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Ordinanza ingiunzione - 9 gennaio 2014 [4785574]

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[doc. web n. 4785574]

Ordinanza ingiunzione - 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 4 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta il 20 settembre 2010 da parte di Scala Reale srl, con cui veniva lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali via e-mail provenienti dall´indirizzo XX, l´Ufficio formulava una richiesta di informazioni nei confronti di XX, risultata titolare dell´indirizzo in questione, datata 9 novembre 2010 (prot. n. 24726/70641), rivolta ad ottenere informazioni utili alla valutazione del caso;

CONSIDERATO che, a seguito del riscontro pervenuto, l´Ufficio invitava la parte a comunicare le misure adottate per rendere il trattamento dei dati personali posto in essere conforme alle disposizioni contenute nel d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con particolare riferimento all´obbligo di rendere l´informativa e di acquisire un consenso specifico per l´attività di marketing;

RILEVATO che alla suddetta nota, datata 27 dicembre 2010 (prot. n. 27954/70641), regolarmente notificata mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo, non perveniva alcun riscontro, l´Ufficio formulava una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, datata 21 marzo 2011 (prot. n. 5118/70641), con cui si invitava nuovamente la società a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

RILEVATO che con la nota del 4 luglio 2011 il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche ha accertato il mancato riscontro alla richiesta di informazioni;

VISTO il verbale n. 15632/70641 del 27 luglio 2011, notificato in data 14 settembre 2011, con cui è stata contestata a XX, con sede in XX (MI), XX e attualmente con sede legale in Milano, XX, P.I. XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

CONSIDERATO che la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non inviando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a XX, con sede legale in Milano, XX, P.I. XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4785574
Data
09/01/14

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca