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Ordinanza di ingiunzione nei confronti del Comune di Jesi - 12 febbraio 2015 [3986337]

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[doc. web n. 3986337]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti del Comune di Jesi - 12 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 86 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 14 febbraio 2013 n. 3853/76330 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Jesi, con sede in Jesi (AN), piazza Indipendenza 1 (C.F. 00135880425), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, con riferimento alla diffusione di dati personali, contenuti nella documentazione relativa agli esiti delle prove intermedie sostenute dai partecipanti a un concorso pubblico indetto dal Comune stesso e risalente al 2008, sul sito del Comune in assenza di una norma legislativa o regolamentare che quella pubblicazione autorizzasse;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO il provvedimento n. 384 del 6 dicembre 2012, pubblicato nel sito www.garanteprivacy.it [doc. web n. 2223278], con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento dovendosi ritenere che la previsione contenuta nel bando di concorso riferita al regime di pubblicità delle prove intermedie non soddisfi i requisiti richiesti dall´art. 19, comma 3, del Codice, attesa la natura non regolamentare propria del bando; risulta inoltre errato il richiamo agli artt. 23 e 8 del d. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza: occorre al riguardo premettere che tale norma, anche ove fosse  ritenuta applicabile al caso di specie, essendo stata introdotta solo nel 2013, non potrebbe essere tenuta in considerazione in ossequio al principio del tempus regit actum  secondo il quale, in ambito sanzionatorio, eventuali disposizioni più favorevoli sopravvenute non sanano l´illecito; nel merito deve peraltro osservarsi che la disposizione legislativa richiamata obbliga alla sola pubblicazione, anche in materia di concorsi, del contenuto, oggetto ed eventuale spesa prevista senza, dunque, alcun riferimento agli esiti delle prove espletate; rilevato infine che, destinatario della contestazione, in materia di protezione dei dati personali, può essere anche la persona giuridica titolare del trattamento (art. 4, comma 1, lett f) del Codice) in forza del rapporto di specialità nel quale si pone il Codice rispetto alle norme della legge 689/1981 (art. 166 del Codice);

RILEVATO il Comune di Jesi ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella pubblicazione sul sito web dell´Ente di dati personali in violazione delle disposizioni dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Jesi, con sede in Jesi (AN), piazza Indipendenza 1 (C.F. 00135880425), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia