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Provvedimento del 17 dicembre 2015 [4699542]

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[doc. web n. 4699542]

Provvedimento del 17 dicembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 676 del 17 dicembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 agosto 2015 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale XY ha rappresentato di non avere avuto riscontro alle istanze da lui avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice) al fine di ottenere la cancellazione dagli archivi di detta Società dei dati personali e del numero telefonico a lui riferiti, nonché l´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di carattere commerciale effettuato attraverso telefonate indesiderate alla propria utenza telefonica fissa  e mobile. A tal riguardo, il ricorrente ha fatto notare  di avere già presentato a questa Autorità un analogo ricorso nei confronti del medesimo titolare, rispetto al quale con provvedimento adottato in data 5 febbraio 2015, il Garante ha dichiarato "non luogo a provvedere […], avendo il titolare del trattamento […] provveduto a registrare, in data 10.11.2014, la manifestata opposizione al trattamento per finalità promozionali"; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 11 novembre 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 , la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note trasmesse  dal ricorrente in data 5, 21, 29 settembre; nonché il 13 e il 17 ottobre 2015, con le quali ha segnalato di continuare a ricevere chiamate indesiderate da parte di Telecom alla sua utenza telefonica;

VISTA la nota datata 21 settembre 2015 con cui il titolare del trattamento, ha specificato che, non può essere accolta la richiesta avanzata dal ricorrente di cancellazione dei propri dati, in quanto gli stessi sono trattati da Telecom Italia S.p.A., in qualità di titolare, "per finalità amministrativo contabili, per i tempi di conservazione previsti per legge (a seguito della cessazione dei rapporti contrattuali) […]" evidenziando che "i dati […] sono trattati da Telecom anche per le finalità di difesa dei relativi diritti". In ordine alla richiesta di opposizione al trattamento per fini promozionali e commerciali, la società ha dichiarato che a seguito di verifiche svolte "il Suo diniego di consenso è stato registrato nei Sistemi della Società dal 2014 e sempre nello stesso periodo, in considerazione della opposizione da Lei  manifestata in detta occasione, le Sue numerazioni di telefonia fissa e mobile sono state inserite nell´elenco di esclusione di Telecom, trasmesso anche a tutti i canali commerciali, al fine di evitare eventuali chiamate da e/o per conto della società"; quest´ultima ha altresì chiarito che "nel periodo di riferimento dei lamentati contatti telefonici, le […] utenze di telefonia fissa e mobile non risultano inserite in alcuna lista di numeri contattabili da Telecom per fini promozionali e/o commerciali [e che…] dai controlli effettuati sui sistemi informativi della società e dai riscontri forniti da agenti e partner di Telecom (operanti quali responsabili del trattamento) […], non risultano allo stato chiamate alle menzionate utenze di telefonia fissa e mobile effettuate da Telecom e/o per conto della Società, da parte dei relativi agenti e partner commerciali"

VISTA l´ulteriore nota pervenuta il 17 novembre 2015 con la quale la società resistente nel comunicare di avere posto in essere verifiche aggiuntive "in ordine alle ulteriori telefonate indesiderate che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto sulla propria linea telefonica fissa", ha rappresentato che "in relazione alla piattaforma outbound utilizzata dagli operatori di Customer care per la clientela consumer […] non risulta alcuna chiamata nei confronti della suddetta utenza telefonica del ricorrente nell´ulteriore periodo indicato; la numerazione […] non risulta inserita in liste di contattabilità assegnate da Telecom ai propri partner commerciali; nel rispetto di quanto richiesto in passato dal ricorrente la predetta numerazione telefonica risulta inserita  (sin dal 2014) nell´elenco di esclusione di Telecom (c.d. Black List Marketing), trasmesso anche a tutti i canali commerciali […], al fine di evitare a priori eventuali chiamate da e/o per conto della società" pertanto secondo quanto asserito dalla società "è da escludere che i contatti telefonici siano stati effettuati dalla rete di vendita "Sales Push" di Telecom";

RITENUTO, pertanto, allo stato della documentazione in atti, e alla luce di quanto sopra esposto,  di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate dal ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che dai riscontri effettuati non risultano chiamate alle utenze telefoniche fissa e mobile del ricorrente né da parte di Telecom, né da parte della rete di vendita "Sale Push" di Telecom;

RILEVATO tuttavia, che alla luce delle risultanze emerse nel corso dell´istruttoria, questa Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento al fine di effettuare ulteriori accertamenti in ordine alla contestata ricezione da parte del ricorrente di ripetute telefonate indesiderate;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento che vengono posti, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4699542
Data
17/12/15

Tipologie

Decisione su ricorso