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P.A.: autorizzato l'uso di dati sensibili per finalità sociali - 31 gennaio 2000

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P.A.: autorizzato l´uso di dati sensibili per finalità sociali

Con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 2 febbraio 2000, l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato le amministrazioni pubbliche e gli enti locali ad utilizzare dati sensibili per specifiche attività non previste dal decreto legislativo n.135 del maggio 1999, relativo al trattamento da parte dei soggetti pubblici di questo particolare tipo di dati (salute, origine etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, vita sessuale ecc.).

Il decreto legislativo n.135 stabilisce, infatti, che, laddove non siano ancora specificati con norma gli scopi e le attività in base ai quali i soggetti pubblici possono utilizzare dati di particolare natura come quelli sensibili, tali finalità possono essere individuate dal Garante per la protezione dei dati personali nell´ambito delle competenze istituzionali attribuite ai diversi soggetti pubblici. (art.5).

L´autorizzazione è stata richiesta, soprattutto, da numerosi enti locali, dal momento che il decreto legislativo n.135 non prende in considerazione tutte le funzioni di amministrazione locale e le amministrazione pubbliche si sarebbero trovate di fronte al possibile rischio di dover bloccare attività di notevole rilevanza sociale.

Il provvedimento, a carattere generale, assume, pertanto, una particolare importanza e si rivolge a tutti i soggetti pubblici competenti nei nuovi settori, anche a quelli che non hanno avanzato una richiesta di autorizzazione.

Le attività di rilevante interesse pubblico introdotte dal Garante sono quelle relative, tra l´altro, allo svolgimento di attività socio-assistenziali (in particolare, interventi di sostegno psico-sociale, servizi di assistenza domiciliare e di affidamento familiare di minori), quelle relative alla gestione degli asili nido e delle mense scolastiche, all´attività degli uffici leva presso i Comuni, al collocamento ed avviamento al lavoro, ai servizi in materia di edilizia abitativa pubblica, alle attività ricreative.

In tali ambiti di attività, le amministrazioni dovranno comunque identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite.

Queste nel dettaglio le attività di rilevante interesse pubblico in relazione alle quali il Garante ha autorizzato il trattamento dei dati sensibili:

a) attività socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

  • interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
  • interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
  • assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
  • indagini psico-sociali relative all´adozione di provvedimenti di adozione anche internazionale;
  • compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
  • iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
    interventi in tema di barriere architettoniche;

b) attività relative alla gestione di asili nido;

c) attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

d) attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all´organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all´uso di beni immobili o all´occupazione di suolo pubblico;

e) attività finalizzate all´assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) attività relative alla leva militare;

g) attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente;

h) attività degli uffici per le relazioni con il pubblico;

i) attività in materia di protezione civile;

j) attività di supporto al collocamento e all´avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l´occupazione e di sportelli-lavoro;

k) attività dei difensori civici regionali e locali, con particolare riferimento alla trattazione di petizioni e segnalazioni.

Roma, 31 gennaio 2000

Scheda

Doc-Web
47109
Data
31/01/00

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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