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Verifica preliminare. Costituzione di una banca dati centralizzata da parte di ANIASA - 1° giugno 2016 [5306512]

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[doc. web n. 5306512]

Verifica preliminare. Costituzione di una banca dati centralizzata da parte di ANIASA - 1° giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 234 del 1° giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di verifica preliminare presentata ai sensi dell´art. 17 e di bilanciamento di interessi ex art. 24, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) da ANIASA – Associazione nazionale industria dell´autonoleggio e servizi automobilistici – in data 12 giugno 2015;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con nota in data 12 giugno 2015 ANIASA – Associazione nazionale industria dell´autonoleggio e servizi automobilistici – ha manifestato l´intenzione di voler costituire, a vantaggio delle proprie associate, una banca di dati centralizzata – alimentata con le informazioni da queste ultime fornite in ordine a furti, appropriazioni indebite e frodi inerenti ai veicoli noleggiati, oltre che con i dati relativi ai conducenti e/o agli intestatari dei corrispondenti contratti di autonoleggio – al precipuo scopo di rendere loro disponibile un patrimonio informativo utile a prevenire e/o contrastare tali illeciti, potenzialmente forieri di gravi danni per l´intero settore. Ipotizzando, tuttavia, che il correlato trattamento di dati personali (eventualmente anche giudiziari) possa comportare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, essa ha presentato all´Autorità, ai sensi dell´art. 17 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito anche "Codice"), una specifica istanza di verifica preliminare, accompagnata da una contestuale richiesta di bilanciamento di interessi ex art. 24, comma 1, lett. g), dello stesso Codice.

La documentazione in atti ha evidenziato che la prospettata banca di dati sarebbe alimentata con i dati personali degli intestatari del contratto di autonoleggio (nonché dei conducenti dei veicoli noleggiati) e, in alcuni casi, anche dai dati giudiziari relativi agli interessati. Rispetto ai primi, il presupposto di liceità del trattamento è stato individuato nel bilanciamento di interessi richiesto al Garante (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice); quanto ai secondi, il trattamento verrebbe effettuato, sulla base del combinato disposto di cui all´art. 27 del Codice e all´autorizzazione generale n. 7/2014, per tutelare eventuali diritti in sede giudiziaria.

RITENUTO

Il citato art. 24, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 196/2003 rimette al Garante, sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge, l´individuazione dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell´interessato. Orbene, per poter correttamente effettuare detto bilanciamento il Garante deve in primo luogo essere messo in grado di comprendere appieno quale sarà l´utilizzo concreto dei dati trattati e quali saranno le conseguenze derivanti per gli interessati dal predetto trattamento.

L´associazione richiedente, però, non specifica nulla di tutto ciò, limitandosi a dire genericamente che "appare logico … qualificare successivamente come ‘sospetto´ un soggetto già denunciato per un reato oppure che risulti tale, ancorché non oggetto di alcuna denuncia, perché è ‘sospetta´ la frequenza di eventi di furto da esso subiti e pur regolarmente denunciati. In questa prospettiva, tale qualificazione a valle del processo sarebbe basata su parametri oggettivi, quali ad esempio: 1) un soggetto in breve tempo denuncia più eventi di furto; 2) un soggetto nella denuncia fa dichiarazioni successivamente smentite dagli accertamenti svolti dalle autorità; 3) un soggetto denuncia di aver subito il furto di un veicolo in una determinata città, mentre le risultanze degli antifurti satellitari collocano il veicolo – nel momento del furto come dichiarato dal denunciante – in un´altra città".

L´indicazione testé riportata, oltre ad essere del tutto generica (ad es. quale sarebbe la frequenza degli eventi di furto che potrebbe essere considerata sospetta? Quale sarebbe il breve tempo entro il quale le denunce di furto dovrebbero divenire indici di sospetto?), sembra piuttosto una mera esemplificazione degli innumerevoli utilizzi che della banca dati le singole compagnie di noleggio potrebbero fare; la stessa banca dati sarebbe, in buona sostanza, nulla più che un contenitore di eventi, i più vari, che le singole compagnie sarebbero del tutto libere di consultare e, soprattutto, di valutare in totale autonomia per decidere se ed a quali condizioni (ad es. proponendo tariffe più alte della media) stipulare un contratto di noleggio con il singolo cliente.

Appare evidente che una siffatta banca dati, del tutto priva – come detto – di meccanismi di filtraggio delle informazioni in essa contenute nonché di selezione delle stesse al fine di emettere un giudizio negativo nei confronti del cliente, non consentirebbe in alcun modo di far ritenere "minusvalenti" i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o altro legittimo interesse dei soggetti censiti rispetto al contrapposto interesse delle imprese di autonoleggio e della stessa ANIASA; e ciò, anche in virtù del fatto che parte dei soggetti registrati nella banca di dati – in ipotesi, anche potenzialmente numerosi − potrebbero addirittura risultare "estranei" agli illeciti denunciati.

Per quanto attiene, poi, ai dati giudiziari, dalle informazioni rese in sede di richiesta di verifica preliminare non sembra che le informazioni destinate a confluire nella banca dati possano essere qualificate tali; ed invero, né dalla denuncia di furto presentata dal cliente, né dalla denuncia presentata dalla singola società (che può anche essere nei confronti di soggetti ignoti) necessariamente conseguono dati che possono far desumere la qualità di indiziato di chicchessia, ciò discendendo soltanto dall´iscrizione di una persona fisica nel registro delle notizie di reato della competente procura della Repubblica, circostanza che non sarebbe comunque portata a conoscenza dell´ANIASA.

Anche questo punto necessiterebbe, pertanto, di ulteriore specificazione, soprattutto in relazione alla necessità di tenere aggiornato il dato giudiziario eventualmente raccolto in relazione alle progressive evoluzioni della vicenda processuale; l´esattezza del dato è, infatti, ai sensi dell´art. 11 del Codice, un altro dei principi che deve improntare la corretta gestione di una qualsivoglia banca dati, con la conseguente necessità di implementare idonee garanzie al riguardo.

Si osserva, inoltre, che la costituzione della prefigurata banca di dati comporterebbe, sulla base degli elementi forniti, un´ingiustificata compressione dei diritti e delle libertà fondamentali dei contraenti/conducenti che, in buona fede, avessero denunciato, anche reiteratamente, eventi illeciti relativi ai veicoli noleggiati; il loro censimento nella banca di dati, infatti, esporrebbe questi ultimi al rischio di pericolose "stigmatizzazioni" (sulla base, peraltro, di valutazioni rimesse ai singoli operatori del settore, anziché alle autorità competenti in materia di prevenzione e repressione di comportamenti fraudolenti) e potrebbe arrecare significative lesioni alla loro dignità (principio cardine della stessa disciplina di protezione dei dati personali: art. 2 del Codice), nel caso in cui si faccia da essa discendere l´impossibilità per costoro di noleggiare, in futuro, ulteriori veicoli. E ciò, a tacere del fatto che nella banca di dati potrebbero confluire, finanche, dati personali relativi a soggetti terzi eventualmente vittime di eventi illeciti quali il furto di identità, con evidenti gravi conseguenze in capo agli interessati.

Tanto evidenziato, occorre infine sottolineare che la centralizzazione di informazioni anche molto delicate – peraltro provenienti da banche di dati private di cui non si conoscono caratteristiche e misure di sicurezza – presso un archivio condiviso a livello di settore, presenta criticità relative alle stesse modalità del trattamento (si pensi, ad esempio, alla possibilità di duplicazioni, anche massive, dei dati contenuti nell´archivio; al rischio di ipotetici errori in fase di alimentazione della banca di dati; alle conseguenze di un´eventuale obsolescenza delle informazioni; ecc.); sicché ogni decisione in tal senso andrebbe attentamente soppesata e valutata, oltre che accompagnata da idonea documentazione a supporto.

Da ultimo, appaiono problematici i profili relativi alla conservazione dei dati, che potrebbe astrattamente protrarsi sine die (in ragione di un´eventuale ipotetica stipula, in futuro, di nuovi contratti di autonoleggio) e porsi così in contrasto con l´art. 11, comma 1, lett. e) del Codice.

Da quanto detto deriva che, allo stato, la richiesta di verifica preliminare, nonché di bilanciamento di interessi, devono essere rigettate.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

alla luce delle suesposte considerazioni, rigetta la richiesta di verifica preliminare e di bilanciamento di interessi presentata da ANIASA.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia