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Emotrasfusi: il Garante chiede norme per tutelare il diritto di difesa - 28 febbraio 2000

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Emotrasfusi: il Garante chiede norme per tutelare il diritto di difesa

L´Autorità Garante ha segnalato a Governo e Parlamento la necessità di adottare norme che bilancino meglio le esigenze processuali relative al pieno accertamento dei fatti e delle responsabilità, con la necessità di garantire la dignità e la riservatezza dei soggetti coinvolti in vicende giudiziarie nelle quali siano esposti a rischio aspetti particolarmente delicati della persona. E ciò anche al fine di evitare che il diritto di difesa possa subire condizionamenti.

L´invito è contenuto in un provvedimento dell´Autorità nel quale è stato affrontato un delicato caso relativo a persone emotrasfuse coinvolte nelle vicenda del sangue infetto, su richiesta di un legale che ha denunciato il pericolo che i suoi assistiti, affetti da gravi sindromi correlate alla somministrazione di emoderivati infetti, rinunciassero a citare in giudizio per danni il Ministero della sanità nel timore delle più gravi ripercussioni derivanti dalla conoscibilità delle patologie che li hanno colpiti. Nel suo ricorso il difensore aveva prospettato l´adozione di misure volte a ridurre la conoscibilità e la circolazione, attraverso gli atti processuali, di delicate informazioni attinenti persone infette identificate.

Esaminando il caso, il Garante ha osservato che, sebbene le norme processuali, specie antecedenti alla legge n. 675/96, non siano ancora state modificate alla luce dei nuovi principi in materia di tutela della privacy, già oggi gli uffici giudiziari sono comunque tenuti a rispettare alcuni obblighi in relazione alle modalità del trattamento dei dati personali e alla loro sicurezza nelle attività svolte per ragioni di giustizia (art. 4, comma 2 della legge n. 675).

Gli uffici giudiziari, sottolinea l´Autorità, devono innanzitutto rispettare i principi di correttezza e di pertinenza, in base ai quali possono essere trattati e diffusi i soli dati necessari al perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, al fine di tutelare la sicurezza dei dati raccolti, ciascun ufficio giudiziario, come ogni altra amministrazione, dovrà dare attuazione, entro fine marzo del 2000, al regolamento approvato dal governo in materia di misure minime di sicurezza (D.P.R. n. 318/99) e comunque adottare idonee cautele organizzative e tecniche in modo da ridurre la minimo i rischi di distruzione dei dati e di accessi non autorizzati. Le misure di sicurezza non esauriscono, comunque, gli accorgimenti necessari per assicurare una piena tutela della riservatezza delle persone coinvolte in una vicenda così delicata.

Il Garante ha, infatti, sottolineato che la mancata previsione di specifiche cautele durante le varie fasi del processo può condizionare, nei fatti, il diritto di difesa tutelato dalla Costituzione, poiché la parte lesa potrebbe essere indotta a rinunciare all´esercizio delle proprie ragioni. Occorrono quindi nuove disposizioni legislative. La circostanza evidenziata in base alle norme vigenti dal Tribunale di Roma (che in una recente pronuncia ha ribadito che le attuali disposizioni processuali non consentono di redigere l´atto introduttivo di una controversia menzionando le sole iniziali dell´interessato anziché le sue generalità), non deve portare a ritenere superflua l´introduzione di cautele che riducano l´esposizione dell´interessato. Le leggi devono essere infatti modificate quando sono in gioco diritti essenziali. Va, inoltre, ricordato che la recente tendenza dell´ordinamento va nella direzione di tutelare in ogni sede, nel modo più rigoroso, la dignità, e la riservatezza di persone sieropositive o malate di AIDS o degli emotrasfusi. Le disposizioni della legge n. 135/1990 sulla lotta all´AIDS già stabiliscono, infatti, che chiunque venga a conoscenza di queste particolari vicende nell´esercizio delle proprie funzioni, adotti tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.

Per ciò che riguarda, poi, più specificamente il contesto processuale, più recentemente, sulla scorta di un parere formulato dal Garante durante la fase di elaborazione del provvedimento, nel regolamento sui benefici economici a carico del Fondo antiracket ed antiusura è stata inserita una norma che attribuisce al pubblico ministero la facoltà di adottare le necessarie cautele volte ad assicurare la riservatezza dell´identità delle vittime degli atti estorsivi o di usura che abbiano denunciato i fatti di reato al fine di prevenire possibili azioni di ritorsione.

Di qui la necessità, posta in luce dall´Autorità, di un più ampio intervento legislativo che permetta di contemperare meglio le esigenze processuali con quella di garantire, con ogni mezzo possibile, la riservatezza dei soggetti coinvolti in vicende giudiziarie del genere.

Roma, 28 febbraio 2000