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Procedimento relativo ai ricorsi - Le relazioni su un dipendente contengono dati personali - 24 settembre 2001 [41015]

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 [doc web n. 41015]

Procedimento relativo ai ricorsi - Le relazioni su un dipendente contengono dati personali - 24 settembre 2001

Il Garante può compensare le spese del procedimento qualora, pur accogliendo il ricorso avente ad oggetto la richiesta di accesso a dati personali, rilevi l´avvenuto erroneo richiamo di normative diverse dalla legge n. 675/1996 (in particolare, la legge n. 241/1990), suscettibile d´ingenerare nel titolare equivoci sull´effettivo contenuto dell´istanza. Nella nozione di "dato personale" rientrano anche i dati contenuti in relazioni predisposte dal datore di lavoro che contengano notizie, informazioni o elementi che abbiano un´efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. Pascal Scatigno nei confronti della Guardia di finanza - Comando Compagnia di Monopoli, in relazione alla mancata risposta alla propria richiesta formulata in data 7 giugno 2001, ai sensi della legge n. 675/1996 , volta ad ottenere conferma dell´esistenza di relazioni riguardanti l´interessato, a conoscerne il contenuto nonché la logica e la finalità del trattamento dei dati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 7801/16740 del 10/7/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta pervenuta a questa Autorità il 26 luglio u.s., con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, sostenendo che:

  • l´istanza del 7 giugno 2001 sarebbe stata presentata per acquisire documenti amministrativi anziché dati personali;
  • nel rigetto dell´istanza venivano indicate analiticamente le ragioni dello stesso, nonché l´organo da adire in caso di ricorso giurisdizionale;
  • il ricorso al Garante sarebbe inammissibile in quanto l´acquisizione di documenti amministrativi quali le relazioni di servizio, sarebbe possibile esclusivamente attraverso la presentazione di istanze ai sensi della legge 241/1990.

CONSIDERATO che nell´istanza presentata dall´interessato in data 7 giugno (pur formulata in modo ampio, con il richiamo a più normative, fra cui quella in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. n. 241/1990) era presente un esplicito riferimento alla legge n. 675/1996 ;

RILEVATO che nella nozione di dato personale di cui all´art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 675/1996 vi rientrano anche i dati contenuti in relazioni predisposte dal datore di lavoro che contengano notizie, informazioni o elementi che abbiano un´efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile;

RISCONTRATO che alla predetta istanza non è stato fornito positivo riscontro dal titolare del trattamento, il quale ha inviato una nota formulata con esclusivo riferimento alle sole istanze di cui alla legge n. 241/1990;

RICORDATO che secondo quanto già affermato dal Garante, in presenza di istanze di accesso a dati contenuti in una pluralità di atti amministrativi, tale accesso può avvenire in determinate circostanze (vedi provvedimento del 19 febbraio 2001, in Bollettino del Garante n. 17, pag. 16) anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, considerata l´ampiezza delle istanze contestualmente rivolte dall´interessato al titolare del trattamento, formulate richiamando anche la normativa riguardante l´accesso ai documenti amministrativi, e rendendo così possibile un equivoco sul tipo di riscontro da effettuare (riscontro che è avvenuto con riferimento alla sola legge n. 241/1990, anziché anche alla legge n. 675/1996 );

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina al titolare del trattamento di dare riscontro all´istanza del 7 giugno 2001, entro la data del 15 ottobre 2001, confermando l´esistenza o meno dei dati personali richiesti, comunicandone il contenuto e precisando la logica e le finalità del trattamento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 24 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli