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Impianti termici e controlli - 02 aprile 1999

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Impianti termici e controlli

La Provincia per adempiere ai propri compiti tra cui rientra l´ attività di controllo sulla manutenzione e sull´ esercizio degli impianti termici, ha necessità di acquisire una serie di informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
Il trattamento di questi dati da parte della Provincia non viola le norme sulla privacy perché l´attività di controllo sulla manutenzione e l´esercizio degli impianti termici è prevista nella normativa vigente. La Provincia può acquisire le informazioni da altre amministrazioni quando la specifica disciplina applicabile alle singole amministrazioni già consente la divulgazione dei dati (come nel caso della normativa riguardante gli atti anagrafici).In questo caso, la Provincia non è tenuta ad informare il Garante come previsto dalla legge sulla privacy: infatti questa procedura va seguita nel solo caso in cui l´ acquisizione da parte del soggetto pubblico dei dati di proprietà di un´ altra amministrazione non sia già prevista da una norma di legge o di regolamento, ma corrisponda alle funzioni dell´ ente pubblico.
Il Garante ha comunque evidenziato la necessità che la Provincia provveda a designare formalmente il responsabile e gli incaricati del trattamento nell´eventualità in cui, sulla base di una convenzione, soggetti esterni vengano preposti all´attività di controllo. Tale designazione rende superflua la comunicazione prevista dalla legge sulla protezione dei dati personali per ciò che riguarda il rapporto tra la Provincia e il soggetto preposto al controllo.

Roma, 02 aprile 1999

Scheda

Doc-Web
48363
Data
02/04/99

Tipologie

Comunicato stampa