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Videosorveglianza - Videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico urbano - 23 marzo 1999 [40899]

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[doc. web n. 40899]


Videosorveglianza - Videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico urbano

La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1985 e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta. La legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione n. 108 ed ha in buona parte recepito la citata direttiva comunitaria, considera anch´essa come " dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini (art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996).

OGGETTO: parere su impianto di video-sorveglianza da installare sui mezzi di trasporto pubblico urbano



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, componente relatore, dell´ing. Claudio Manganelli, componente e del dottor. Giovanni Buttarelli, segretario generale, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a), del regolamento;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

Il Comune di Torino, in accordo con il Prefetto e le autorità di Pubblica sicurezza, nel quadro di un´azione mirante a contenere il fenomeno della criminalità e a diminuire la pericolosità di ambiti cittadini particolarmente insicuri, ha individuato alcuni settori prioritari di intervento.

Fra questi rientra il settore del trasporto pubblico urbano, con particolare riguardo alla sicurezza dei viaggiatori su autobus e tram ed alla prevenzione di reati ed atti di vandalismo presso le fermate.

Per meglio conseguire queste finalità è stato ipotizzato l´impianto di un sistema di video-sorveglianza attraverso l´installazione, in via sperimentale, di telecamere su alcune linee di autobus e tram e presso alcune fermate.

Le modalità ipotizzate di funzionamento del sistema sono state descritte in una bozza di " protocollo d´intesa tra polizia giudiziaria e ATM, Azienda Torinese Mobilità" (azienda speciale che gestisce il servizio di trasporto pubblico nella città di Torino).

Le immagini riprese sui mezzi o presso le aree di fermata, verrebbero registrate e conservate sul disco fisso del PC locale, di bordo o di fermata, per una durata ipotizzata in 24 ore. Qualora non giungano, nello stesso arco temporale, segnalazioni o denunce di reati, le immagini registrate verrebbero automaticamente distrutte.

La registrazione sarebbe effettuata in modo codificato e le immagini non potrebbero essere lette mediante accesso diretto al PC locale. La visualizzazione delle immagini, a seguito appunto di segnalazioni e denunce, potrebbe, infatti, avvenire solo tramite inserimento del disco fisso in un PC centrale denominato "stazione di lettura" , capace di effettuare sia la stampa a colori delle immagini, sia di registrarle su videocassette a standard VHS.

Nella citata bozza di protocollo d´intesa sono ipotizzate una serie di procedure per visionare le immagini sia in caso di atti criminosi subiti dal cliente (borseggi, minacce, aggressioni ecc.), sia nell´ipotesi di reati subiti dall´ATM (ad esempio atti vandalici). La visione delle immagini registrate è ipotizzata come momento successivo alla denuncia di reati da parte di passeggeri, autisti ecc.

Naturalmente tali segnalazioni dovrebbero tempestivamente essere effettuate nel breve arco temporale (24 ore) di conservazione delle immagini, dal momento che trascorso tale termine il sistema prevede la loro automatica cancellazione.

Per facilitare la raccolta delle segnalazioni dei fatti criminosi, ferma restando la necessità di una formale denuncia all´autorità competente, l´ATM prevede l´istituzione di appositi servizi (numero verde, possibilità di utilizzare fax o e/mail, sportelli di informazione alla clientela ecc.) ai quali ogni cittadino interessato può rivolgersi segnalando gli episodi criminosi subiti o di cui è stato testimone, permettendo quindi ai tecnici dell´ATM di selezionare e conservare il materiale video relativo a tali episodi. In questi casi, sempre secondo lo schema sottoposto all´attenzione di questa Autorità, la lettura delle immagini sarebbe realizzata " tramite chiave di accesso, dal responsabile ATM, nominato ai sensi della legge n. 675/1996 , in presenza di un incaricato della polizia giudiziaria" .

In ordine al delineato progetto di video-sorveglianza nell´ambito del sistema di trasporto urbano della città di Torino, il Garante, in via preliminare, evidenzia che non esiste ancora in Italia una disciplina specifica in materia di video-sorveglianza.
La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1985 e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono però obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta.

La legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione n. 108 ed ha in buona parte recepito la citata direttiva comunitaria, considera anch´essa come " dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini (art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996 ).

Tale legge è quindi senz´altro applicabile ai trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di controllo di cui viene proposta l´installazione.

La suddetta definizione di dato personale, accolta dalla legge n. 675 , racchiude quindi anche il caso di dati cifrati o codificati, come nel caso di specie.

Il Garante ha già affrontato in diverse occasioni problematiche collegate all´installazione di sistemi di video-sorveglianza, richiamando costantemente l´attenzione sulla necessità che tali sistemi vengano attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie.

In ordine al progetto in esame, questa Autorità ritiene di formulare le seguenti osservazioni:

Per quanto attiene alla ricomprensione dei trattamenti in questione nel´ambito dell´art. 4 della legge n. 675, ipotizzato nella nota dell´ATM del 19/10/1998, va anzitutto evidenziato che, a giudizio del Garante, non è possibile addivenire a tale conclusione, sia per le connessioni con trattamenti ispirati a finalità diverse da quelle di prevenzione e repressione dei reati, sia per la mancata previsione, sulla base dell´attuale normativa, di trattamenti del tipo in questione in un´espressa disposizione di legge, così come richiesto dall´art. 4, comma 1, lett. e) della legge n. 675 .

Va poi precisato come si configurano dal punto di vista della legge n. 675 le posizioni dei soggetti coinvolti nell´iniziativa, anche alla luce degli scopi dagli stessi perseguiti.

Le finalità del progetto, ricordate nella nota del Sindaco di Torino del 1° marzo 1999, sono da una parte ispirate ad una migliore tutela dell´ordine pubblico attraverso la prevenzione della criminalità in ambiti particolarmente sensibili, quali la rete di trasporto urbano, dall´altra quella di una connessa tutela del patrimonio pubblico cittadino (mezzi di trasporto, impianti fissi ecc.) oltre che di una generale cura del benessere cittadino.

Alla luce di tali finalità, questa Autorità, sulla base della documentazione a disposizione, ritiene che il titolare del trattamento dovrebbe essere identificato nel Comune di Torino (quale centro di imputazione e riferimento degli interessi locali coinvolti).

Il Comune, infatti, nel quadro delle proprie funzioni di tutela e sviluppo del benessere della comunità locale svolge le funzioni di polizia locale (art. 1, legge 7 marzo 1986 n. 65).

In questo quadro l´ATM, che esercita il sevizio pubblico di trasporto, potrebbe essere configurata come "responsabile" del trattamento, ex art. 8 della legge n. 675 .

Ciò anche in forza del particolare legame fra Comune e ATM che ha natura giuridica di azienda speciale ai sensi dell´art. 23 della legge n. 142 del 1990. In base al comma 5 del citato art. 23 spetta infatti all´ente locale, fra il resto, approvare gli atti fondamentali e determinare finalità ed indirizzi dell´azienda. Fra questi può quindi rientrare la tutela del patrimonio pubblico ed il miglioramento della qualità del servizio di trasporto oltre alla salvaguardia della sicurezza degli utenti da conseguirsi anche con le modalità tecnologicamente più avanzate, quali, ad esempio, i controlli video.

Fatte salve queste considerazioni preliminari, prima di attivare i meccanismi di ripresa, dovranno essere opportunamente regolati i seguenti profili:

determinare con precisione la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa in aderenza alle finalità che hanno suggerito l´installazione del sistema stesso, tenendo conto dei principi fondamentali fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996 , specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.

Al riguardo andranno predisposte modalità di ripresa che permettano di cogliere in modo panoramico, per quanto tecnicamente possibile, l´interno delle vetture o l´ambito di fermata, evitando riprese particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone o da permettere la rilevazione di particolari non rilevanti (giornali letti, particolari fisici ecc.).

Va poi evitato che le telecamere riprendano in modo stabile le postazioni di guida degli autisti.

Al riguardo si ricordano, infatti, i precisi limiti posti all´installazione di impianti audiovisivi dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. statuto dei lavoratori). Va poi evidenziato che in nessun modo immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria potranno essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull´attività dei dipendenti ATM.

- Definire con precisione i soggetti legittimati a trattare i dati personali, individuando con precisione, così come richiesto dall´art. 19 della legge n. 675 , gli incaricati del trattamento.

Inoltre, poiché la visione "in chiaro" delle immagini registrate è strettamente connessa alla commissione di atti criminosi ed alla previa denuncia degli stessi all´autorità di polizia, si ritiene che l´accesso ai computer della cd. "stazione di lettura" centrale debba essere consentito mediante il sistema della "doppia chiave" congiunta (una in possesso del personale preposto ATM, una in possesso dell´autorità di polizia).

Più in generale andranno previste tutte le più idonee misure di sicurezza onde evitare dispersione dei dati, accessi non autorizzati, ecc.

In particolare andrà costantemente garantita l´impossibilità di accesso diretto alle immagini registrate presso i pc locali a bordo dei mezzi o presso le fermate; la costante e regolare distruzione delle immagini non oggetto di segnalazione; il rigoroso controllo di sicurezza sui dati registrati che, a seguito di denuncia, andranno esaminati dall´autorità di polizia.

I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire agli interessati le informazioni previste dall´art. 10 della legge n. 675. A questo proposito particolare attenzione andrà posta nel segnalare convenientemente agli utenti del servizio di trasporto urbano l´esistenza del sistema di video-sorveglianza. Gli autobus ed i tram dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite indicazioni o contrassegni che diano conto con immediatezza della presenza dell´impianto in esame, oltre a contenere all´interno della vettura un´informativa che riporti tutti i dati richiesti dall´art. 10 della legge n. 675 .
Per quanto concerne poi le aree di fermata, nelle quali transitano o si soffermano anche persone che non utilizzano i mezzi pubblici, l´esistenza delle telecamere andrà opportunamente evidenziata, anche attraverso un´apposita segnaletica orizzontale che indichi con chiarezza la aree soggette a video-sorveglianza.

Adempiute le prescrizioni sopra evidenziate, si potrà procedere all´installazione del sistema in questione. In proposito codesto Comune potrà valutare l´opportunità di un´introduzione progressiva e di una fase di sperimentazione iniziale del delineato progetto, verificando in tale arco temporale, fra il resto, l´efficacia delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.

Così pure le modalità di trattamento dei dati personali implicate dal sistema in esame andranno verificate alla luce dei decreti legislativi che dovranno essere emanati in adempimento della legge n. 676/1996 e che riguarderanno anche la materia della video-sorveglianza.

Roma, 23 marzo 1999

IL RELATORE
IL PRESIDENTE