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Provvedimento del 29 settembre 2016 [5799525]

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[doc. web n. 5799525]

Provvedimento del 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 386 del 19 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 19 maggio 2016 da XY, QY, KW, rappresentati e difesi dall´avv. Marco Conti, nei confronti di Google Inc., Google Italy S.r.l., Microsoft Corporation, Yahoo! Emea Limited, Yahoo!Italia srl con il quale i ricorrenti, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto:

la rimozione dell´URL XX, "ove risulta postato, ad opera di persona anonima, un diffamatorio e calunnioso testo […] pieno di insulti gratuiti, infanganti delle personalità dei ricorrenti e del loro diritto alla riservatezza";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che gli interessati hanno rappresentato che il link, eccezione fatta per i riferimenti alla professione dagli stessi svolta, riporta informazioni non corrispondenti alla realtà e che, in particolare, "i ricorrenti sono incensurati e non risultano essere mai stati oggetto di qualsivoglia indagine penale, civile o amministrativa di sorta, men che mai in ordine ai gravissimi fatti dedotti nel suddetto post";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché  la nota del 14 luglio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione del 15 giugno 2016 con la quale Yahoo!Italia srl ha sostenuto di:

- non gestire "il servizio del motore di ricerca "Yahoo Search" di cui è fornitore a livello europeo la società Yahoo!Emea Limited con sede in Irlanda, "che agisce anche come titolare del trattamento ai sensi della normativa irlandese in materia di protezione dei dati personali, così come risulta altresì dalle condizioni generali di utilizzo del servizio e dall´informativa sulla privacy facilmente rinvenibili online";

- non avere "alcun ruolo nella gestione e (…) di essere estranea all´intera vicenda";

VISTA, altresì, la nota del 20 giugno 2016 con la quale Yahoo! EMEA Limited, nel confermare l´estraneità di "Yahoo! Italia" rispetto alla vicenda in questione, ha, altresì rappresentato che:

- Yahoo! EMEA Limited è il solo gestore del servizio di comunicazione nell´Unione Europea ed è soggetta al diritto irlandese;

- nonostante tale precisazione fa comunque presente di avere deciso di bloccare l´URL: XX;

VISTA la nota del 15 giugno 2016 con la quale Microsoft Italia srl:

- ha eccepito, in via preliminare, la mancata presentazione dell´interpello preventivo nei confronti della resistente;

- ha rappresentato di essersi attivata "cercando di sopprimere dai risultati di ricerca correlati all´inserimento dei nominativi dei ricorrenti nella query del motore di ricerca Bing l´URL: XX";

VISTA la nota inviata il 23 giugno 2016 con la quale i ricorrenti hanno comunicato la propria intenzione "di rinunciare al predetto ricorso contro Microsoft e Yahoo e di volerlo coltivare nei soli confronti di Google";

VISTE le note del 27 maggio e 13 giugno 2016 con le quali Google ha comunicato di non poter accogliere le richieste dei ricorrenti ritenendo ancora sussistente l´interesse della collettività alla conoscibilità della notizia tenuto conto del ruolo professionale rivestito dai medesimi e del ridotto tempo trascorso dalla pubblicazione del post avvenuta nel 2015, un periodo troppo breve per procedere alla deindicizzazione;

CONSIDERATO che, a seguito di ricerche svolte dall´Ufficio a partire dal nome e cognome dei ricorrenti sul motore di ricerca di Google, è stato verificato che, allo stato,  il link, oggetto del presente ricorso, non risulta visualizzabile, presumibilmente in quanto rimosso dalla fonte originale del sito;

VISTA la nota del 9 settembre 2016 con la quale Google ha confermato che l´URL XX "non risulta più indicizzato, poiché non più presente in rete";

VISTA la nota inviata il 14 settembre 2016 con la quale i ricorrenti nel dichiarare di avere accertato "l´avvenuta deindicizzazione di fatto dal motore di ricerca Google della suddetta URL, quale materiale conseguenza della sua scomparsa dalla rete", hanno rappresentato che lo stesso post contenuto nel link XX, è ora raggiungibile "su altri siti attraverso altri URL, precisamente YY e ZZ" indicizzati anch´essi sul motore di ricerca di Google "utilizzando nel campo di ricerca uno qualsiasi dei nominativi dei ricorrenti" e, per tale motivo, insistono "nell´accoglimento delle conclusioni rassegnate con l´atto introduttivo" con specifico riferimento ai due URL sopra citati;

RITENUTO, tutto ciò premesso, di dovere preliminarmente prendere atto dell´intervenuta rinuncia al ricorso nei confronti di Yahoo e Microsoft e di dover pertanto dichiarare non luogo a provvedere con riferimento alle richieste ad essi rivolte;

PRESO ATTO, poi, con riferimento alle richieste rivolte nei confronti di Google, che l´URL XX non risulta più indicizzato, e ritenuto pertanto di dover dichiarare al riguardo non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO, invece, con riguardo agli ulteriori URL successivamente indicati dai ricorrenti, che le relative richieste sono state avanzate nel corso del procedimento e che, pertanto, in ordine ad esse, deve essere dichiarata la loro inammissibilità;

RITENUTO che in ragione di quanto sopra esposto sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in relazione al ricorso;

b) dichiara inammissibili le richieste rivolte nel corso del procedimento;

c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia