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Provvedimento del 23 marzo 2017 [6504391]

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[doc. web n. 6504391]

Provvedimento del 23 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 157 del 23 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 26 gennaio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandra Chierici, nei confronti della redazione di Infonodo, individuata come responsabile del portale di informazione denominato "www.infonodo.org", con il quale il ricorrente – ribadendo le istanze già avanzate, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

- l´attuazione delle misure tecnicamente idonee ad evitare il rinvenimento, tramite i comuni motori di ricerca esterni al predetto sito Internet, di un articolo di stampa che lo riguarda;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- di aver ottenuto dal citato portale l´anonimizzazione dell´articolo inizialmente richiesta nel 2013, ma non l´eliminazione dei riferimenti, ivi contenuti, al proprio luogo di residenza (circostanza questa suscettibile di creare un collegamento fra i fatti narrati e l´interessato);

- di aver in seguito accertato che, nonostante tali interventi, l´articolo in questione risultava comunque reperibile tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito inserendo quale chiave di ricerca il proprio nome ed il luogo di nascita e domicilio in Italia;

- di aver pertanto avanzato, in data 12 settembre 2016, istanza di deindicizzazione dell´articolo, che tuttavia, nonostante le assicurazioni della resistente; non risultava essere andata a buon fine;

VISTA la nota del 7 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 9 marzo 2017 con la quale Infonodo, richiamandosi a quanto già comunicato al ricorrente con nota del 2 marzo 2017, ha dichiarato di aver provveduto a rendere non più disponibile in rete l´articolo in oggetto rimuovendolo dal proprio sito Internet, avendo verificato che, nonostante i propri interventi, questo risultava ancora reperibile tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito;

RITENUTO, alla luce di quanto di sopra rappresentato, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Infonodo in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi ad Infonodo, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia