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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati detenuti dal delegato condominiale alla ricostruzione e declaratoria di non luogo a provvedere ...

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 [doc. web n. 40321]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati detenuti dal delegato condominiale alla ricostruzione e declaratoria di non luogo a provvedere - 10 ottobre 2001

Nel caso di adempimento da parte del titolare all´istanza dell´interessato, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie relativa a richiesta di accesso ai dati personali detenuti dal delegato condominiale alla ricostruzione istituito dalla legge n. 219/1981).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. Vittorio De Ciuceis nei confronti del sig. Raffaele Cerchia in qualità di delegato condominiale per la ricostruzione (l. n. 219 /1981 relativa alle provvidenze a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981) in relazione alla mancata risposta alla richiesta di conoscere i propri dati personali contenuti in una specifica documentazione detenuta dal predetto titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 10757/17083 del 17/9/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta pervenuta a questa Autorità via fax in data 24 settembre 2001, con la quale il sig. Cerchia, nella citata qualità di delegato condominiale alla ricostruzione, ha precisato di aver fornito al legale dell´interessato "copia della documentazione richiesta";

CONSIDERATO che l´interessato non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 10 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli