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Provvedimento del 29 settembre 2016 [5796303]

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[doc. web n. 5796303]

Provvedimento del 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 385 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Sabina Rietti, nei confronti di RCS Media Group S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- che venga adottata "ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come previsto dal "Robots Exclusion Protocol" e l´uso dei "Robots Meta tag" e/o con altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità del ricorrente, contenute negli articoli on line oggetto del ricorso, siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni" all´archivio storico di "corriere.it";

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente ha precisato che il ricorso riguarda i seguenti articoli pubblicati su "corriere.it":

- "YY"(20.5.2014);

- "XX" (8.4.2014);

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che digitando il proprio nome e cognome è possibile leggere e visionare i predetti articoli, "in quanto la testata giornalistica in questione lascia che gli stessi restino a disposizione della rete, invece di mantenerli nel proprio archivio";

PRESO ALTRESÌ ATTO che, al riguardo, l´interessato ha sostenuto che l´interesse pubblico all´informazione sarebbe ad oggi venuto meno in considerazione: a) del periodo di tempo trascorso (quasi due anni dalla pubblicazione della notizia); b) del fatto che non sarebbe stato disposto alcun rinvio a giudizio nei suoi confronti e c) che tale interesse "non verrebbe in ogni caso, compromesso a seguito dell´accoglimento del presente ricorso atteso che la notizia de qua potrebbe essere raggiunta dalla collettività tramite l´accesso all´archivio storico della testata stessa";

VISTA la nota del 17 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 giugno 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 1° giugno 2016 con la quale la resistente ha rappresentato di non aver provveduto alla deindicizzazione degli articoli in questione in quanto "il trattamento dei dati personali effettuato all´interno di detti articoli è stato effettuato per finalità giornalistiche ed in modo lecito, essendo lo stesso riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico (circostanze peraltro non in contestazione)", ed ha manifestato comunque la disponibilità ad aggiornare le notizie pubblicate con gli articoli in questione "a fronte della ricezione di documenti idonei a dimostrare l´effettivo verificarsi di sviluppi della vicenda processuale";

VISTA la nota del 3 giugno 2016 con la quale il ricorrente, nel precisare di non aver avanzato alcuna richiesta di rettifica ed aggiornamento delle notizie pubblicate, ha contestato il riscontro di controparte sostenendo:

- che la sua richiesta di deindicizzazione degli articoli relativi alla vicenda giudiziaria in questione è già stata accolta da diverse testate (a seguito del semplice interpello o di ricorso al Garante);

-  che la presunta brevità del decorso del tempo sarebbe frutto "di una valutazione puramente soggettiva che non tiene conto, oltre che dei diritti ed interessi del ricorrente, del fatto che le procure, in assenza di elementi di colpevolezza, possano mantenere aperta l´indagine per un periodo eccessivamente lungo ed indeterminato che non deve andare a discapito della dimensione sociale, professionale ed affettiva dell´interessato e dei suoi diritti fondamentali";

VISTA la nota del 5 luglio 2016 con la quale la resistente ha ribadito l´esistenza di un perdurante interesse pubblico alla indicizzazione deli articoli in questione che riguardano procedimenti penali ancora pendenti "per reati di una certa gravità o connessi alla cosa pubblica";

VISTA la nota del 5 luglio 2016 con la quale il ricorrente ha sostanzialmente ribadito la propria posizione;

RILEVATO che le notizie pubblicate fanno riferimento a fatti veri e non contestati dal ricorrente che hanno suscitato un rilevante allarme sociale;

CONSIDERATO che la gravità dei reati contestati, il breve lasso di tempo (circa due anni) trascorso dai fatti e la pendenza del procedimento penale non ancora concluso fanno ritenere non ancora cessata, allo stato, l´opportunità di un´ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione;

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, di dover dichiarare infondata nel caso di specie la richiesta di deindicizzazione degli articoli indicati dal ricorrente;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte e la specificità del caso, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia