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Provvedimento dell'8 giugno 2023 [9909732]

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[doc. web n. 9909732]

Provvedimento dell'8 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 248 dell'8 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTO  il reclamo del 29 dicembre 2021 e successive integrazioni del 28 gennaio 2022, con il quale i signori XX e XX, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore XX nonché, ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice, a tutela del de cuius XX, rappresentati dall’Avv. XX, hanno lamentato la pubblicazione, in data 8 novembre 2021, anche sulla pagina web de “La Voce Apuana” (al link : https://...) di un articolo che riportava la notizia del decesso del figlio XX, richiedendo, in particolare, il divieto di ulteriore diffusione e, in ogni caso, dei dati personali e particolari dei soggetti coinvolti nel lamentato trattamento, nonché “l’inibizione di qualsiasi indicizzazione mediante la rimozione dell’URL, ovvero secondo le modalità ritenute più opportune” ;

CONSIDERATO, in particolare, che con riguardo a tale articolo dal titolo “XX” i reclamanti hanno lamentato la pubblicazione, unitamente alla notizia del decesso del figlio, di una serie di informazioni quali la (presunta) malattia da cui era affetto il minore, la sua data di nascita (dato il richiamo all’età e alla circostanza dell’avvenuto decesso il giorno del suo compleanno), nonché il luogo di residenza della famiglia;

CONSIDERATO che nel reclamo è stato sottolineato che, pur potendosi ravvisare un interesse pubblico alla notizia della morte di un bambino di cinque anni, risultava assolutamente carente l’interesse a rendere pubblici i dati personali, anche sanitari, del minore stesso e dei suoi familiari;

CONSIDERATO che, a supporto di quanto rilevato, i reclamanti hanno richiamato le specifiche disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare gli artt. 5, 9 e 85, nonché gli artt. 5 e 7 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e le stesse disposizioni della Carta di Treviso;

VISTA la nota del 15 aprile 2022 con la quale Liguria News S.r.l., in veste di editore della testata, ha fornito riscontro alla nota dell’8 aprile 2022 con cui l’Ufficio ha richiesto di formulare osservazioni in merito al reclamo;

VISTO quanto rappresentato dalla Società ed in particolare di aver:

immediatamente rimosso l’articolo dalla pagina web del giornale una volta avuta notizia della problematica, non essendo intenzione né del giornalista né della testata aggravare la sofferenza dei familiari del piccolo XX”;

inviato anche una richiesta al gestore del motore di ricerca Google per la deindicizzazione dell’articolo;

tentato, con il breve articolo della Voce Apuana, di dare “doverosa notizia della tragedia, ma al principale se non unico fine di consentire la partecipazione della comunità locale al cordoglio dei familiari sempre nel rispetto del loro dolore”;

riassunto in poche righe i fatti essenziali “senza indulgere in retorica o enfasi giornalistica”.

CONSIDERATO che, la Società ha altresì sottolineato di non aver riportato nominativi e dati anagrafici dei parenti del piccolo XX, né della sorellina, ovvero “specificato i dati anagrafici del bambino” o pubblicato fotografie del funerale, ritenendosi pertanto estranea “ad ogni diretta contestazione” in merito all’articolo;

VISTA la nota del 10 maggio 2022 con la quale i reclamanti hanno ribadito le loro doglianze, sottolineando la non corrispondenza al vero dell’affermazione in merito alla circostanza che nell’articolo de “La Voce Apuana” non fossero stati riportati i dati anagrafici del bambino, nonché la presenza di dati particolari “quali la patologia da cui era (a dire del giornale) affetto, in assenza di qualsiasi verifica (…)” e stante comunque l’assenza di un interesse pubblico a riguardo;

VISTA la successiva nota dell’Ufficio, del 20 giugno 2022, con la quale la Società è stata invitata a fornire proprie osservazioni rispetto a quanto replicato dai reclamanti;

VISTA la nota del 29 giugno 2022 con la quale la Società ha fornito il riscontro richiesto, indicando come i profili di doglianza dei reclamanti siano stati ribaditi con riguardo alla “sola mancanza di un interesse pubblico nella pubblicazione del nominativo del piccolo XX e della malattia che lo ha portato al decesso” e sottolineando, a parziale rettifica di quanto sostenuto in precedenza, come, rispetto alla pubblicazione della notizia, corredata dai “dati medici”, fosse stato esercitato il diritto di cronaca, essendovi chiaro interesse all’informazione;

CONSIDERATO che, nella predetta nota, la Società ha altresì ribadito il rispetto dei canoni di veridicità, continenza e pertinenza della notizia, data l’esclusiva pubblicazione dei riferimenti “necessari (…) ad evitare facili speculazioni/fraintendimenti in merito alla causa della morte del piccolo XX” e dato atto di aver “provveduto all’immediata cancellazione della notizia”;

VISTA la nota di questa Autorità del 27 ottobre 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, pur dandosi atto di tale ultima circostanza, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par.2, del Regolamento e sono state altresì notificate, al medesimo titolare, le violazioni di legge, individuate nel caso di specie nella violazione dell’art. 5, par.1, lett. a), c) e d) e degli artt. 9 e 85 del Regolamento, nonché dell’art. 137, comm1 1 e 3 e 2-quater del Codice e degli artt. 5, 6, 7 e 10 delle Regole deontologiche ed i principi ed i limiti sanciti dalla Carta di Treviso;

VISTA la nota del 24 novembre 2022 con la quale la Società, ha ribadito la legittimità del trattamento effettuato e rappresentato che:

l’articolo ha riportato dati personali in via di massima sintesi e nel rispetto dei dritti e della dignità degli interessati;

la pubblicazione ha costituito legittimo esercizio del diritto di cronaca;

l’interesse pubblico, nel caso di specie, era dato dalla necessità di divulgazione di un accadimento nei confronti della collettività destinataria della comunicazione;

l’articolo ha dato contegno della dipartita di un bimbo, membro di una piccola comunità radicata in un territorio limitato, per consentirne la compartecipazione al cordoglio dei familiari, “dimostrando affetto e compassione”, oltre che notizia delle modalità della celebrazione funebre;

l’articolo non è stato corredato da alcuna immagine per evitare ogni spettacolarizzazione del dolore;

l’articolo, nel rispetto del principio di continenza, si è limitato, in maniera laconica, a riportare i soli fatti essenziali alla divulgazione della notizia;

il fatto riportato nell’articolo risulta veritiero in quanto il piccolo XX si è spento “a causa di una perniciosa malattia e nello specifico a causa di distrofia muscolare” la quale, seppure contestata come errata dalla famiglia senza alcuna ulteriore indicazione, è stata riportata da tutte le testate giornalistiche che hanno pubblicato la notizia;

non è stato pubblicato alcun altro dato di dettaglio in merito alla malattia o al suo decorso clinico;

il predetto articolo ha quindi esaudito anche i presupposti dettati dall’art. 10 delle Regole deontologiche;

attualmente la notizia risulta ancora presente on line sui siti di altre testate;

le finalità di cronaca giornalistica è stata soddisfatta solo tramite la pubblicazione on line dell’articolo (tempestivamente rimosso dalla pagina web) senza ulteriori attività di diffusione, né attualmente tramite la conservazione di esso nell’archivio del quotidiano e ne è stata richiesta la deindicizzazione anche al gestore del motore di ricerca Google;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la normativa applicabile al caso di specie ed in particolare:

l’art. 2-terdecies del Codice, ai sensi del quale i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione;

i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento e, in particolare, i principi di “liceità e correttezza” (lett. a), di “minimizzazione” (lett. c) e di esattezza dei dati (lett. d);

l’art. 9 del Regolamento concernente i limiti al trattamento di dati particolari, inclusi quelli relativi alla salute;

l’art. 85 del Regolamento e gli artt. 136-139 del novellato Codice nonché le menzionate Regole deontologiche con riguardo ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche cui deve essere ricondotta la fattispecie in esame;

l’art. 137, comma 1, del Codice che prevede che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle Regole deontologiche;

l’art. 137, comma 3, del Codice e gli artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche che individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca;

l’art. 10 delle citate Regole deontologiche che, proprio in relazione a malattie gravi o terminali riferibili ad una persona identificata e identificabile prescrive al giornalista di rispettarne la dignità, la riservatezza e il decoro personale e di astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico;

i principi ed i limiti sanciti, con riguardo alla tutela dei minori, dalla Carta di Treviso;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

CONSIDERATO che la tutela della dignità della persona malata e poi deceduta è da ritenersi ulteriormente rafforzata ove si tratti di un minore, nel caso di specie un bambino di cinque anni, anche a protezione del suo nucleo familiare e della sua memoria e che, pertanto, il parametro  dell’interesse pubblico dev’essere interpretato in modo particolarmente rigoroso, per cui la diffusione delle generalità del minore e della presunta malattia da cui era affetto non possono ritenersi essenziali (in questo senso cfr. provv. n. 90 del 4 aprile 2019, doc. web 9113909);

TENUTO CONTO che anche l’art. 8 della Carta di Treviso sancisce che “(…)  nel caso di minorenni (… ) morti per malattia, va tutelata la loro memoria evitando la diffusione delle generalità, delle immagini e di ogni altro elemento identificativo a meno che non vi acconsentano gli aventi diritto”;

RILEVATO che l’articolo in questione (ancorché deindicizzato) è stato pubblicato in contrasto con le menzionate previsioni laddove sono state riportate le generalità del minore deceduto e sono state fornite informazioni sulla presunta causa specifica del decesso;

PRESO ATTO che nelle diverse fasi del procedimento sono state fornite dichiarazioni relativamente alla pubblicazione dei dati del minore deceduto parzialmente contrastanti e che nessun chiarimento è stata fornito al riguardo dalla Società, nonostante la richiesta dell’Autorità, con ciò configurando una violazione del dovere di collaborazione cui il titolare del trattamento è tenuto ai sensi dell’art. 31 del citato Regolamento;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che, nel caso di specie, il trattamento posto in essere con le predette modalità sia da reputarsi illecito;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Liguria News S.r.l. ai sensi dell’art. 58, par. 2 lett. f), del Regolamento il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del presente procedimento, anche on line, ivi compreso l’archivio storico, salva la loro mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par.5, lett.e) del Regolamento;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione delle violazioni sopra riscontrate di debba adottare nei confronti di Liguria News S.r.l. una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3, 5 del Regolamento

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la lesività, per la dignità e la riservatezza dell’interessato, della condotta che ha comportato la diffusione delle generalità del minore deceduto e della sua presunta malattia (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento) ;

b) la categoria dei dati personali interessati dalla violazione, in particolare avuto riguardo all’indicazione della presunta malattia da cui era affetto il minore deceduto (cfr. art. 83, par.2, lett.g) del Regolamento);

d) il grado di cooperazione con l’autorità di controllo, tenuto conto che, nonostante la richiesta di quest’ultima, alcun chiarimento è stata fornito dal titolare in merito alla parziale difformità delle dichiarazioni rese con riguardo alla pubblicazione dei dati del minore deceduto;
e quali circostanze attenuanti:

c) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento) e, pertanto, la necessità di assicurare, in questo ambito, il relativo bilanciamento con i diritti fondamentali degli interessati alla tutela della dignità e riservatezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

d) il dichiarato intento del titolare di dare contegno della dipartita di un bambino radicato in una piccola comunità e delle modalità della celebrazione funebre, per consentirne la compartecipazione al cordoglio dei familiari, senza volontà di ledere la sfera giuridica degli interessati, come risulta dal tenore dell’articolo (cfr. art. 83, par2, lett. b) del Regolamento;
e) le misure adottate dal titolare del trattamento, avendo la società provveduto a rimuovere, nel corso del procedimento l’articolo in questione dalla relativa pagina web e nell’archivio e di averne chiesto la deindicizzazione al gestore del motore di ricerca (cfr. art. 83, par.2, lett.c) del Regolamento);

f) l’assenza di precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo titolare (cfr. art. 83, par. 2, lett.

e) del Regolamento);

g) le condizioni economiche e professionali del contravventore (art. 83, par 2, lett. k), tenuto conto del carattere locale della realtà editoriale e di quanto emerso dai dati di bilancio della Società;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,05% del massimo edittale, nei confronti di Liguria News S.r.l.;RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art.57, par. 1, lett.f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Liguria News S.r.l. la misura del divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del presente procedimento, anche on line, ivi compreso l’archivio storico, salva la loro mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Liguria News S.r.l. , con sede in La Spezia, via Fratelli Rosselli, 33 - P.IVA:01383400114 di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel sito web del Garante e

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei