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Provvedimento del 15 gennaio 2020 [9284648]

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[doc. web n. 9284648]

Provvedimento del 15 gennaio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 14 del 15 gennaio 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTI i reclami presentati al Garante dall’avv. XX, dall’avv. XX e dall’avv. XX, rispettivamente in data 13 dicembre 2018, 22 gennaio e 27 luglio 2019, e la segnalazione presentata dall’avv. XX e altri XX avvocati in data 10 dicembre 2018, rappresentati tutti dall’avv. XX, i quali  lamentano una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione sulla testata giornalistica Casertace.net, in data XX , dell’articolo “XX” e, in data XX , dell’articolo “XX" (a tale ultimo articolo è stato allegato, con apposito link, l’avviso di conclusione delle indagini in forma integrale) relativi ad un procedimento indagine penale per XX.

PRESO ATTO che nel reclamo dell’avv. XX si contesta anche la liceità di un altro articolo pubblicato il XX dalla medesima testata, dal titolo “XX”.

CONSIDERATA la necessità di esaminare congiuntamente la segnalazione e i reclami sopra indicati, in quanto attinenti alla medesima vicenda e allo stesso titolare del trattamento ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Garante n. 1/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107633);

CONSIDERATO che i reclamanti hanno, in particolare, lamentato:

- di aver appreso dell’indagine che li riguardava attraverso la lettura degli articoli in questione, contestando l’avvenuta pubblicazione dei capi di imputazione e del fascicolo di indagine prima ancora della relativa notifica agli interessati e sostenendo al riguardo l’avvenuta violazione degli artt. 114 e 329 c.p.p., i quali vietano “la pubblicazione anche parziale con mezzo stampa di atti coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari” e sanciscono “la segretezza degli atti di indagine non oltre la chiusura delle indagini preliminari”;

- una lesione della loro reputazione e dignità professionale e morale, derivante “dalla diffusione dei loro nomi e di altri dati personali (data e luogo di nascita, residenza, indirizzo dello studio, telefono di casa e numero di cellulare) oltre alle notizie sui capi di imputazione e sui precedenti penali”, che sarebbe avvenuta in violazione del principio di “essenzialità dell’informazione” e “dei diritti di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 85 Regolamento UE”;

- una violazione dell’art. 8 del “Testo unico dei doveri del giornalista, sulla cronaca giudiziaria e i processi televisivi”, ai sensi del quale il giornalista “rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza” e “osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale”;

- la circostanza che l’articolo sia on line dal XX , senza alcun aggiornamento o rettifica dei fatti, in tal modo rendendo ancora più grave l’intera vicenda;

VISTE le nota del 16 gennaio 2019, 7 maggio 2019 e 27 luglio 2019, con cui il Garante ha chiesto al titolare del trattamento Casertace.net di fornire riscontro alle richieste dei reclamanti e della segnalante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi alle stesse;

VISTE le note del 12 febbraio 2019, 24 maggio 2019 e del 31 ottobre 2019, con le quali il sig. XX, quale legale rappresentante di Casertace.net, in risposta alla richiesta di informazioni del Garante, ha sostenuto quanto segue:

- si tratta di una notizia ancorata ad un’inchiesta giudiziaria definita con un avviso di conclusione di indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., con successiva richiesta di rinvio a giudizio di tutti i XX avvocati, e ciò giustificherebbe appieno l’esigenza di informazione su tale vicenda nella sua evoluzione processuale;

- sono stati rispettati i criteri e i limiti del diritto di cronaca (verità del fatto, interesse pubblico e continenza), posto che i fatti e i nomi menzionati negli articoli emergono dalla semplice citazione testuale del provvedimento di chiusura indagini ex art. 415- bis c.p.p.;

- la pubblicazione dell’articolo in data XX è dovuta al fatto che era giunta in redazione una lettera di insulti e anatemi da parte di una delle indagate, che è stata pubblicata sulla testata on line, con replica dello stesso sig. XX allegando il decreto di chiusura delle indagini;

VISTA la nota dell’Ufficio del 18 ottobre 2019 (prot. n. 35749) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Casertace.net l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le presunte violazioni di legge;

CONSIDERATO che nei 30 giorni indicati nella suddetta nota di contestazione non è pervenuta alcuna memoria difensiva da parte di Casertace.net;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);

RILEVATO che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTO l’art. 114, comma 2, c.p.p., il quale vieta "la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’art. 292";

CONSIDERATO che:

- il requisito dell’“essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia;

- la testata giornalistica, allorché si limiti a riportare una notizia di interesse pubblico (quale è certamente quella relativa all’indagine in corso a carico di  avvocati per l’asserito XX), anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muove nei confini consentiti dalle diposizioni sopra citate;

- conseguentemente la diffusione degli articoli pubblicati in data XX (“XX”), in data XX (“‘XX’”) e in data XX (“XX”) non viola le disposizioni sopra citate, in quanto sussiste l’interesse pubblico alla diffusione dei fatti ivi riportati;

- una diversa valutazione richiede la diffusione dell’avviso integrale ex art. 415-bis c.p.p., riportato come link all’articolo pubblicato in data XX sopra citato, nel quale sono stati pubblicati, in corrispondenza a ciascuno dei nomi degli avvocati indagati, i dati relativi all’indirizzo di abitazione, al numero di telefono dello studio legale, e in alcuni casi anche al telefono cellulare. Tali dati sono, infatti, eccedenti rispetto all’esigenza informativa che caratterizza la notizia  La diffusione dell’avviso di conclusione delle indagini è avvenuta peraltro in violazione del  regime di pubblicità degli atti di indagini di cui all’art. 114, comma 2, c.p.p., essendo stato pubblicato, nella sua integralità, un atto quale quello di cui all’art. 415-bis c.p.p,., prima dell’assunzione, da parte del Pubblico Ministero, delle determinazioni  a in ordine all’esercizio dell’azione penale;

RILEVATA dunque, in riferimento al caso di specie, l’illiceità dell’avvenuta diffusione dell’avviso di conclusione delle indagini, in forma integrale, che risulta ancora on line nonostante sia trascorso più di un anno dalla pubblicazione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare fondati, nei limiti indicati, la segnalazione e i reclami e di dover disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, a Casertace.net la misura correttiva della limitazione definitiva del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione del link all’avviso, in forma integrale, ex art. 415-bis c.p.p. sul sito internet https:/..;

RITENUTO necessario disporre la limitazione definitiva con effetto immediato, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

CONSIDERATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento nei confronti di Casertace.net in qualità di titolare del trattamento, dispone la misura correttiva della limitazione definitiva del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione del link all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, presente al URL https:...;

b) il predetto divieto ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Il Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice, invita il titolare del trattamento Caserace.net altresì, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia