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Ordinanza ingiunzione nei confronti di GEDI News Network S.p.a. - 25 marzo 2021 [9577346]

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VEDI NEWSLETTER DEL 27 APRILE 2021

[doc. web n. 9577346]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di GEDI News Network S.p.a. - 25 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 116 del 25 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 1° maggio 2019 dal sig. XX, tramite il proprio legale, Avv. Andrea Caristi, con il quale, lamentando preliminarmente la mancata risposta alla propria istanza inviata al titolare ai sensi degli artt. artt. 17 e 21 del Regolamento, ha chiesto di ordinare a GEDI News Network in qualità di editore de “lastampa.it” di cancellare i propri dati personali dall’articolo dal titolo “XX”, pubblicato, in estratto all’URL: http://...), ovvero «di pubblicarli solo in forma anonima»;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato che:

─ l’articolo riferisce, «in termini assolutamente non attuali e pregiudizievoli», di una vicenda giudiziaria che lo ha interessato nel lontano anno 1998, senza riportare i successivi sviluppi, atteso che, nel frattempo, l’imputazione a suo carico (appropriazione indebita aggravata) è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione;

─ nonostante il suddetto URL sia già stato de-indicizzato – e, pertanto, non venga restituito dai motori di ricerca quale risultato in associazione alle generalità del reclamante − è liberamente consultabile nell’archivio del quotidiano un estratto che «non cessa di produrre i suoi effetti lesivi a cagione, comunque, della visibilità, in chiaro, al suo interno, delle generalità estese» dell’interessato; inoltre l’accesso all’articolo integrale è riservato ai soli abbonati del quotidiano on-line e pertanto «la fruibilità del predetto estratto risponde a mere finalità commerciali»;

─ l’URL in questione è stato condiviso in termini denigratori da un utente anonimo su altro sito (http://... );

─ priva di efficacia è risultata la richiesta formulata in data 14 marzo 2019 al titolare, ai sensi degli artt. 5 lett. c), 17 e 21 del Reg. UE 679/16 volta ad ottenere la rimozione dell’articolo ovvero l’adozione di «ogni misura tecnicamente idonea a evitare che il suddetto articolo sia direttamente associabile alla persona del XX provvedendo alla c.d. anonimizzazione delle generalità estese del XX ed a collocare il predetto articolo ad un diverso URL, al fine di interrompere la condivisione lesiva del predetto articolo già in atto”»;

─ il trattamento descritto, che coinvolge dati giudiziari − oggetto di un particolare regime anche alla luce del d.P.R. 15 gennaio 2018, n.15 (relativo ai trattamenti effettuati per finalità di polizia) e della sentenza n. 21362/2018 della Cassazione − si pone in contrasto con i principi generali previsti dal Regolamento, tra cui quello di limitazione della finalità, di minimizzazione e di limitazione della conservazione dei dati (art. 5), nonché con i principi in materia di diritto all’oblio indicati dalla giurisprudenza della Cassazione nella sentenza 5525/2012 operanti anche per i trattamenti effettuati per finalità archivistiche;

VISTE la nota dell’8 luglio 2019 con cui GEDI News Network S.p.a. in qualità di titolare del sito web in questione ha affermato che:

─ l’estratto reperibile all’URL indicato dal reclamante si riferisce ad una notizia rilevante sotto il profilo dell’esercizio della libertà di espressione, che mantiene la sua valenza informativa e utilità sociale – cioè quella di consentire a chi entrasse in relazione professionale con il reclamante di conoscere l’episodio che ha interessato quest’ultimo e di formarsi un’opinione − trasformandosi da informazione di attualità ad informazione di rilievo storico; tale prospettiva ha infatti portato a circoscrivere la reperibilità dell’articolo attraverso una serie di misure − la sua deindicizzazione rispetto ai motori di ricerca, la disponibilità nell’archivio solo di un breve estratto e la lettura dell’intero articolo esclusivamente agli abbonati al quotidiano – volte a garantire un giusto contemperamento tra la libertà di informazione e il diritto all’identità personale;

─ il trattamento in questione trova pertanto legittimo fondamento nell’art.17, par. 3, lett. a) e d) del Regolamento, quale esercizio della libera espressione e di archiviazione per finalità di pubblico interesse, tenuto conto anche del “notevole interesse storico” attribuito all’archivio de “La Stampa” dalla Sovrintendenza Archivistica regionale;

─ la data di pubblicazione e la collocazione dell’articolo all’interno dell’archivio consente di contestualizzare la vicenda per la quale, in ogni caso il reclamante, non ha mai fornito elementi e/o documenti in ordine ai relativi sviluppi, peraltro ritenuti non idonei «ad incidere sulla correttezza e/o veridicità della notizia giacché la Cassazione si sarebbe comunque limitata ad accertare l’intervenuta prescrizione senza assumere alcuna posizione nel merito»;

─ l’istanza del reclamante sottende un altro reale intento: «il trasferimento del contenuto sotto una URL diversa dall’attuale in modo da rendere non funzionanti taluni link all’articolo diffusi da terzi», circostanza che porta ad affermare che il reclamante avrebbe dovuto formulare le proprie doglianze direttamente a questi;

─ è comunque disponibile ad integrare la notizia con un riferimento alla sentenza della Cassazione menzionata dal reclamante che si è pronunciata sulla prescrizione, previa disponibilità di copia della stessa;

VISTA la nota di replica del 24 luglio 2019 nella quale il reclamante, nel ribadire le proprie istanze, ha rappresentato altresì che:

─ l’interpretazione della libertà di informazione fornita dal titolare del trattamento si traduce in una lesione del diritto alla tutela della propria attuale ed effettiva identità personale, privando il medesimo di una «possibilità di redenzione e di affrancamento riguardo a vicende ormai assai risalenti nel tempo» per le quali non ha riportato alcuna condanna;

─ in base a quanto espresso dalla Cassazione nella citata sentenza n. 5525/2012, il diritto all’identità personale «può tradursi, anche quando trattasi di notizia vera...nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento della notizia e, se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione»;

─ la necessità, prospettata dal titolare, di conservare la notizia, al fine di non privare la stampa di poter correlare gli accadimenti nell’eventualità che il reclamante si renda protagonista nuovamente di analogo episodio, si pone in contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza;

─ la notizia riportata nell’articolo ha perso di attualità e non è aggiornata, profilo questo imputabile ad un’inerzia del titolare e non dell’interessato al quale non compete di fornire prova degli sviluppi a lui favorevoli; tuttavia, a tale riguardo, a fronte della richiesta di avere copia della sentenza, «apparrebbe allo stato quantomeno temerario fornire alla resistente materiale giornalistico ulteriore»;

─ un’azione specifica in sede giudiziaria è stata avviata nei confronti di Google in relazione al distinto trattamento posto in essere dall’utente anonimo;

RILEVATA l’assenza, nel corso dell’istruttoria preliminare, di specifiche argomentazioni, da parte di GEDI News Network S.p.a. in ordine al mancato riscontro alla «istanza di rimozione, ai sensi del degli artt. 5 lett. c), 17 e 21» del Regolamento formulata dal reclamante in data 14 marzo 2019 (nel reclamo ricondotta per un probabile refuso alla data del 14 maggio 2019);

VISTA la nota dell’Ufficio del 23 settembre 2020 (prot. n. 35398/20) con la quale:

- ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a GEDI News Network S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento alla luce del mancato riscontro all’istanza del reclamante;

- sono stati richiesti ulteriori approfondimenti in rapporto ai principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. c), d), e) del Regolamento e alle specifiche disposizioni applicabili al caso in esame (89 del Regolamento; 97 e ss. del Codice in materia di trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica e relative Regole deontologiche di cui all’allegato A3; artt.136 e ss. del Codice in materia di trattamenti per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero e relative Regole deontologiche di cui all’allegato A1);

VISTA la nota del 23 ottobre 2020 con cui GEDI News Network S.p.a., nel richiamare le precedenti difese, ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio precisando che:

─ dal giugno 2019 l’articolo è consultabile nell’archivio del quotidiano solo attraverso una ricerca mirata da chi è titolare di un abbonamento e abbia elementi specifici (titolo, autore dell’articolo o argomento della pubblicazione) per individuarlo;

─ l’istanza di rimozione formulata dal reclamante all’editore «equivaleva ad un vero e proprio attacco e censura alla stampa nonché alla stessa funzione degli archivi storici giornalistici» consistente nel fornire «la fotografia e la memoria storica (immutata e immutabile) di un certo accadimento, alla stregua degli archivi cartacei» come ribadito dalla giurisprudenza (Tribunale Milano, sez. I, 18 marzo 2010, Tribunale Roma, sez. I, 20 giugno 2013, n.13637, Cass. Civ. sez. I, ordinanza n.9147 del 19 maggio 2020) la quale individua la deindicizzazione quale misura di bilanciamento tra i diritti dell’interessato e le finalità di informazione e di documentazione storica;

─ dal combinato disposto degli artt. 99, 136, 137 e 139 del Codice e dell’art.17, par.3 lett. a) del Regolamento discende la limitazione del diritto alla cancellazione dei dati personali nella misura in cui il trattamento sia necessario ai fini dell’esercizio del diritto d’informazione o ai fini archivistici;

─ ha omesso di fornire riscontro all’istanza del sig. XX «per una incolpevole e involontaria disattenzione di un proprio ufficio», ma «ha nella sostanza (e, quindi, in maniera risolutiva e concreta) offerto immediata risposta alle esigenze dell’istante/reclamante ... procedendo alla deindicizzazione dell’articolo in contestazione», misura idonea a garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze dell’interessato e quelle dell’Editore titolare dell’archivio storico;

─ il reclamante «ha invocato un preteso aggiornamento della notizia che lo ha riguardato senza però premurarsi di fornire – come era suo precipuo onere − evidenza di tale (pretesa) non “attualità” delle informazioni contenute nel citato articolo», limitandosi ad affermare di «essere stato destinatario di una sentenza della Corte di Cassazione (di cui si ignorano gli estremi e l’esatto contenuto) che avrebbe dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato a suo tempo ascrittogli»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta del reclamante volta ad ottenere anche la cancellazione dei dati personali dall’articolo contenuto nell’archivio del quotidiano medesimo («o di pubblicarli solo in forma anonima») che:

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno del relativo articoli anche in considerazione dell’attività professionale svolta dall’interessato (art. 6 Regole deontologiche) e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito;

l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b) ed e), del Regolamento e dall’ art. 99 del Codice;

la menzionata adozione, da parte del titolare, già in periodo antecedente alla presentazione del reclamo, di specifiche misure tecniche di deindicizzazione volte a rendere inaccessibile l’articolo dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano può ritenersi idonea a soddisfare l’esigenza di bilanciamento tra il diritto all’oblio invocato dal reclamante e la salvaguardia delle finalità di informazione sopraindicate (Cass., I Sez. civ., ordinanze 27 marzo 2020, n. 7559 e 19 maggio 2020,n. 9147),

il diritto alla cancellazione dei dati trova un limite con riferimento ai trattamenti effettuati per le finalità di informazione sopra descritte (art. 17, par. 3 lett. a) e d) del Regolamento; cfr. anche provv. del 10 dicembre 2020 in corso di pubblicazione);

RILEVATO inoltre che il richiamo ai limiti di conservazione dei dati giudiziari indicati nel d.P.R. 15 gennaio 2018, n.15 riguarda i trattamenti effettuati per finalità di polizia, intendendosi quelli «direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e che lo stesso d.P.R. prevede peraltro la compatibilità dell’ulteriore trattamento dei dati medesimi per finalità di documentazione storica;

RITENUTO pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati personali dall’articolo contenuto nell’archivio de “Lastampa.it” («o di pubblicarli solo in forma anonima»), formulata dal reclamante, debba essere considerata infondata;

CONSIDERATO che, in relazione a notizie di cronaca giudiziaria risalenti nel tempo, come quella in esame, l’interessato ha diritto all’aggiornamento e/o integrazione della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda» (Cass. n.5525/2012), ma che, d’altra parte, tali sviluppi non risultano essere stati documentati al titolare del trattamento (né all’Autorità), neanche successivamente alla disponibilità resa dal titolare medesimo di provvedervi e che non si può, allo stato degli atti imputare a quest’ultimo alcuna inadempienza in tal senso; ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

RILEVATO, sotto altro profilo, che, a fronte di un’istanza preventivamente rivolta al titolare del trattamento quest’ultimo non ha fornito il dovuto riscontro ai sensi dell’art. 12, comma 4 del Regolamento e che le argomentazioni fornite al riguardo −“disattenzione involontaria e incolpevole dell’Ufficio” − non possono essere prese in considerazione in termini di esimenti, avuto riguardo alla rilevanza e all’attività svolta dal titolare che, in ragione dei noti principi di responsabilizzazione e privacy by design introdotti dal Regolamento (artt. 24 e 25), è tenuta ad adottare le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e tutelare i diritti degli interessati;

RITENUTO pertanto fondato il reclamo con riferimento a tale doglianza e di dover conseguentemente adottare al riguardo, nei confronti di GEDI News Network S.p.A., una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. b) del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, da una parte:

- la reiterata “disattenzione” rispetto al profilo relativo all’osservanza delle disposizioni in materia di esercizio dei diritti, rilevata anche nel mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata riguardo a tale specifica inadempienza dall’Autorità in sede di istruttoria preliminare;

- la circostanza di aver fornito analoga motivazione rispetto ad altri casi in cui l’Autorità ha eccepito il mancato riscontro ad una richiesta alla quale il titolare era tenuto per legge a fornire risposta (provv. del 25 febbraio 2021);

- le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore;

e, dall’altra:

- le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio della libertà di espressione e di informazione e, pertanto, la necessità di assicurare in questo ambito il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, secondo quanto stabilito dal Regolamento (artt. 85 e 89) e dal Codice (artt. 97 e ss. e 136 e ss.);

- la circostanza di aver provveduto a deindicizzare l’articolo in tempi comunque antecedenti alla presentazione del reclamo;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro ventimila (20.000,00);

RITENUTO altresì, in considerazione della peculiarità della violazione, che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali («o di pubblicarli solo in forma anonima»), riportati nell’articolo contenuto nell’archivio de “LaStampa.it”, indicato nell’atto introduttivo del procedimento;

b) ritiene, in assenza della produzione di documentazione rilevante, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità in merito alla richiesta di aggiornamento delle notizie di cui in premessa;

c) dichiara fondato il reclamo con riguardo al mancato riscontro da parte di GEDI News Network S.p.a. all’istanza formulata dal reclamante nell’esercizio dei diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a GEDI News Network S.p.a. di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

A GEDI News Network S.p.a. in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei