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Mucca pazza. Il Garante vieta la diffusione di notizie sulla ragazza malata - 7 febbraio 2002

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Mucca pazza. Il Garante vieta la diffusione di notizie sulla ragazza malata

“Siamo di fronte ad una grave violazione della dignità della persona”.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha emesso un provvedimento con il quale si dispone il divieto di trattamento, da parte dei mezzi di informazione, dei dati personali della ragazza sospetta di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jacob.

La decisione è stata presa nella riunione odierna, viste le notizie diffuse nei giorni scorsi da molteplici mezzi di informazione che hanno reso possibile l’identificazione della ragazza. Giornali e mass-media hanno fornito una dovizia di particolari sulla ragazza, contraria al principio di essenzialità dell’informazione sancito dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti. E’ il primo caso di divieto alla pubblicazione adottato dal Garante.

La pubblicazione di quella che è una notizia di indubbio interesse generale (la presenza della malattia nel nostro paese) non rendeva necessario – ha affermato il Garante – alcun riferimento alla specifica persona. Si è in tal modo concretata una grave violazione della dignità delle persona. La ricordata dovizia di particolari ha, peraltro, comportato la pubblicazione di notizie relative a congiunti dell’interessata e ad altre persone estranee ai fatti, con una palese violazione del codice deontologico dei giornalisti.

La diffusione di molte delle notizie, ha osservato l’Autorità Garante, ha verosimilmente la sua origine nella violazione di specifici obblighi di segretezza da parte di soggetti pubblici e di esercenti la professione medica. Il pregiudizio riferibile a diversi soggetti a causa della diffusione delle notizie potrà, ha spiegato l’Autorità, essere fatto valere davanti alla competente autorità giudiziaria.

Constatate dunque, le numerose violazioni delle norme sulla privacy e del codice deontologico per l’attività giornalistica e constatata l’illiceità del trattamento dei dati personali che rendono identificabili, in casi come quello in esame, la persona interessata, i suoi congiunti e altre persone non interessate ai fatti, l’Autorità ha vietato il trattamento dei dati da parte dei mezzi di informazione.

Il Garante ha inviato, per le valutazioni di loro competenza, il provvedimento agli editori, ai direttori responsabili dei quotidiani, ai Consigli dell’Ordine dei giornalisti, al Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici, alla competenza autorità giudiziaria.


Roma, 7 febbraio 2002

Scheda

Doc-Web
46079
Data
07/02/02

Tipologie

Comunicato stampa