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Entra in vigore il regolamento del Garante. Fissate le modalità per la presentazione dei ricorsi - 15 febbraio 1999

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Entra in vigore il regolamento del Garante. Fissate le modalità per la presentazione dei ricorsi

Domani 16 febbraio entra in vigore il regolamento sull´Ufficio del Garante (D.P.R. n.501, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1999) che, oltre a stabilire norme sull´organizzazione interna dell´Autorità, contiene alcune regole utili per l´esercizio e la tutela dei diritti dei cittadini in materia di trattamento dei dati personali, in modo particolare per ciò che concerne il loro diritto di conoscere i dati che li riguardano detenuti dai vari gestori di banche-dati, e di chiederne la correzione o l´integrazione.

Nell´introdurre alcune regole dettagliate per la tutela del cittadino, il regolamento disciplina i casi in cui questi può rivolgersi, in base alla legge n.675, al Garante, rendendo più chiara la distinzione tra le semplici segnalazioni e i reclami inviati all´Autorità (che non richiedono particolari formalità per la loro presentazione e che saranno comunque esaminati da parte del Garante) e, invece, i veri e propri ricorsi.

Il Garante ricorda che il ricorso non va presentato per ogni caso di sospetta violazione della legge n. 675, ma solo per far valere precisi diritti riconosciuti dall´art.13 (accesso, rettifica, cancellazione ecc.) e solo dopo aver interpellato inutilmente il gestore della banca-dati (a meno che non vi sia un caso di particolare e comprovata urgenza che possa comportare un serio danno).

I ricorsi sono atti da presentare con particolari formalità che, se non rispettate, li rendono inammissibili, e prevedono inoltre un preciso contraddittorio tra le parti.

Proprio per queste loro caratteristiche e per il rapidissimo procedimento che instaurano (devono, di regola, concludersi entro 20 giorni), i ricorsi presuppongono il versamento di alcuni limitati diritti di segreteria, la cui misura sarà determinata giovedì dal Garante e che dovranno essere corrisposti direttamente all´Ufficio o versati sul conto corrente postale n.96677000, intestato al Garante per al protezione dei dati personali.

Il Garante prevede di fissare anche alcuni casi di esenzione dal versamento, ad esempio per situazioni di disagio economico.

Restano invece gratuite le segnalazioni e i reclami. Il regolamento disciplina anche alcune modalità concrete per adempiere, anche attraverso strumenti informatici, a determinati obblighi che la legge n.675 fissa a carico dei gestori di banche-dati (richieste di autorizzazioni, notificazioni ecc.).

Roma, 15 febbraio 1999

Scheda

Doc-Web
48526
Data
15/02/99

Tipologie

Comunicato stampa