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Provvedimento dell'8 giugno 2023 [9909715]

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[doc. web n. 9909715]

Provvedimento dell'8 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 247 dell'8 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.;

VISTO  il reclamo del 29 dicembre 2021 e successive integrazioni del 28 gennaio 2022, con il quale i signori XX e XX, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore XX, nonché, ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice, a tutela del de cuius XX, rappresentati dall’Avv. XX, hanno lamentato la pubblicazione, in data 7 novembre 2021, nella prima pagina dell’edizione cartacea e sulle locandine del quotidiano La Nazione- XX, nonché nel sito internet www.lanazione.it (ai link: https://... e https:/...) di due articoli che riportavano la notizia del decesso del figlio XX, richiedendo, in particolare, il divieto di ulteriore diffusione degli articoli e, in ogni caso, dei dati personali e particolari dei soggetti coinvolti nel lamentato trattamento, nonché “l’inibizione di qualsiasi indicizzazione mediante la rimozione degli URL, ovvero secondo le modalità ritenute più opportune”;

CONSIDERATO, in particolare, che con riguardo a tali articoli, rispettivamente dal titolo “XX” e “XX”, i reclamanti hanno lamentato la pubblicazione, unitamente alla notizia del decesso del figlio e alla pubblicazione della sua bara bianca, di una serie di informazioni quali la (presunta) malattia da cui era affetto il minore, la sua data di nascita (dato il richiamo all’età e alla circostanza dell’avvenuto decesso il giorno del suo compleanno), nonché il nome, cognome e l’età della sorellina di un anno come pure i nomi dei genitori, il luogo di residenza e le relative occupazioni;

CONSIDERATO che, a supporto di quanto rilevato, i reclamanti hanno richiamato le specifiche disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare gli artt. 5, 9 e 85, nonché gli artt. 5 e 7 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e le stesse disposizioni della Carta di Treviso;

VISTA la nota del 21 aprile 2022 con la quale l’Editoriale Nazionale S.r.l., in veste di editore della testata, ha fornito riscontro alla nota dell’8 aprile 2022 con cui l’Ufficio ha richiesto di formulare osservazioni in merito a quanto sostenuto nel reclamo;

CONSIDERATO quanto rappresentato dalla Società ed in particolare che:

la notizia era stata oggetto di “attenta e delicata trattazione” da parte del quotidiano;

domenica 7 novembre 2021 alcuni lettori avevano segnalato la scomparsa di un bambino di 5 anni di XX, popoloso quartiere alle porte di XX;

tutta la comunità locale era informata e sconvolta dalla tragedia, conoscendo sia la famiglia che il piccolo;

lo stesso parroco la mattina ne aveva fatto cenno durante la funzione religiosa;

la notizia, seppure delicata, risultava di interesse per tale comunità ed era già di dominio pubblico;

la notizia veniva anche segnalata da una zia del bambino, la quale intervistata, aveva dato conferma di tutto alla redazione e fornito spontaneamente le informazioni necessarie per poter scrivere l’articolo;

il funerale si era svolto in forma pubblica in chiesa con la partecipazione di tutto il quartiere;

lo spazio alla notizia è stato dato nel rispetto della verità e delle persone colpite dalla tragedia;

l’articolista aveva “conferito telefonicamente con la madre del bambino il giorno in cui è stata pubblicata la notizia della scomparsa del figlio per spiegarle le motivazioni del quotidiano (…) informandola che sarebbero stati seguiti anche i funerali”;

CONSIDERATO che in detta nota veniva altresì comunicata l’imminente rimozione del contenuto dell’articolo reperibile on line al link: https://...;

VISTA la nota del 10 maggio 2022 con la quale i reclamanti hanno ribadito le loro doglianze, contestando, rispetto alla ricostruzione dei fatti fornita dal giornale, la circostanza che la reclamante fosse stata contattata in occasione della pubblicazione dell’articolo e asserendo, al contrario, che, solo dopo i funerali e la sepoltura del figlio, fosse venuta “a conoscenza della presenza in chiesa dei giornalisti della testata La Nazione e del fotografo” e li avesse successivamente diffidati dal pubblicare articoli e foto del funerale;

CONSIDERATO che nella nota è stato inoltre evidenziato come dell’asserita intervista alla zia del minore non vi fosse alcuna traccia negli articoli i cui contenuti, peraltro errati, non venivano affatto riportati “come provenienti da terzi intervistati”, rilevandosi, altresì, la permanenza on-line dell’articolo rintracciabile attraverso l’URL https://...;

VISTA la successiva nota dell’Ufficio, del 20 giugno 2022, con la quale la Società è stata invitata a fornire proprie osservazioni rispetto a quanto in esse rappresentato, anche con riguardo alla lamentata reperibilità del contenuto editoriale di cui al link sopra menzionato;

VISTA la nota del 22 giugno 2022 con la quale la Società ha dato conferma di aver provveduto a rimuovere l’ulteriore link segnalato;

VISTA la nota di questa Autorità del 27 ottobre 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, pur dandosi atto di tale ultima circostanza, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par.2, del Regolamento e sono state altresì notificate, al medesimo titolare, le violazioni di legge, individuate nel caso di specie nella violazione dell’art. 5, par.1, lett. a), c) e d) e degli artt. 9 e 85 del Regolamento, nonché dell’art. 137, comm1 1 e 3 e 2-quater del Codice e degli artt. 5, 6, 7 e 10 delle Regole deontologiche ed i principi ed i limiti sanciti dalla Carta di Treviso;

VISTA la nota del 25 novembre 2022 con la quale la Società ha rappresentato che:

i due articoli devono essere valutati congiuntamente, costituendo una notizia unitaria volta a riferire un fatto che aveva profondamente colpito la comunità di XX;

in essi si è voluto, “con la massima delicatezza possibile”, più che fornire una notizia di cronaca, “dipingere un ritratto affettuoso di una famiglia colpita da un lutto immane”;

in questo conteso trovano giustificazione le informazioni pubblicate a partire dal nome del minore, già noto a tutti nella comunità e riferito dal parroco durante la messa;

non vi sono violazioni “in sé” nella generica indicazione della professione dei genitori del minore, anche se di essi è riportato il nome, come pure della composizione familiare con riferimento alla sorellina di un anno;

tali dati erano noti a tutti e il minore deceduto era conosciuto da molti e, comunque, “erano essenziali a connotare il contesto in cui si era verificato l’evento”;

analogamente va interpretato come “gesto di affetto” l’aver indicato che il piccolo XX era morto il giorno del suo compleanno;

tutte le altre informazioni riportate negli articoli sono state raccolte “presso parenti e/o amici della famiglia, segnatamente grazie alle spontanee dichiarazioni di (…), zia del piccolo XX”;

il fatto che le parole di quest’ultima non sian0 state riportate come intervista non rileva, perché non è contestato che la zia del minore abbia parlato con il giornalista;

tali parole sono state scritte “per contribuire a dipingere un ritratto del bimbo denso di affetto” e per manifestare la partecipazione del giornale e di tutti i suoi lettori al cordoglio dei familiari;

la pubblicazione della fotografia della bara appare legittima ai sensi dell’art. 97, comma 1 della legge n. 633/1941 e “non sono rinvenibili carenze dei requisisti per il corretto esercizio del diritto di cronaca (verità, interesse pubblico e forma civile)”;

CONSIDERATO che, ai fini dell’irrogazione di un’eventuale sanzione da parte dell’Autorità, richiesta in misura minima, la Società ha altresì sottolineato che:

“i dati personali contestati sono stati resi pubblici dal parroco del luogo prima della testata, così venendo meno il velo di riservatezza”;

non vi sarebbe stato ”un espresso diniego da parte dei familiari del piccolo XX alla pubblicazione degli articoli sulla sua tragica fine”;

risulta dallo stesso reclamo che la madre della vittima si sarebbe rivolta al giornalista “in occasione del funerale” e quindi quando l’articolo del giorno 8 novembre 2021 era già uscito, per chiedere di non pubblicare informazioni o immagini del funerale;

anche a voler ammettere lo svolgimento dei fatti come rappresentato dai reclamanti, un diniego alla pubblicazione di fotografie riguardanti anche la folla (con volti irriconoscibili per l’uso dei dispositivi anti-Covid), legittima ai sensi del menzionato art. 97, “confliggerebbe con l’art. 21 Cost. e la richiesta di non pubblicare informazioni, sempre che vi sia stata, sarebbe stata troppo generica e anch’essa limitativa del diritto di cronaca”;

gli URL dei due articoli, come accertato dall’Autorità, sono stati rimossi;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la normativa applicabile al caso di specie ed in particolare:

l’art. 2-terdecies del Codice, ai sensi del quale i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione;

i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento e, in particolare, i principi di “liceità e correttezza” (lett. a), di “minimizzazione” (lett. c) e di esattezza dei dati (lett. d);

l’art. 9 del Regolamento concernente i limiti al trattamento di dati particolari, inclusi quelli relativi alla salute;

l’art. 85 del Regolamento e gli artt. 136-139 del novellato Codice nonché le menzionate Regole deontologiche con riguardo ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche cui deve essere ricondotta la fattispecie in esame;

l’art. 137, comma 1, del Codice che prevede che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle Regole deontologiche;

l’art. 137, comma 3, del Codice e gli artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche che individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca;

l’art. 7 delle citate Regole deontologiche il quale garantisce una specifica tutela della figura del minore coinvolto in fatti di cronaca, prevedendo che “al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione”;

l’art. 10 delle citate Regole deontologiche che, proprio in relazione a malattie gravi o terminali riferibili ad una persona identificata e identificabile prescrive al giornalista di rispettarne la dignità, la riservatezza e il decoro personale e di astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico;

i principi ed i limiti sanciti, con riguardo alla tutela dei minori, dalla Carta di Treviso;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

CONSIDERATO che la tutela della dignità della persona malata e poi deceduta è da ritenersi ulteriormente rafforzata ove si tratti di un minore, nel caso di specie un bambino di cinque anni, anche a protezione del suo nucleo familiare e della sua memoria e che, pertanto, il parametro  dell’interesse pubblico dev’essere interpretato in modo particolarmente rigoroso, per cui la diffusione delle generalità del minore e della presunta malattia da cui era affetto non possono ritenersi essenziali (in questo senso cfr. provv. del Garante n. 90 del 4 aprile 2019, doc. web 9113909);

TENUTO CONTO che anche l’art. 8 della Carta di Treviso sancisce che “(…)  nel caso di minorenni (… ) morti per malattia, va tutelata la loro memoria evitando la diffusione delle generalità, delle immagini e di ogni altro elemento identificativo a meno che non vi acconsentano gli aventi diritto”;

RILEVATO che gli articoli in questione (ancorché deindicizzati) sono stati dunque pubblicati in contrasto con le menzionate previsioni laddove sono state riportate le generalità del minore deceduto e sono state fornite informazioni sulla presunta causa specifica del decesso;

RILEVATO che anche la pubblicazione del nome e dell’età della sorellina minore risulta essere stata posta in violazione dei richiamati principi di minimizzazione dei dati e di essenzialità dell’informazione e non rilevano sotto il profilo dell’interesse pubblico alla notizia, stante la richiamata tutela di cui all’art. 7 delle citate Regole deontologiche e della stessa Carta di Treviso (cfr. art. 2);

RILEVATO che anche la pubblicazione dei nomi e delle professioni dei genitori è da ritenersi, rispetto all’interesse pubblico alla diffusione della notizia, eccedente e non pertinente;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che, nel caso di specie, il trattamento posto in essere con le predette modalità sia da reputarsi illecito;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti de l’Editoriale Nazionale S.r.l. ai sensi dell’art. 58, par. 2 lett. f), del Regolamento il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del presente procedimento, anche on line, ivi compreso l’archivio storico, salva la loro mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par.5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione delle violazioni sopra riscontrate debba essere adottata nei confronti de L’Editoriale Nazionale s.r.l. una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3, 5 del Regolamento

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la lesività, per la dignità e la riservatezza dell’interessato, della condotta che ha comportato la diffusione delle generalità del minore deceduto e della sua presunta malattia, nonché delle generalità della sorellina (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento) ;

b) il numero dei soggetti interessati lesi dal danno, essendo stati diffusi dati identificativi di tutti i membri della famiglia colpita dalla tragedia della morte del minore (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);

c) la categoria dei dati personali interessati dalla violazione, in particolare avuto riguardo all’indicazione della presunta malattia da cui era affetto il minore deceduto (cfr. art. 83, par.2, lett. g) del Regolamento);
e quali circostanze attenuanti:

d) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del Regolamento) e, pertanto, la necessità di     assicurare, in questo ambito, il relativo bilanciamento con i diritti fondamentali degli interessati alla tutela della dignità e riservatezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

e) il dichiarato intento del titolare di rendere partecipi i propri lettori e la comunità di riferimento del grave lutto che aveva colpito la famiglia e di averne voluto tratteggiare un ritratto affettuoso e partecipativo, senza volontà di ledere la sfera giuridica degli interessati, come risulta dal tenore degli articoli (cfr. art. 83, par2, lett. b) del Regolamento;

f) le misure adottate dal titolare del trattamento, avendo la società provveduto a rimuovere, nel corso del procedimento, gli URL degli articoli in questione (cfr. art. 83, par.2, lett.c) del Regolamento);

g) l’assenza di precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo titolare (cfr. art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento);

h) le condizioni economiche e professionali del contravventore (art. 83, par 2, lett. k), tenuto conto di quanto emerso dai dati di bilancio della Società;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RILEVATO che, sulla base dei dati di bilancio della Società, nel caso di specie il massimo edittale applicabile è pari a 20 milioni di euro;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, tenuti in debito conto le diverse circostanze attenuanti emerse, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 (trentamila), pari allo 0,15% del massimo edittale, nei confronti de L’Editoriale Nazionale S.r.l.;

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto comunque della gravità della violazione, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art.57, par. 1, lett.f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:
ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti de L’Editoriale Nazionale S.r.l. la misura del divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del presente procedimento, anche on line, ivi compreso l’archivio storico, salva la loro mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a L’Editoriale Nazionale S.r.l. con sede in Bologna, Via Enrico Fermi, 106, CF.:03429080371- P.IVA:08475510155 di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel sito web del Garante e

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei