguamento del testo alle seguenti condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a rappresentare l’esigenza di:

1) riconoscere allo schema di decreto natura regolamentare, così da poter legittimare il previsto trattamento di dati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 10 del Regolamento;

2) precisare che, nelle ipotesi di cui all’articolo 4, c.3, secondo periodo, gli interessati devono anche poter esprimere un consenso al trattamento dei dati personali conseguente all’annullamento del segreto d’ufficio, valido ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 del Regolamento e, pertanto, conforme ai requisiti lì indicati;

3) chiarire se, rispetto al trattamento dei dati di cui all’articolo 7, c. 1, secondo periodo, sussista un’autonoma titolarità in capo al Comitato o se, viceversa, esso operi quale mero organo del Tribunale, legittimato al trattamento ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice;

4) demandare a un provvedimento attuativo, del Ministero della giustizia ovvero dei singoli uffici giudiziari, la disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli di cui all’articolo 7, c. 1, secondo periodo, con le relative garanzie per gli interessati;3) integrare l’articolato con un richiamo alla necessità di adozione- da parte delle associazioni professionali o degli enti titolati alla certificazione delle competenze, nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 3.5. e 7.2. del decreto - di misure tecniche e organizzative idonee per la tutela dei dati personali trattati e di effettuazione della valutazione d’impatto, ricorrendone i presupposti di cui all’articolo 35 del Regolamento;

b)  e con l’osservazione, esposta nel “Ritenuto”, relativa alla valutazione dell’opportunità di chiarire la titolarità del Ministero rispetto al trattamento dei dati personali funzionale alla tenuta, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 4 del 2013, dell’elenco delle associazioni professionali (nella misura in cui coinvolga informazioni riferibili a persone fisiche) e alla pubblicazione – di cui al combinato disposto degli articoli 2, c.7 e 4, c.1, della stessa legge - degli “elementi informativi che presentano utilità per il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza, veridicità”.

Roma, 18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei