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Provvedimento del 9 marzo 2017 [6430858]

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[doc. web n. 6430858]

Provvedimento del 9 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 9 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 gennaio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Bauro, nei confronti della società Editoriale Il Fatto S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate in data 18 novembre 2016, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), e rimaste prive di riscontro, ha chiesto:

- l´immediata rimozione dal sito internet www.ilfattoquotidiano.it, di un articolo pubblicato il 22 dicembre 2011, dal titolo "XX" e, comunque l´adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie per rendere inaccessibile l´articolo dai motori di ricerca;

- in subordine, l´immediato aggiornamento della notizia in ragione dell´avvenuta modifica dell´imputazione a carico del ricorrente e della sentenza che ne ha disposto l´assoluzione "per non aver commesso il fatto";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha chiarito che:

- il citato articolo, nel riportare la notizia di un procedimento penale che coinvolgeva più persone, rappresentava che la Procura di Milano aveva inviato l´avviso di conclusione delle indagini a nove indagati tra cui lo stesso ricorrente con l´accusa di riciclaggio;

- nell´ambito di tale procedimento, tuttavia, in data XX, il Pubblico Ministero ha modificato l´imputazione a suo carico, facendo venir meno la contestazione per il reato di riciclaggio e, successivamente, la Corte di Appello di Milano con sentenza del XX lo ha assolto con formula piena "per non aver commesso il fatto";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 15 febbraio 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"):

- di avere fornito tempestivo riscontro all´interpello avanzato dal ricorrente avendo richiesto, ai fini di una completa valutazione dell´istanza, copia della sentenza attestante gli sviluppi della vicenda giudiziaria; tale richiesta è, tuttavia, rimasta priva di riscontro da parte dello stesso ricorrente;

- di avere provveduto in data 8 febbraio 2017, dopo avere preso visione della sentenza, alla rimozione dell´articolo in questione;

VISTA la nota del 21 febbraio 2017 con la quale il ricorrente ha preso atto dell´avvenuta rimozione dell´articolo e ha precisato di non avere avuto conoscenza del riscontro fornito dalla resistente a causa di un problema temporaneo alla propria casella di posta elettronica;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del  procedimento, in ragione del riscontro interlocutorio che, sebbene non andato a buon fine, la resistente aveva comunque fornito all´istanza dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia