g-docweb-display Portlet

Giudici tributari: dichiarazioni dei redditi e fatture senza privacy - 21 marzo 2000

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Giudici tributari: dichiarazioni dei redditi e fatture senza privacy

I dati sulle dichiarazioni dei redditi e sulle fatture relative a incarichi di consulenza dei giudici tributari sono soggetti a un regime di trasparenza e di pubblicità previsto da norme compatibili con la legge sulla privacy. I magistrati tributari non possono, pertanto, invocare la tutela della riservatezza per opporsi alla richiesta avanzata dall´amministrazione finanziaria di produrre o esibire documenti fiscali contenenti informazioni necessarie ad accertare eventuali cause di incompatibilità con l´esercizio della funzione giurisdizionale. Lo ha stabilito il Garante in un parere fornito su richiesta di un organismo di categoria che si era rivolto all´Autorità per sapere se fosse legittima richiesta rivolta ad alcuni giudici da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, istituito presso il Ministero delle finanze, di fornire copia delle dichiarazioni dei redditi e dell´Iva nonché delle fatture emesse negli ultimi tre anni, per consentire l´esecuzione dei controlli.

Il trattamento dei dati in questione, ha rilevato il Garante, non incontra ostacoli nella legge sulla privacy in quanto rientra nell´ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La raccolta e il trattamento dei dati non sensibili riguardanti la situazione fiscale dei magistrati si configurano, infatti, come un´attività necessaria all´individuazione di eventuali cause di incompatibilità o di decadenza dall´incarico, mentre la pubblicità delle loro dichiarazioni dei redditi discende dalle disposizioni sulla trasparenza amministrativa previste nei confronti di varie categorie di dipendenti pubblici dalla legge "Bassanini-bis" (l. n. 127/1997).

Il trattamento di tali informazioni, osserva l´Autorità, deve tuttavia avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla legge sulla privacy. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria deve, pertanto, osservare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità della raccolta selezionando, ad esempio, il tipo di informazioni e di operazioni che sono strettamente necessarie allo svolgimento delle verifiche. La documentazione esibita o prodotta dai magistrati durante la fase di accertamento potrebbe, infatti, contenere dati relativi a persone estranee alla procedura di controllo, nei confronti delle quali il giudice tributario abbia prestato la propria attività di assistenza o di consulenza. A tale proposito il Garante ha precisato che per poter produrre le informazioni richieste dall´amministrazione, il giudice non deve acquisire il consenso dei terzi eventualmente menzionati nei documenti poiché anche in questo caso il trattamento viene effettuato per fini esclusivamente personali.

I dati acquisiti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovranno, inoltre, essere conservati in modo adeguato al fine di evitarne la dispersione o l´accesso non autorizzato e solo per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure di accertamento.

Il Garante ha, infine, ricordato che è ammessa sia la pubblicazione dell´elenco dei giudici sottoposti ai controlli sia la diffusione dei dati raccolti dall´amministrazione nei limiti previsti dalle disposizioni normative di settore e per le sole informazioni necessarie a soddisfare le finalità di trasparenza e di pubblicità.

Roma, 21 marzo 2000

Scheda

Doc-Web
46993
Data
21/03/00

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa