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La diffusione di foto segnaletiche è consentita solo per fini di giustizia o di polizia. Richiamo del Garante - 8 aprile 2003

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La diffusione di foto segnaletiche è consentita solo per fini di giustizia o di polizia. Richiamo del Garante.

Non è consentito pubblicare sui giornali o trasmettere in tv immagini di persone arrestate in manette. Le foto segnaletiche, invece, anche nell’ambito di conferenze stampa, possono essere diffuse solo se ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico, altrimenti la loro diffusione è vietata.

A circa quattro anni dalle direttive impartite in materia dal Ministero dell’interno, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito, in riferimento ad alcuni recenti casi emersi dalla cronaca, le regole che presiedono ad una corretta informazione in materia, nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e tenendo conto delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati.

In alcuni casi recenti sono state invece nuovamente diffuse immagini e fotografie di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (presentate con ferri o manette ai polsi) o foto segnaletiche di persone interessate ad indagini, in violazione di specifici divieti di legge previsti anche a tutela della dignità degli interessati (codice di procedura penale, ordinamento penitenziario legge sul diritto d’autore) e ribaditi dal codice di deontologia per l’attività giornalistica.

Il provvedimento adottato dal Garante ha tra l’altro rilevato che tali violazioni non potevano essere al contrario ravvisate per le immagini relative ad appartenenti a formazioni terroristiche, diffuse a seguito del grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze.

L’Autorità ha richiamato nelle premesse il positivo confronto sviluppatosi in passato con i vertici delle forze dell’ordine, che aveva dato vita ad alcune direttive interne agli organismi di polizia ispirate ai principi sopraindicati.

Nel vietare l’ulteriore diffusione delle immagini, pubblicate in sei casi, il Garante ha quindi disposto la trasmissione di copia del provvedimento (oltre che alle testate giornalistiche e radiotelevisive interessate e all’Ordine dei giornalisti), ai vertici delle forze dell’ordine, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e all’autorità giudiziaria che procedeva in un caso, per le opportune valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare.


Roma, 8 aprile 2003