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Provvedimento del 3 novembre 2016 [5852265]

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[doc. web n. 5852265]

Provvedimento del 3 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 456 del 3 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 luglio 2016 da XY, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Temeroli e Achille Campagna, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione dell´Url "http://... "che rinvia ad un articolo riguardante una vicenda giudiziaria che l´ha vista coinvolta nel 2012;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO che la ricorrente ha invocato la sussistenza dei presupposti per l´applicazione al proprio caso del c.d. "diritto all´oblio" sostenendo:

- di essere una privata cittadina che attualmente svolge l´attività di mediatore in affari ed agente immobiliare e di non essere quindi un personaggio pubblico;

- di aver subito una condanna ad un anno e tre mesi da parte del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino (sentenza pubblicata in data 2 agosto 2012), con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale e successiva estinzione del reato in data 31 luglio 2015;

- che la notizia risale al 4 agosto 2012 e quindi attualmente essa permane "abbondantemente oltre la durata della stessa condanna, che peraltro non fu scontata in quanto condizionalmente sospesa";

- la perdurante diffusione della notizia in questione comporta un notevole pregiudizio per la reputazione della ricorrente a livello interpersonale e soprattutto nelle relazioni d´affari impedendole anche l´accesso al credito bancario;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 1° settembre 2016 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" e di aver pertanto bloccato gli Url oggetto di ricorso dai "risultati di ricerca di Google relativi alla query correlata al nome del ricorrente";

VISTA la nota del 23 settembre 2016 con la quale la ricorrente ha confermato l´avvenuta rimozione dell´URL in questione, ribadendo tuttavia la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione dell´URL individuato dall´interessata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia