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L'adozione delle misure di sicurezza non comporta l'obbligo di una nuova notifica - 7 marzo 2000

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L´adozione delle misure di sicurezza non comporta l´obbligo di una nuova notifica

L´adozione delle misure minime di sicurezza, che a partire dal prossimo 29 marzo soggetti pubblici e privati dovranno predisporre per adeguarsi alle norme introdotte dal regolamento n. 318/1999 per prevenire trattamenti illeciti o dispersioni dei dati personali, non comporta l´obbligo di ripresentare la notifica a suo tempo inviata al Garante per segnalare l´esistenza di un trattamento.

Con un provvedimento approvato il 29 febbraio 2000 e ora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l´Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativi della nuova normativa in materia di sicurezza rispetto agli altri adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.

La legge n. 675 del 1996, infatti, prevede che le notificazioni sull´esistenza di trattamenti di dati personali, da comunicare al Garante prima del loro inizio e per una sola volta a prescindere dal numero di archivi e di operazioni da svolgere, debbano però essere aggiornate in caso di variazione di uno degli elementi essenziali della notifica. Tra questi elementi figura anche una descrizione delle misure organizzative, fisiche e logiche, adottate per la sicurezza dei dati da fornire attraverso una serie di indicazioni.

Per evitare che l´applicazione delle nuove norme sulla sicurezza comporti la necessaria rettifica delle precedenti comunicazioni, e allo scopo quindi di semplificare l´attuazione della legge, il Garante ha dunque stabilito che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29 marzo 2000 non dovranno presentare una nuova dichiarazione, qualora abbiano adottato, nel rispetto dei nuovi obblighi, le misure di sicurezza previste dal regolamento n. 318/99. Una specifica avvertenza verrà, infatti, inserita in tal senso nel riquadro relativo alla descrizione delle misure di sicurezza del modello di notificazione già approvato dal Garante.

Per chi debba comunque effettuare nuove notificazioni si potrà in ogni caso continuare ad utilizzare la modulistica già in circolazione (disponibile presso uffici postali e altri soggetti convenzionati, come Internet provider, associazioni di categoria, editori), in attesa che entro la fine dell´anno l´Autorità aggiorni il modello di notifica alla luce delle novità introdotte e dell´esperienza acquisita.

Va ricordato che l´obbligo di notifica non riguarda numerose attività svolte nell´ambito di categorie espressamente esonerate dalla legge n. 675/96 e, tra queste, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro, la comune gestione degli adempimenti fiscali, contabili e retributivi e i condomini.

Roma,  7 marzo 2000

Scheda

Doc-Web
47013
Data
07/03/00

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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