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Amministrazione della giustizia - Richiesta di dati relativi a voli aerei per attività di polizia giudiziaria - 6 ottobre 1999 [41762]

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 [doc. web n. 41762]

Amministrazione della giustizia - Richiesta di dati relativi a voli aerei per attività di polizia giudiziaria - 6 ottobre 1999

In presenza di richieste motivate da esigenze di indagine di polizia giudiziaria, ad esse deve darsi corso in base alle richiamate norme del codice di procedura penale, non ostandovi l´applicabilità delle norme della legge n. 675/1996.

Roma, 6 ottobre 1999

Alitalia S.p.a. - Centro Direzionale
V.le A. Marchetti, 111
00148 Roma

e. p.c. Ministero delle finanze
Dipartimento delle entrate
v.le Europa, 242 -Roma

Ministero dell´Interno
Dipartimento della p.s.
Segreteria del Capo della polizia
Palazzo Viminale - Roma

Ministero della giustizia
Direzione generale affari penali grazie e casellario
Via Arenula, 70 - Roma

Oggetto: richiesta di dati relativi a passeggeri di voli aerei per indagini penali o accertamenti amministrativi.


Codesta società ha chiesto chiarimenti in ordine all´applicabilità della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ad alcune richieste di informazioni sui dati dei passeggeri dei voli aerei formulate in relazione a indagini penali o ad altre attività di accertamento amministrative o tributarie.

Al riguardo si osserva che per molte delle richieste di cui è trasmessa copia la Vs. Società ha l´obbligo di darvi corso, mentre non è chiara la base giuridica relativa ad altre.

Più precisamente:

a) richieste relative ad attività di indagine di polizia giudiziaria.

Le richieste di dati personali per esigenze di polizia giudiziaria sono riconducibili ai trattamenti disciplinati dall´articolo 4 della legge n. 675/1996 ("Particolari trattamenti in ambito pubblico").

A tali trattamenti, che riguardano alcuni rilevanti interessi pubblici in materia di giustizia, sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, ecc., il legislatore ha riservato una disciplina particolare; norme specifiche dovevano essere peraltro dettate da un decreto legislativo previsto, in materia, dalle leggi di delega nn. 676/1996 e 344/1998, e potrebbero essere introdotte ove tale delega sia nuovamente conferita dal Parlamento.

Le richieste cui fa riferimento codesta Società si collegano a trattamenti effettuati "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari", quando siano formulate nell´ambito di attività delegate dall´autorità giudiziaria (art. 4, comma 1, lett. d) l. 675/1996 e art. 370 del codice di procedura penale); possono invece riguardare trattamenti "per finalità……di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento", quando derivino da un´attività investigativa o d´indagine di iniziativa degli organi di polizia (art. 4, comma 1, lett. e) e artt. 347 e ss. cpp).

Per quanto riguarda la protezione dei dati, ai trattamenti in questione si applicano, al momento, solo le disposizioni della legge n. 675/1996 indicate al comma 2 del medesimo articolo 4, fra le quali non è ricompreso l´articolo 20 (requisiti per la comunicazione di dati da parte di soggetti privati) cui fa riferimento codesta Società.

Ne consegue che, in presenza di richieste motivate da esigenze di indagine di polizia giudiziaria, ad esse deve darsi corso in base alle richiamate norme del codice di procedura penale, non ostandovi l´applicabilità delle norme della legge n. 675/1996.

Pertanto, con riferimento ai casi sottoposti all´attenzione di questa Autorità le richieste dei Comandi di regione dei Carabinieri, del Nucleo regionale polizia tributaria e della questura (all. 1-6) appaiono legittime. Non risultano, invece, del tutto chiare le finalità per le quali sono state avanzate le richieste dalla Direzione regionale delle entrate per la Sardegna e dal Ministero delle Finanze (v. successivo punto b)).

Va inoltre precisato che in base al medesimo comma 2 dell´articolo 4, il principio di pertinenza dei dati (art. 9 della legge n. 675/1996) trova applicazione anche ai trattamenti per finalità di polizia giudiziaria, sicché, sotto questo aspetto, le richieste di informazioni (ferma restando la loro riconducibilità ad un´indagine in corso) dovranno, nei limiti del possibile, essere circostanziate sotto il profilo quanto meno oggettivo e, soprattutto, temporale (ad es.: circostanze di luogo, linee e numero dei voli).

È invece opportuno che le richieste evidenzino meglio il loro riferimento ad una attività di polizia giudiziaria.

Al riguardo, per ogni utile orientamento si trasmette copia di un provvedimento del Garante nel quale è approfondito il profilo del rispetto del principio di pertinenza dei dati nell´ambito di indagini di polizia giudiziaria (all. 7).

Anche sotto questo aspetto, comunque, le richieste per finalità di polizia giudiziaria di cui si è trasmessa copia appaiono legittime;

b) richieste relative ad altre finalità istituzionali.

Laddove non siano invece riconducibili all´esercizio di poteri di polizia giudiziaria (o, beninteso, alle altre funzioni indicate nell´articolo 4), alle richieste avanzate da pubbliche autorità per finalità istituzionali si applica la disciplina generale prevista per i flussi informativi fra soggetti pubblici e privati (artt. 27 e 20, l. 675/1996).

In base al combinato disposto di tali norme, se da un lato i soggetti pubblici effettuano i trattamenti di dati necessari "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti" (art. 27, comma 1), la comunicazione ad essi dei dati, da parte di privati, è consentita con il consenso dell´interessato, ovvero in presenza di alcuni presupposti equipollenti fra i quali il legislatore ha ricompreso "l´adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" (art. 20, comma 1, lett. c)).

Le richieste avanzate dalla Direzione regionale delle entrate per la Sardegna e dal Ministero delle finanze (all. 8) vanno esaminate alla stregua di tali disposizioni, in quanto in esse non è esplicitato se esse siano riconducibili ad attività di polizia giudiziaria.

Ove si accerti la loro finalizzazione all´acquisizione di elementi utili per l´accertamento di violazioni di carattere penale, ad esse si applicherebbe la disciplina di cui all´articolo 4.

Diversamente, ove si colleghino al perseguimento di violazioni a carattere amministrativo, poiché tale finalità non è ricompresa fra quelle elencate nella lettera e) del ripetuto articolo 4, si applicherebbe la disciplina generale della legge n. 675 alla quale si è fatto poc´anzi cenno.

Pertanto, alle richieste in questione codesta Società è tenuta a dar corso, senza che si considerino ostative le disposizioni della legge n. 675 sulla tutela della riservatezza dei propri clienti, ove l´Amministrazione indichi nelle richieste disposizioni normative che prevedano l´obbligo di riferire all´ufficio o all´organo richiedente dati e notizie di terzi (art. 20, comma 1, lett. c), legge n. 675).

Si fa riferimento, a titolo d´esempio, al potere dell´amministrazione finanziaria di "inviare ai soggetti che esercitano imprese….questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell´accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori" (art. 52, dPR 26 settembre 1972, n. 633, in materia di IVA), nonché al potere di "invitare ogni altro soggetto ad esibire ……atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi" (art. 32, dPR 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte dirette) e al relativo potere sanzionatorio (art. 11, comma 1, lett. a), d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471).

Quanto al rispetto del principio di pertinenza dei dati nei casi di specie, la documentazione inviata a questa Autorità non consente al Garante di verificare la correttezza della richiesta della Direzione regionale delle entrate (la nota 17 giugno 1999 è infatti insufficiente ad esprimere una valutazione); non è, invece, sicuramente, in linea con il medesimo principio di pertinenza la richiesta del Ministero delle finanze, in quanto essa contiene un generico riferimento "alle liste dei passeggeri in arrivo e partenza con voli Alitalia, Aeroporto C. Colombo".

Va infine precisato che l´applicabilità della disciplina generale della legge n. 675/1996 (fuori dei casi di cui al precedente punto a)), può comportare l´obbligo dell´Amministrazione richiedente di fornire alla Vs. Società l´informativa in ordine al trattamento dei dati raccolti, ai sensi dell´articolo 10, comma 1, della stessa legge n. 675. Si tratta in questo caso dell´informativa alla persona presso cui i dati sono raccolti, che potrà essere peraltro "depurata" degli eventuali elementi "la cui conoscenza può ostacolare l´espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo" (art. 10, commi 1 e 2), ma dovrà contenere il riferimento alle finalità cui il trattamento è destinato; il che risponde ad un´esigenza di trasparenza anche sulla fonte normativa del potere esercitato.

Nessuna informativa è, invece, dovuta al terzo interessato (il passeggero) ove per codesta Società sussista l´obbligo di ottemperare alla richiesta (art. 10, comma 3).

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, questa Autorità invita le Amministrazioni in indirizzo a valutare l´opportunità di una diffusione della presente nota agli uffici ed organi interessati e alle forze di polizia per un utile orientamento sulle prassi da adottare, anche al fine di consentire ai destinatari delle richieste di informazioni di desumere più agevolmente la finalità istituzionale perseguita e (in modo particolare per le istruttorie amministrative o tributarie) il riferimento normativo che giustifica la richiesta.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
41762
Data
06/10/99

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)