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Procedimento relativo ai ricorsi - Tardività del riscontro alla richiesta di accesso e decisione di non luogo a provvedere - 12 dicembre 2001 [42252

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 [doc. web n. 42252]

Procedimento relativo ai ricorsi - Tardività del riscontro alla richiesta di accesso e decisione di non luogo a provvedere - 12 dicembre 2001

Il ricorso al Garante dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere anche nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato, con conseguente comunicazione dei dati personali contenuti in una perizia medico legale, avvenga dopo la scadenza del quinto giorno dalla presentazione dell´istanza al titolare del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.a ZY;

nei confronti di

RAS, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta che RAS S.p.A. non abbia fornito riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, per accedere ad alcuni dati personali detenuti dalla società contenuti all´interno di documentazione medica riguardante il proprio stato di salute, anche in riferimento agli esiti di una visita medica cui l´interessata sarebbe stata sottoposta nel maggio scorso da parte del medico legale di fiducia della società.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata chiede che il Garante ordini alla società di trasmettere al proprio indirizzo della documentazione medica in questione, anche in riferimento a sinistri nei quali l´interessata è stata coinvolta.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 novembre 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, RAS S.p.A. ha risposto precisando:

  • di aver inoltrato in data 13 novembre 2001 una lettera di risposta all´interessata manifestando la disponibilità ad accedere alle sue richieste;
  • di detenere e trattare dati personali relativi alla ricorrente finalizzati alla gestione e all´eventuale liquidazione di un sinistro;
  • di aver sollecitato l´indicazione di un medico di fiducia della ricorrente al fine di far pervenire la documentazione richiesta nel rispetto di quanto statuito dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996.

Con fax in data 20 novembre 2001 l´interessata ha comunicato al titolare del trattamento il nominativo di un medico di fiducia, sottolineando, però, come la società di assicurazione non avesse fornito tempestivo riscontro alle precedenti istanze per il tramite di un proprio medico.

Infine, con nota fax in data 28 novembre 2001, RAS S.p.A. ha trasmesso copia della nota con la quale é stata comunicata alla ricorrente diversa documentazione medica acquisita per la gestione di un sinistro, analiticamente elencata nella medesima nota.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali di tipo sanitario detenuti da una società di assicurazione.

In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, avendo RAS, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. provveduto a comunicare i dati richiesti alla ricorrente mediante la loro trasmissione al medico di fiducia designato dall´interessata ai sensi dell´art. 23, comma 2 della citata legge, il quale prevede che "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato… solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare".

Il riscontro -al quale l´interessata non ha replicato nel corso del procedimento- è avvenuto diversi giorni dopo la ricezione dell´istanza della ricorrente ai sensi del citato art. 13, ma risulta comunque idoneo ai fini della dichiarazione di non luogo a provvedere.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli