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Provvedimento del 21 gennaio 2016 [4715667]

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[doc. web n. 4715667]

Provvedimento del 21 gennaio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 11 del 21 gennaio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 19 ottobre 2015 nei confronti della Coop. Adriatica s.c.a r.l. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Jessica Valentini, licenziata per giusta causa a seguito di contestazione  disciplinare per aver svolto durante un periodo di assenza per malattia attività lavorativa presso terzi, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"):

- ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati utilizzati per la contestazione degli addebiti;

-  ha chiesto di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e

- ha manifestato l´opposizione al trattamento di tali dati di cui ha chiesto la cancellazione e il blocco perché trattati in violazione di legge;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 ottobre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 17 dicembre 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la comunicazione via e-mail del 4 novembre 2015 e la successiva memoria datata 5 novembre 2015 con le quali il titolare del trattamento, ribadendo quanto già comunicato con nota datata 1° luglio 2015 in sede di riscontro all´interpello preventivo, con riguardo all´asserita violazione di legge, ha sostenuto che:

a) nessuna attività di indagine è stata effettuata nei luoghi di lavoro e che i fatti contestati alla ricorrente si sono svolti "fuori dell´ambiente lavorativo e non riguardano lo svolgimento dell´attività lavorativa per la scrivente Cooperativa" la quale non avrebbe pertanto commesso alcuna violazione dell´art. 4 della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori);

b) "l´accertamento da parte del datore di lavoro dello svolgimento di altra attività del dipendente in malattia non è vietato (…) anche ove sia compiuto a mezzo di agenzia di investigazione" senza che ciò integri una violazione dell´art. 5 della citata Legge n. 300/1970;

PRESO ATTO che nelle citate comunicazioni la resistente, con riguardo alle ulteriori richieste oggetto di ricorso, ha fornito gli estremi del titolare e del responsabile al trattamento dei dati, precisando che le informazioni richieste: 1)  sono a conoscenza esclusivamente dei testimoni e del Responsabile delle risorse umane che ha istruito la pratica di licenziamento; 2) sono trattate esclusivamente per le finalità di difesa in un giudizio già preannunciato con l´impugnazione stragiudiziale del licenziamento con nota del 16 giugno 2015 e che potranno essere comunicate solo alla Magistratura del Lavoro, ove adita dalla ricorrente,  cessandone la detenzione "ove la causa non venisse proposta nei termini di decadenza";

PRESO ATTO, inoltre, che la resistente, sempre nelle medesime note, richiamando una precedente decisione del Garante (provvedimento del 13 dicembre 2012 n. 412)  ha in ogni caso sostenuto la propria volontà di avvalersi del differimento del diritto di accesso del ricorrente di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, nella considerazione che - dato il particolare regime probatorio proprio del processo del lavoro, che prevede l´onere della prova a carico del datore del lavoro, e l´esistenza di una situazione precontenziosa tra le parti, dovuta alla contestazione stragiudiziale del licenziamento -  la comunicazione alla ricorrente di tutti i dati in questione e in particolare dell´origine degli stessi costituirebbe "un pregiudizio effettivo e concreto alla difesa delle ragioni datoriali nella successiva (ed eventuale) "sede" giudiziaria per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria";

CONSIDERATO, infine, che la stessa società resistente ha ribadito che le informazioni oggetto della richiesta di accesso sono state trattate al fine di "far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, trattamento che escluderebbe il consenso dell´interessato" ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice;

VISTE la comunicazione via e-mail del 28 dicembre 2015 e la successiva memoria datata 7 gennaio 2016 con le quali la ricorrente ha dichiarato di aver esperito il tentativo di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro di Rimini alla quale controparte non ha aderito e che, pertanto, interrotto in tal modo il termine di prescrizione e decadenza per la presentazione del ricorso giudiziale, la stessa ricorrente dovrà impugnare giudizialmente il licenziamento entro il 23 gennaio 2016 "col rischio che il materiale raccolto illegittimamente dall´azienda venga strumentalizzato contro di lei";

RILEVATO che, in ordine alle richieste di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria;

CONSIDERATO altresì che la valutazione dell´esistenza del pregiudizio effettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che la società resistente – che risulta aver raccolto i dati personali dell´interessata attraverso un´indagine diretta a verificare l´eventuale ricorrenza di comportamenti illeciti della stessa in violazione delle obbligazioni contrattuali – ha fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione precontenziosa fra le parti e precisando che il disvelamento alla ricorrente dell´origine dei dati (oltre che la loro integrale messa a disposizione) comprometterebbe il proprio onere probatorio nell´eventuale, ma dichiarata, impugnazione giudiziale del licenziamento e ritenuto quindi che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato allo stato infondato in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati e di conoscerne l´origine;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

b) dichiara allo stato infondato il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati e di conoscerne l´origine.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  21 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4715667
Data
21/01/16

Tipologie

Decisione su ricorso