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Diritto di accesso - Richiesta di conoscere logica e finalità del trattamento e di accedere a dati già noti all'interessato - 3 maggio 2001 [41810]

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[doc web n. 41810]

Diritto di accesso - Richiesta di conoscere logica e finalità del trattamento e di accedere a dati già noti all´interessato - 3 maggio 2001

L´accesso a dati personali contenuti in una perizia medico-legale può essere differito qualora contenga "pareri e indicazioni" sulla strategia da adottare in una prossima consulenza tecnica d´uffico. I dati vanno comunicati anche se già noti al richiedente. I dati attinenti allo stato di salute devono essere comunicati solo per il tramite del medico indicato dall´interessato nella richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Toro Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di aver ricevuto un riscontro negativo alla richiesta di accesso, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto a Toro Assicurazioni S.p.A. copia della perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società a seguito di un sinistro.

L´interessato ha presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della citata legge, precisando che al momento non sarebbe in atto tra le parti alcune azione giudiziaria e che il titolare del trattamento avrebbe motivato il proprio rifiuto affermando che il diritto di accesso può essere esercitato solo "in relazione a sinistro già liquidato".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Toro Assicurazioni S.p.A. ha risposto che, trattandosi "di un caso oggetto di contestazione per il quale si può comunque prospettare un contenzioso civile", l´esibizione integrale della relazione anche per la parte contenente la valutazione soggettiva del medico potrebbe pregiudicare l´esercizio del diritto alla difesa della società. Ha vantato quindi un differimento dell´accesso ai sensi dell´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996.

Il ricorrente, dopo aver inviato alcune note riguardanti il sinistro, ha inoltrato il 18 aprile 2001 una memoria nella quale ha reiterato la constatazione che tra le parti non pende alcun procedimento dinanzi all´autorità giudiziaria, e ha precisato di non aver rivolto alcun invito o diffida alla società, dopo il rifiuto di quest´ultima di liquidare i danni derivati dal sinistro. Il ricorrente ha escluso, quindi, ogni possibile pregiudizio al diritto di difesa della società.

In risposta a tale memoria, la società ha osservato che l´assenza di una diffida dell´interessato non esclude che che quest´ultimo possa avviare nel prossimo futuro un procedimento volto a far valere il diritto al risarcimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti.

Ciascun interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi tra l´altro, i provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, in tema di accesso alle perizie medico-legali nel settore assicurativo, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69 e nel sito web del Garante www.garanteprivacy.it).

L´odierno ricorso, per la parte relativa alle richieste dirette ad ottenere copia integrale della perizia medico - legale, va preso utilmente in considerazione come esercizio del diritto di conoscere i dati contenuti nella perizia stessa, ivi compresi i giudizi e le valutazioni espressi dal medico di fiducia della società.

3. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo o comunque oggettivo, sul presupposto che Toro Assicurazioni S.p.A. fornisca al ricorrente tali dati per il tramite del medico che la società ha indicato nella dichiarazione di parziale adesione dell´11 aprile 2001.

4. Il ricorso va invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella parte valutativa della perizia redatta dal medico fiduciario della società.

Le perizie medico-legali comprendono dati personali in quanto forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi relativi al medesimo interessato. Si tratta di dati di tipo sia oggettivo, sia valutativo, rispetto ai quali può essere legittimamente avanzata un´istanza di accesso ai dati ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede da parte dell´interessato l´enunciazione delle specifiche ragioni poste a base della richiesta.

Nel caso di specie non emergono gli estremi per applicare l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come più volte rilevato dal Garante tale pregiudizio deve essere effettivo e la valutazione della sua esistenza deve essere effettuata caso per caso sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

Tra le parti non è in atto alcun contenzioso, anche in fase preliminare, e la società si è limitata ad ipotizzare la possibilità di una futura controversia senza prospettare alcuna circostanza o elemento che permettano di ravvisare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Tale deduzione è quindi del tutto generica ed insufficiente a comprovare l´esistenza del pregiudizio. Va quindi riconosciuto il diritto dell´interessato di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia, ivi comprese le valutazioni espresse dal perito medico-legale.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina a Toro Assicurazioni S.p.A. di adempiere alle richieste dell´interessato nei termini di cui in motivazione, entro il 30 maggio p.v., dando comunicazione a questa Autorità dell´ avvenuto adempimento entro la stessa data.

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli