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Provvedimento del 6 ottobre 2016 [5835188]

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[doc. web n. 5835188]

Provvedimento del 6 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 399 del 6 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 giugno 2016 da XY, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Maggiolino e Alessandro Stoja, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione di una serie di Url che rinviano ad articoli pubblicati su alcune testate giornalistiche e blog riguardanti una delicata vicenda giudiziaria che l´ha vista coinvolta nel 2003;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha sostenuto in particolare che:

- le notizie indicizzate attraverso il motore di ricerca Google in relazione al suo nominativo non rivestirebbero alcun interesse pubblico attuale in quanto relative ad un procedimento penale conclusosi nel 2004 con una sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 del codice di procedura penale, "con l´applicazione della pena di due anni di reclusione e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena";

- nel lungo lasso temporale intercorso dagli eventi si è nel frattempo pienamente reinserita nel contesto sociale e lavorativo italiano, dedicandosi anche ad attività sociali ed assistenziali;

- la perdurante diffusione delle notizie in questione rischierebbe di danneggiare i rapporti familiari e il percorso di crescita della figlia minore la quale è del tutto ignara di tale vicenda giudiziaria ed è perfettamente inserita nel tessuto sociale italiano in cui cresciuta e si è formata;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 22 luglio 2016 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" e di aver pertanto bloccato gli Url oggetto di ricorso dai "risultati di ricerca di Google relativi alla query correlata al nome del ricorrente";

VISTA la nota del 15 settembre 2016 con la quale la ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla resistente ed ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione degli URL individuati dall´interessata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia