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Dati sensibili - Dati personali relativi all'appartenenza linguistica raccolti in occasione del censimento - 28 settembre 2001 [41870]

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 [doc web n. 41870]

Dati sensibili - Dati personali relativi all´appartenenza linguistica raccolti in occasione del censimento - 28 settembre 2001

Con due provvedimenti il Garante ha nuovamente esaminato la problematica del trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano, già oggetto di un provvedimento del 6 febbraio 2001. Con il primo dei nuovi provvedimenti, l´Autorità ha esaminato una ulteriore segnalazione di una associazione, segnalando al Governo la necessità di adeguare il quadro normativo in materia per tutelare i diritti fondamentali degli interessati anche in relazione alla normativa comunitaria intervenuta. Con il secondo, ha espresso invece un parere -entro certi limiti, favorevole- al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine allo schema di "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di adeguamento di alcune norme in vigore ai principi di tutela dei dati personali sensibili relativi all´origine etnica". In tale circostanza, il Garante ha nuovamente evidenziato che tale obiettivo non può prescindere da un ripensamento più generale dell´attuale disciplina in materia di appartenenza e di aggregazione linguistica, la quale, pur essendo diretta a tutelare alcune minoranze (c.d. " proporzionale etnica "), obbliga una gran parte di popolazione a formulare dichiarazioni dalle quali scaturiscono dati di natura sensibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere sotto richiamata;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000 ;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO CHE:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali ha chiesto il parere del Garante sullo schema relativo alle "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di adeguamento di alcune norme in vigore ai principi di tutela dei dati personali sensibili relativi all´origine etnica".

Il Garante ha già esaminato, in termini generali, la questione relativa al trattamento delle informazioni concernenti l´appartenenza linguistica nella provincia di Bolzano, adottando un provvedimento in data 2 febbraio 2001 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale "Cittadini e Società dell´informazione", n. 17, pp. 11-15 e nel sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it).

In data odierna il Garante ha poi svolto ulteriori considerazioni sulla medesima tematica nel provvedimento che si unisce in copia e che costituisce la base per le osservazioni di dettaglio di seguito formulate.

OSSERVA:

L´Autorità rileva con soddisfazione l´intenzione di adeguare la vigente normativa di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige ai sopravvenuti princìpi in materia di tutela della riservatezza.

Deve tuttavia rilevare che detto obiettivo -come evidenziato nell´allegato provvedimento adottato in data odierna-non può prescindere da un ripensamento più generale dell´attuale disciplina in materia di dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione linguistica, disciplina la quale, al fine di tutelare alcune minoranze, obbliga però un´intero arco di popolazione a formulare dichiarazioni dalle quali scaturiscono dati di natura sensibile.

Nell´ambito di tale più generale processo, alcune norme dello schema in esame potrebbero fornire un supporto per ridurre i casi di utilizzo di tali delicate informazioni ed i rischi di una loro sproporzionata conoscibilità.

Alcune di queste norme risultano però meramente riproduttive delle disposizioni introdotte dalla legge n. 675/1996 , che deve invece intendersi già pienamente applicabile ai trattamenti svolti nell´ambito delle due province interessate.

Con specifico riferimento al primo articolato predisposto, richiamando le più ampie considerazioni formulate, si osserva quanto segue:


Articolo 1
Comma 1: nella sua attuale formulazione tale comma andrebbe forse eliminato in quanto lascerebbe intendere che una norma specifica (della quale peraltro non si precisa il rango) sia necessaria solo per consentire la divulgazione dei dati sensibili e non anche per rendere legittime le altre operazioni di trattamento diverse dall´utilizzazione, ivi compresa la raccolta di tali informazioni.

In ogni caso, l´obbligo di non utilizzare i dati al di fuori delle necessità strettamente inerenti agli scopi per i quali gli stessi sono stati richiesti è già fissato chiaramente dall´art. 4 del d.lg. n. 135/1999, il quale dispone che "i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito".

Più utile sarebbe semmai una disposizione che ribadisse esplicitamente che "Le dichiarazioni relative all´appartenenza linguistica o all´aggregazione ad un gruppo linguistico, ivi compreso il certificato di cui all´articolo 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, possono essere utilizzati, anche quando tali dati siano forniti dall´interessato di propria iniziativa, solo nel rispetto di quanto stabilito dall´art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 ".

Comma 4: l´obbligo di comunicare per iscritto all´interessato l´avvenuta distruzione dei certificati e delle dichiarazioni in parola potrebbe risultare oneroso specie se il termine di conservazione fosse chiaramente individuato sul piano normativo. Va valutata, quindi, l´effettiva necessità di mantenere l´ultimo periodo del comma 4.

Comma 5: tale comma risulta superfluo, data la vigenza della legge n. 675/1996 che prevede già l´estensione della tutela ai dati raccolti su supporto informatico; anche in questo caso, quindi, tale disposizione andrebbe eliminata.


Articolo 2
Con tale articolo viene prevista l´introduzione di un quarto comma nell´art. 16 del d.P.R. n. 752/1976, stabilendo forme più garantiste per la presentazione e la conservazione delle dichiarazioni di appartenenza linguistica da parte di chi si trovi a partecipare a prove concorsuali o di selezione. Va valutato tuttavia se si possa adottare una migliore soluzione evitando la trasmissione -e la successiva parziale distruzione- delle dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti al concorso, pur inviate in busta chiusa, prevedendo invece (come già indicato nel provvedimento del Garante del 6 febbraio 2001) un obbligo di dichiarazione a carico dei soli candidati risultati idonei.

Al fine di elevare ulteriormente le possibili garanzie in tale ambito, sarebbe poi auspicabile che si prevedessero forme di pubblicazione delle graduatorie finali delle selezioni che non menzionino le appartenenze ai diversi gruppi linguistici, mantenendo ovviamente fermi i diritti in capo ai titolari di un interesse giuridicamente rilevante ad avere accesso a tali informazioni.


Articolo 8
Tale disposizione intende modificare l´art. 9 del d.P.R. n. 574/1988, sostituendo la criticata produzione del certificato circa la lingua prescelta, che viene attualmente richiesto a sostegno dell´eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi, con la semplice indicazione dell´interessato di aver diritto a ricevere gli atti in una lingua "diversa" da quella utilizzata.

La stessa modifica dovrebbe essere introdotta - per analogia - anche all´art. 21 del medesimo d.P.R., allorché il soggetto convenuto in un giudizio civile da una pubblica amministrazione "contesti" la lingua dell´atto introduttivo.

In termini più generali, questa Autorità ritiene però che l´intero d.P.R. n. 574/1988 debba essere sottoposto ad una complessiva rivisitazione volta ad eliminare la nozione di "madrelingua" quale espressione di appartenenza ad un determinato gruppo linguistico.

Come già evidenziato nel provvedimento del Garante del 6 febbraio 2001 , l´uso di tale formulazione appare infatti in sintonia con le norme sulla protezione dei dati laddove essa venga intesa nel senso di "lingua che la persona conosce meglio", anziché di "lingua della sua famiglia".

Persistendo invece un tipo di interpretazione differente (che la recente emanazione del d.lg. 29 maggio 2001, n. 283, modificativo del decreto n. 574, sembra confermare) si rende necessario sostituire la nozione in questione con quella più neutra di "lingua prescelta dall´interessato", ovvero nei casi in cui questa non venga dichiarata, ma solo presunta dagli organi competenti, con una formulazione che faccia riferimento alla "lingua che si presume sia preferita o meglio conosciuta dall´interessato", anziché alla sua supposta appartenenza ad un gruppo linguistico.


Articolo 10
Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti valgono anche in relazione al comma che si intende introdurre nell´art. 12 del d.P.R n. 89/1983 ed alle altre disposizioni che in tale decreto fanno riferimento alla madre-lingua.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole allo schema normativo, nei termini di cui in premessa e di cui all´allegato provvedimento in data odierna, restando a disposizione per ogni ulteriore collaborazione.


Roma, 28 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli