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Titolare, responsabile, incaricato - Individuazione del 'titolare' - 23 marzo 1998 [40999]

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[doc. web n. 40999]

Titolare, responsabile, incaricato - Individuazione del ´titolare´ - 23 marzo 1998

Per individuare correttamente le figure del titolare del responsabile e degli incaricati del trattamento, è necessario verificare in quale modo vengono gestiti i rapporti all´interno della Società o dell´ente, e con i soggetti esterni di cui si serve eventualmente la Società per espletare le proprie funzioni.

Roma, 23 marzo 1998

SITEBA
Sistemi telematici bancari S.p.a.
Via Cechov 50/2
20151
Milano


OGGETTO: Quesito in ordine all´applicazione della legge n. 675/1996 all´organismo interbancario SITEBA - Sistemi telematici bancari S.p.a.

La Vs. Società ha formulato un quesito in ordine alla sua riconducibilità nell´ambito delle figure previste dalla legge n. 675/1996 (titolare, responsabile o incaricato del trattamento di dati personali).

Il quesito riguarda l´attività che la SITEBA-Sistemi telematici bancari S.p.a. svolge nei confronti di istituti bancari e degli enti emittenti carte di credito che attivano terminali presso gli esercizi commerciali al dettaglio (di regola, di tipo E.F.T./P.O.S. stand-alone) o della c.d. grande distribuzione (normalmente concentrati su server).

Gli elementi forniti nel quesito e con i documenti prodotti (accordi-tipo sottoscritti tra la SITEBA e gli istituti bancari e gli enti emittenti, nonché tra questi ultimi e gli esercenti il commercio) inducono a ritenere che la Vs. società intrattenga un rapporto contrattuale solo con i primi e non sia legato contrattualmente con gli esercenti-clienti di banche ed enti emittenti.

I medesimi elementi denotano che la SITEBA eroga un servizio di supporto tecnico ai punti di vendita, finalizzato all´accettazione delle carte di pagamento da parte dei terminali E.F.T./P.O.S., e che si esplica nella prestazione alle banche e agli enti emittenti dei servizi di installazione, manutenzione e gestione dei terminali, nonché di attività propedeutiche o complementari (richiesta dei codici identificativi degli esercenti; richiesta di attivazione dei terminali con le banche acquirers delle carte di credito; rapporti con fornitori di rete di telecomunicazione per l´eventuale concessione di terminazioni speciali).

Questa complessiva attività appare strumentale, nel suo insieme, all´ulteriore rapporto tra banche/ enti emittenti ed esercenti il commercio.

Le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento non sembrano competere alla SITEBA, giacché, ad esempio, sono le banche e gli enti emittenti che appaiono assumere la qualità di titolare del complessivo trattamento e avere il compito di stabilire quali siano le caratteristiche dei terminali, delle categorie di dati da essi elaborati, nonché delle specifici criteri di sicurezza applicati alla comunicazione degli stessi.

Quindi, tutto ciò premesso, appare logico interpretare il ruolo della SITEBA come quello di una società titolare di trattamento correlato ed autonomo, limitatamente al centro di assistenza telefonica, esterna alla banca committente del servizio di installazione.

Pertanto, ai fini di una corretta informativa, sembra opportuno che sempre la banca, nell´informativa agli esercenti, indichi anche la SITEBA tra i soggetti da essa utilizzati per gli adempimenti contrattuali connessi al servizio di pagamento remoto.

Inoltre, per quanto concerne la fase successiva all´installazione, la SITEBA gestisce l´operatività del p.o.s. e da quello che lo scrivente Ufficio ha desunto dalla documentazione prodotta da Codesta Società, la medesima non è in grado di identificare il soggetto utilizzatore del p.o.s. presso l´esercente, ma semplicemente procede ad una operazione autorizzativa anonima ed automatizzata in riscontro con altre componenti del complesso sistema bancario, che conclusasi , di fatto, restituisce al p.o.s. un segnale di nulla osta alla transazione commerciale.

È appena il caso di precisare che nessuna informativa dovrà essere redatta a cura della SITEBA nei confronti degli esercenti se i dati di questi ultimi vengono trattati unicamente ai fini contrattuali previsti nell´atto stipulato con la banca, in quanto come già detto, sarà cura dell´istituto di credito informare l´interessato secondo le modalità sopra descritte.

Per quanto attiene poi ai cosiddetti sub-incaricati dell´installazione e della manutenzione dei terminali, si ritiene che gli stessi possano essere identificati, ai sensi della l. 675/96, come responsabili.

IL GARANTE